Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Risoluzioni

1.663 documenti

N. 34

Risoluzione n. 34 del 4/06/2025

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali

La risoluzione istituisce sei causali per il versamento mediante F24 dei contributi riscossi dall’INPS e destinati agli Enti Bilaterali convenzionati: “EBEN”, “EPAB”, “FAFP”, “FCBI”, “SANI” e “6BIC”. Le causali devono essere riportate nella sezione “INPS”, esclusivamente per importi a debito, insieme al codice della sede, al codice identificativo della posizione contributiva aziendale e al mese e anno di riscossione nella colonna iniziale del periodo di riferimento. Le nuove causali sono operativamente efficaci dal 1° luglio 2025.

  • Lavoro e previdenza
  • Contributi
  • Adempimenti
N. 32

Risoluzione n. 32 del 15/05/2025

Cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA) - articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

La risoluzione definisce le procedure per cedere i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA prevista dall’articolo 44-bis del decreto-legge n. 34/2019. La cessione ordinaria richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica alla Direzione provinciale competente; il cessionario non può trasferire ulteriormente il credito e può utilizzarlo in compensazione con il codice tributo 6834. Per le cessioni infragruppo, l’efficacia dipende dall’indicazione in dichiarazione di cessionari e importi; non è utilizzabile la Piattaforma telematica e la comunicazione non certifica esistenza ed esigibilità del credito.

N. 31

Risoluzione n. 31 del 28/04/2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36 - Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura

La risoluzione istituisce i codici tributo per versare con modello F24 l’imposta sostitutiva prevista dal regime agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. I codici 4083, 4084 e 4085 riguardano acconti e saldo sostitutivi di IRPEF, addizionali e IRAP; i codici 4086, 4087 e 4088 assolvono le corrispondenti funzioni per IRES, addizionali e IRAP. Vanno indicati nella sezione “Erario”, riportando l’anno d’imposta e, quando prevista, la rateazione nel formato specificato.

N. 30

Risoluzione n. 30 del 28/04/2025

Istituzione codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo agli investimenti in start-up innovative e in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162

La risoluzione rende operativo l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto quando la detrazione IRPEF per investimenti in start-up innovative e PMI innovative supera l’imposta lorda. A tal fine istituisce il codice tributo 7076, da utilizzare mediante modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il codice va esposto nella sezione “Erario” tra gli importi a credito compensati oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, tra gli importi a debito, indicando l’anno cui si riferisce il credito.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
  • IRPEF
  • Imprese
N. 29

Risoluzione n. 29 del 11/04/2025

Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari – Articolo 11, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

La risoluzione chiarisce come determinare l’anzianità utile alla riduzione dell’aliquota applicabile a determinate prestazioni di previdenza complementare quando l’aderente è contemporaneamente iscritto a più forme pensionistiche. Occorre considerare l’anzianità complessivamente maturata sulle posizioni esistenti alla data della richiesta, facendo riferimento alla posizione aperta per prima e non integralmente riscattata, anche se diversa da quella che eroga la prestazione. L’altro fondo può attestare la data di adesione e il mancato riscatto integrale, consentendo al fondo erogante di computare tale anzianità.

  • Lavoro e previdenza
  • Adempimenti
N. 28

Risoluzione n. 28 del 10/04/2025

PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti tramite OICR NON PIR Compliant–– Articolo 13, commi 2 e 2–bis, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124

La risoluzione esamina la valorizzazione, nei PIR “fai da te”, degli investimenti qualificati effettuati indirettamente tramite OICR esteri non PIR compliant. Ammette l’applicazione del criterio del look through indipendentemente dalla forma giuridica dell’OICR, così da considerare gli investimenti qualificati effettivamente sottostanti. La verifica dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione resta riferita al titolare del piano, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della partecipazione; l’approccio richiede inoltre il controllo giornaliero degli investimenti ai fini del rispetto dei requisiti temporali previsti.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Estero
N. 27

Risoluzione n. 27 del 10/04/2025

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113

La risoluzione istituisce il codice tributo “1863” per versare con modello F24 l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai frontalieri interessati dall’articolo 6 del decreto-legge n. 113/2024. L’opzione, prevista dal periodo d’imposta 2024 alle condizioni stabilite dalla norma, è esercitata in dichiarazione e l’imposta è versata entro il termine del saldo delle imposte sui redditi. Nel modello F24 il codice va indicato nella sezione “Erario”, tra gli importi a debito, riportando come anno di riferimento il periodo d’imposta nel formato “AAAA”.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Estero
  • Adempimenti
N. 26

