Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

Documenti ufficiali conservati in formato PDF e collegati alla fonte originaria

Risoluzioni

1.663 documenti

N. 13

Risoluzione n. 13 del 19/02/2025

Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore – Trattamento ai fini dell'imposta di registro

La risoluzione chiarisce il trattamento dell’imposta di registro applicabile al decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, recependo l’orientamento della Cassazione e superando le precedenti indicazioni della circolare n. 27/E del 2012. L’imposta proporzionale si applica ai singoli beni e diritti dell’attivo fallimentare trasferito, secondo la loro natura, mentre l’accollo delle passività, quale effetto legale del concordato, resta escluso dalla tassazione e dalla base imponibile. Le stesse conclusioni valgono per il concordato nella liquidazione giudiziale; gli uffici devono riesaminare secondo le modalità ordinarie i procedimenti pendenti interessati.

  • Imposta di registro
  • Procedure concorsuali
  • Crisi impresa
  • Contenzioso
N. 12

Risoluzione n. 12 del 14/02/2025

Patto di famiglia - “Attribuzioni compensative” dall’assegnatario al legittimario non assegnatario - Imposta di donazione - Articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990

La risoluzione chiarisce il trattamento, ai fini dell’imposta di donazione, delle attribuzioni compensative che l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie liquida al legittimario non assegnatario nell’ambito del patto di famiglia. In coerenza con l’orientamento della Cassazione, precisa che tali attribuzioni sono considerate, ai soli fini impositivi, donazioni del disponente al legittimario: aliquota e franchigia dipendono quindi dal rapporto di parentela o coniugio tra questi soggetti. L’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, resta circoscritta, alle condizioni stabilite, al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al discendente beneficiario; gli uffici devono riesaminare i procedimenti pendenti interessati.

  • Imposte indirette
  • Società, imprese e Professionisti
N. 11

Risoluzione n. 11 del 7/02/2025

Acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato – Articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR

La risoluzione esamina la detrazione IRPEF per l’acquisto di un veicolo destinato a una persona con disabilità quando il compratore vende al concessionario un’autovettura usata, il cui valore viene scomputato dal prezzo del nuovo mezzo. La spesa si considera sostenuta per l’intero prezzo, comprendendo sia l’importo pagato con sistemi tracciabili sia il valore del veicolo ceduto, entro il limite di 18.075,99 euro e per un solo veicolo ogni quattro anni. Occorre documentazione idonea a identificare l’acquirente, il prezzo del nuovo veicolo e il valore dell’usato utilizzato in compensazione.

  • Autovetture e Fisco
  • Agevolazioni Fiscali
  • IRPEF
N. 10

Risoluzione n. 10 del 6/02/2025

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60

La risoluzione istituisce il codice tributo “7038” per utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese per gli investimenti agevolati nelle Zone logistiche semplificate. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; il codice va indicato nella sezione “Erario”, riportando come anno di riferimento quello di sostenimento dei costi. Il credito compensato non può superare l’ammontare massimo fruibile risultante dalle comunicazioni e dalla percentuale stabilita dall’Agenzia, pena lo scarto del modello; l’importo disponibile è consultabile nel cassetto fiscale.

N. 9

Risoluzione n. 9 del 31/01/2025

Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

La risoluzione istituisce i codici tributo necessari ai sostituti d’imposta per compensare il credito maturato dopo l’erogazione automatica ai lavoratori dipendenti della somma prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024. Nel modello F24 deve essere utilizzato il codice “1704”, mentre nel modello F24 Enti pubblici il codice è “175E”; entrambi trovano collocazione nella sezione “Erario”. Gli importi sono esposti a credito oppure, in caso di riversamento della somma recuperata presso il dipendente, a debito, indicando il mese e l’anno dell’erogazione o del recupero nei rispettivi campi.

N. 8

Risoluzione n. 8 del 31/01/2025

Codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - Ridenominazione del codice tributo “1702”

La risoluzione aggiorna la denominazione del codice tributo “1702”, destinato alla compensazione del credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale connesso al lavoro notturno e allo straordinario festivo dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere. Il trattamento riguarda, alle condizioni previste, i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia; restano ferme le precedenti istruzioni di compilazione.

N. 7

Risoluzione n. 7 del 31/01/2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale

La risoluzione istituisce i codici tributo necessari ai sostituti d’imposta per versare, con F24 o F24 EP, l’imposta sostitutiva del 5 per cento applicata dal 2025 ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Per il modello F24 sono previsti i codici 1069, 1608, 1924, 1925 e 1309, mentre per F24 EP sono istituiti 176E, 177E e 178E. I codici vanno esposti nella sezione Erario solo per importi a debito, indicando mese della trattenuta e anno d’imposta nei formati prescritti; in F24 EP non si valorizzano codice ed estremi identificativi.

