Risoluzione n. 13 del 19/02/2025
Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore – Trattamento ai fini dell'imposta di registro
La risoluzione chiarisce il trattamento dell’imposta di registro applicabile al decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, recependo l’orientamento della Cassazione e superando le precedenti indicazioni della circolare n. 27/E del 2012. L’imposta proporzionale si applica ai singoli beni e diritti dell’attivo fallimentare trasferito, secondo la loro natura, mentre l’accollo delle passività, quale effetto legale del concordato, resta escluso dalla tassazione e dalla base imponibile. Le stesse conclusioni valgono per il concordato nella liquidazione giudiziale; gli uffici devono riesaminare secondo le modalità ordinarie i procedimenti pendenti interessati.
- Imposta di registro
- Procedure concorsuali
- Crisi impresa
- Contenzioso