Risoluzione n. 26 del 10/04/2025

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, ai sensi dell’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

La risoluzione istituisce il codice tributo “7039” per utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 telematico, il credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per determinate erogazioni ai territori delle fondazioni incorporate in gravi difficoltà. Il credito, pari al 75 per cento delle erogazioni ammesse, va esposto nella sezione “Erario” tra gli importi a credito compensati, o tra quelli a debito in caso di riversamento, indicando l’anno di riconoscimento risultante dal cassetto fiscale. L’Agenzia verifica beneficiario e importo rispetto all’elenco ACRI; il credito riconosciuto e ceduto è utilizzabile dal cessionario alle condizioni del cedente.

N. 25

Risoluzione n. 25 del 10/04/2025

Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione – Art. 8, comma 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e – bis), del TUIR

La risoluzione chiarisce come determinare l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare per un lavoratore di prima occupazione, già iscritto da minorenne a una forma pensionistica. I cinque anni rilevanti decorrono dal 2019, anno della prima occupazione in cui il contribuente risultava iscritto, senza che assuma rilievo la precedente iscrizione. Non rilevano neppure i contributi versati e dedotti dai familiari tra il 2009 e il 2018; il plafond maturato nel quinquennio 2019-2023 può essere utilizzato dal 2024, entro i limiti indicati dalla disciplina.

  • Lavoro e previdenza
  • IRPEF
  • Agevolazioni Fiscali
N. 24

Risoluzione n. 24 del 8/04/2025

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

La risoluzione illustra l’adozione della classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio e operativa dal 1° aprile 2025, nonché gli adeguamenti dell’Agenzia alle funzioni anagrafiche e dichiarative. I contribuenti possono verificare i codici registrati nel cassetto fiscale e, dal 1° aprile, devono usare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni presentati all’Agenzia. L’adozione non impone di per sé una dichiarazione di variazione; i codici aggiornati vanno comunicati alla prima variazione successiva o quando richiesto da specifiche disposizioni, tramite ComUnica per gli iscritti al Registro delle imprese o con i modelli dell’Agenzia negli altri casi.

  • ATECO 2025
  • Adempimenti
  • Attività economiche
  • Dichiarazioni
N. 23

Risoluzione n. 23 del 3/04/2025

Atti “costitutivi” del diritto di superficie su terreni agricoli - Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR

La risoluzione definisce il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, degli atti che costituiscono un diritto di superficie su terreni agricoli, alla luce dell’orientamento della Corte di cassazione. Poiché la costituzione del diritto comprime la proprietà del concedente senza trasferirne la titolarità, sono superate le precedenti indicazioni di prassi che applicavano l’aliquota prevista per il trasferimento di terreni agricoli. A tali atti si applica quindi l’aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa allegata al TUR, in luogo del 15 per cento.

  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Imposte indirette
N. 22

Risoluzione n. 22 del 28/03/2025

Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali

La risoluzione dispone, su richiesta dell’INPS, la soppressione di alcune causali contributo utilizzate nella sezione INPS del modello F24 e riferite a specifici enti bilaterali. Sono eliminate le causali VITA, EBAI, EBCA, EART, EBIM, EBTR, EBIF, EBLE, EBNS, EBFC ed EBVS, associate rispettivamente agli enti e alle casse indicati nel documento. Il provvedimento ha quindi la funzione operativa di aggiornare le causali disponibili per i versamenti contributivi mediante F24.

N. 21

Risoluzione n. 21 del 28/03/2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate

La risoluzione istituisce i codici tributo A503, A504 e A505 per versare mediante F24 ELIDE, rispettivamente, tassa automobilistica erariale, sanzione e interessi dovuti a seguito di un atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate. Precisa i dati da riportare nelle sezioni “Contribuente” ed “Erario ed altro”, compresi tipo “F”, anno di riferimento, codice ufficio e codice atto. Per le spese di notifica resta utilizzabile il codice A100; modello e codici devono corrispondere a quelli indicati nell’atto.