N. 6

Risoluzione n. 6 del 24/01/2025

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

La risoluzione istituisce il codice tributo 7035 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta destinato agli investimenti nella ZES unica delle imprese operanti nella produzione primaria agricola, nel settore forestale, nella pesca e nell’acquacoltura. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; il codice va indicato nella sezione Erario, tra gli importi a credito compensati o, in caso di riversamento, tra quelli a debito, riportando l’anno di sostenimento dei costi. L’eccedenza rispetto all’ammontare massimo fruibile determina lo scarto del modello.

  • ZES Unica
  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Adempimenti
N. 5

Risoluzione n. 5 del 24/01/2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

La risoluzione istituisce nuovi codici tributo per versare mediante F24 e F24 EP le somme richieste con comunicazioni emesse ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. I codici riguardano distintamente imposta, interessi e sanzioni per diverse fattispecie e possono essere utilizzati quando il destinatario intende pagare soltanto una quota dell’importo complessivo indicato nell’F24 precompilato. Nei modelli devono essere riportati gli importi a debito, il codice atto e l’anno di riferimento reperibili nella comunicazione, valorizzando per F24 EP anche la sezione Erario.

N. 4

Risoluzione n. 4 del 13/01/2025

Articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di contratti di concessione del diritto di superficie su terreni per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili. Profili di pubblicità immobiliare

La risoluzione chiarisce i profili di pubblicità immobiliare dei contratti, anche preliminari, che concedono il diritto di superficie su terreni destinati a impianti da fonti rinnovabili, alla luce della durata minima sessennale e dei rinnovi previsti dal decreto-legge n. 63/2024. I preliminari restano trascrivibili nel rispetto dei requisiti formali, ma gli effetti della trascrizione conservano la durata massima triennale stabilita dall’articolo 2645-bis del codice civile, poiché la nuova disciplina non introduce deroghe espresse. La proroga legale dei contratti già stipulati opera indipendentemente da ulteriori formalità nei registri immobiliari.

N. 3

Risoluzione n. 3 del 13/01/2025

Soppressione dei codici tributo “6787” e “6788” per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite il modello F24, del credito maturato per effetto della restituzione delle ritenute su interessi e canoni operate a soggetti esenti, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143

La risoluzione dispone la soppressione dei codici tributo 6787 e 6788, istituiti nel 2005 per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito maturato a seguito della restituzione di ritenute applicate su interessi e canoni corrisposti a soggetti esenti. La misura riguarda fattispecie qualificate come non più attuali e rimuove quindi i due codici specificamente destinati a tale modalità di compensazione.

N. 2

Risoluzione n. 2 del 10/01/2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346 e ridenominazione di codici tributo esistenti

La risoluzione adegua i codici tributo alle modifiche sull’autoliquidazione dell’imposta di successione, applicabili alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, disciplinando versamenti, rateazione, ravvedimento e somme richieste dagli uffici. Istituisce i codici 1539 per l’imposta autoliquidata, 1635 per gli interessi rateali, 1549 per la sanzione da ravvedimento legata alla tardiva dichiarazione e A139 per la sanzione indicata nell’avviso di liquidazione. Precisa inoltre la compilazione dell’F24, l’impiego di codici già esistenti per interessi e notifiche e la ridenominazione di ulteriori codici relativi a successioni, atti pubblici e servizi ipotecari e catastali.

  • Adempimenti
  • Dichiarazioni
  • Imposte indirette
  • Sanzioni
N. 1

Risoluzione n. 1 del 9/01/2025

Concordato preventivo biennale - Versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva in regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 in relazione ai redditi prodotti dalle società o dalle associazioni – Indicazioni per la compilazione del modello F24 e ridenominazione del codice identificativo “73”

La risoluzione chiarisce la compilazione del modello F24 per il ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale quando i redditi sono prodotti da società o associazioni e imputati a soci o associati. Nel versamento effettuato dal socio, il modello riporta i suoi dati e il codice fiscale della società o associazione con il codice identificativo 73, ridenominato “Contribuente – Società”; restano validi i pagamenti precedenti privi di tali indicazioni. Se versa la società o associazione, deve utilizzare il codice 4075 per l’intera imposta sostitutiva dovuta, anche ratealmente, e il codice 4076 per l’imposta sostitutiva dell’IRAP.

  • Concordato preventivo biennale
  • Adempimenti
  • IRAP
N. 67

Risoluzione n. 67 del 20/12/2024

Aggiornamento catastale ai sensi dell’art. 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto)

La risoluzione illustra la disciplina catastale applicabile dal 1° gennaio 2025 alle strutture ricettive all’aperto e le modalità operative di aggiornamento. Le case mobili dotate di meccanismi di rotazione in funzione non rilevano per rappresentazione, censimento e rendita, mentre il valore ordinario delle aree destinate al pernottamento è incrementato dell’85% se attrezzate e del 55% se non attrezzate. Gli intestatari interessati devono presentare entro il 15 giugno 2025 gli aggiornamenti del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, mediante Pre.Geo. e Do.C.Fa.; per gli atti tempestivi, le rendite rideterminate producono effetto dal 1° gennaio 2025.

N. 66

Risoluzione n. 66 del 20/12/2024

Consulenza giuridica - Dichiarazione di successione presentata oltre il termine di dodici mesi di cui all’articolo 31, comma 1, del TUS - Richiesta agevolazione c.d. ''prima casa'' - pdf

La risoluzione esamina la richiesta dell’agevolazione “prima casa” mediante una dichiarazione di successione presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi, con l’obiettivo di uniformare il comportamento degli uffici. Chiarisce che la dichiarazione tardiva, se presentata prima dell’accertamento d’ufficio e nei termini dell’azione di accertamento, è liquidata dall’ufficio, ferma l’applicazione delle sanzioni per omissione o ritardo. Inquadra inoltre la possibilità di rettificare la dichiarazione e di richiedere l’agevolazione con una dichiarazione integrativa o sostitutiva prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

N. 65

Risoluzione n. 65 del 18/12/2024

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

La risoluzione istituisce il codice tributo necessario per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali in denaro destinate agli enti del Terzo settore per i progetti previsti dall’articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Il codice 7037 deve essere indicato nella sezione “Erario”, tra gli importi a credito compensati oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, tra gli importi a debito versati. L’F24 deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia e riportare, quale anno di riferimento, quello in cui è stata effettuata l’erogazione.

  • Enti terzo settore
  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
N. 64

Risoluzione n. 64 del 18/12/2024

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

La risoluzione istituisce i codici tributo per versare con modello F24 l’imposta sostitutiva prevista dal regime opzionale applicabile alle imprese estere controllate, pari al 15 per cento dell’utile contabile netto determinato secondo i criteri richiamati. I codici 4077, 4078 e 4079 riguardano rispettivamente gli acconti e il saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF; i codici 4080, 4081 e 4082 assolvono le medesime funzioni per l’IRES. Gli importi vanno esposti nella sezione “Erario”, indicando l’anno d’imposta; i codici relativi al saldo sono utilizzabili anche in compensazione e, ove previsto, deve essere compilato il campo della rateazione.

  • Estero
  • IRPEF
  • IRES
  • Adempimenti
N. 63

Risoluzione n. 63 del 18/12/2024

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - Piano Transizione 5.0 (risoluzione n. 63)

La risoluzione istituisce il codice tributo 7072 per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 destinato agli investimenti funzionali alla transizione digitale ed energetica delle imprese. Il modello deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; il codice va indicato nella sezione “Erario”, tra gli importi a credito compensati oppure, in caso di riversamento, tra quelli a debito, riportando come anno di riferimento quello di completamento dell’investimento. L’Agenzia verifica l’inclusione del contribuente nell’elenco trasmesso dal GSE e la capienza del credito, con scarto dell’F24 in caso di difformità.

  • Transizione 5.0
  • Adempimenti
  • Imprese
N. 62

Risoluzione n. 62 del 9/12/2024

Istituzione della causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali della Gestione separata mediante rateazione

La risoluzione istituisce la causale contributo “RUGS”, denominata “Rateazione Gestione separata”, per pagare tramite modello F24 i contributi previdenziali e le relative sanzioni civili dopo l’accoglimento della domanda di rateazione. La causale va esposta nella sezione “INPS” esclusivamente tra gli importi a debito versati, indicando il codice della sede che ha gestito la rateazione, il codice identificativo fornito dall’INPS e il primo e l’ultimo periodo di competenza interessati, espressi nel formato mese e anno.

N. 61

Risoluzione n. 61 del 9/12/2024

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari)

La risoluzione istituisce sei causali contributo per riscuotere tramite modello F24 contributi pregressi e sanzioni civili riferiti alle aziende agricole con OTI e OTD, ai lavoratori autonomi agricoli e ai piccoli coloni o compartecipanti familiari. Le causali PLAS, PLAA e PPCF identificano la contribuzione pregressa, mentre SLAS, SLAA e SPCF riguardano le rispettive sanzioni civili. Devono essere riportate nella sezione “INPS” esclusivamente tra gli importi a debito versati, insieme al codice della sede INPS, al codice numerico di 17 caratteri elaborato dall’Istituto e al periodo iniziale e finale di competenza.

Le sintesi editoriali sono generate con Codex esclusivamente sulla base dei documenti acquisiti dalle fonti istituzionali e servono a orientare la consultazione; non sostituiscono la lettura integrale. I PDF sono copie di consultazione dei documenti o delle relative pagine istituzionali. Per verificare eventuali aggiornamenti o allegati, consulta sempre la fonte istituzionale.