  • Autovetture e Fisco
  • Accertamento fiscale
  • Adempimenti
  • Sanzioni
N. 20

Risoluzione n. 20 del 26/03/2025

Iva – Rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile in caso di “realizzazione di opere su beni di terzi” - Articolo 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972

La risoluzione chiarisce la rimborsabilità dell’eccedenza IVA detraibile relativa a opere di miglioramento, trasformazione o ampliamento realizzate da imprese o lavoratori autonomi su beni di terzi. Alla luce della giurisprudenza richiamata, supera le precedenti indicazioni contrarie e riconosce il diritto al rimborso, purché ricorrano gli altri requisiti normativi, il bene sia disponibile in base a un titolo che ne garantisca possesso o detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo e sussista una strumentalità medio-lunga rispetto all’attività esercitata.

  • IVA
  • Immobili
  • Imprese
  • Professionisti
N. 19

Risoluzione n. 19 del 10/03/2025

Rilevanza della proprietà superficiaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle ONLUS, OdV e APS

La risoluzione chiarisce la rilevanza della proprietà superficiaria per la modalità di calcolo del Superbonus prevista dall’articolo 119, comma 10-bis, in favore di ONLUS, OdV e APS operanti nei servizi socio-sanitari e assistenziali. La proprietà superficiaria è ricondotta al tipo della proprietà e consente di applicare tale modalità agli interventi su immobili delle categorie B/1, B/2 e D/4, fermo il rispetto degli ulteriori requisiti normativi. È conseguentemente superata, sul punto, la risposta a interpello n. 2 del 2024.

  • Superbonus
  • Enti terzo settore
N. 17

Risoluzione n. 17 del 7/03/2025

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui all’articolo 2, commi da 34 a 40, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 e all’articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

La risoluzione istituisce i codici tributo 7073 e 7074 per consentire, mediante modello F24, la compensazione dei crediti d’imposta concessi dal 2025 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente per la competitività delle imprese e per erogazioni liberali relative a progetti culturali e di valorizzazione del patrimonio. Il modello va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia, esponendo i codici nella sezione “Erario” e indicando l’anno di concessione; gli stessi codici servono anche per l’eventuale riversamento. L’Agenzia verifica beneficiario e credito disponibile, pena lo scarto dell’F24; per i contributi concessi fino al 2024 restano applicabili i codici 6910 e 6911.

N. 18

Risoluzione n. 18 del 7/03/2025

Modello F24 - soppressione del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”

La risoluzione sopprime nel modello F24 il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”. Il codice era stato previsto per il versamento tramite F24 ELIDE della sanzione connessa alla remissione in bonis relativa alla comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la prima cessione dei crediti derivanti da detrazioni per lavori edilizi. La soppressione consegue alla disposizione che esclude l’applicazione della remissione in bonis a tali comunicazioni, comprese quelle riguardanti le rate residue non fruite.

N. 16

Risoluzione n. 16 del 4/03/2025

Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali

La risoluzione istituisce il codice tributo 7075 per il recupero, mediante compensazione in F24, delle rate dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali, comprensive di capitale, interessi e spese strettamente necessarie alla gestione. Il codice è utilizzabile dai finanziatori o dagli eventuali cessionari e va esposto nella sezione “Erario”, indicando l’anno cui si riferisce la rata. Lo stesso codice deve essere impiegato a debito per restituire somme relative a finanziamenti revocati, anche parzialmente, o estinti anticipatamente, riportando l’anno della revoca o dell’altra causa di estinzione.

N. 15

Risoluzione n. 15 del 4/03/2025

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali

La risoluzione istituisce le causali contributo ESAL, FASS e SAL1 per versare tramite modello F24 i contributi all’INPS destinati, rispettivamente, a Enfea Salute, al Fondo di Assistenza Sanitaria F.AS.S. e al Fondo Salus. Le causali vanno esposte nella sezione “INPS” esclusivamente tra gli importi a debito, indicando causale, sede INPS, codice identificativo della posizione contributiva aziendale e mese e anno di riscossione nel campo iniziale del periodo di riferimento. Le nuove causali sono operativamente efficaci dal 1° aprile 2025.

N. 14

Risoluzione n. 14 del 4/03/2025

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

La risoluzione istituisce i codici tributo da AD01 ad AD29 per versare in F24 crediti, interessi e sanzioni dovuti a seguito dell’adesione agli atti di recupero di crediti indebitamente compensati, distinguendo le diverse agevolazioni e tipologie di somme interessate. I codici sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente tra gli importi a debito, riportando i dati presenti negli atti di adesione e, per addizionali regionali o comunali, il pertinente codice territoriale. Per alcune imposte restano utilizzabili codici già esistenti; le somme conseguenti alla definizione degli atti di recupero non possono essere rateizzate né compensate.

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