Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Circolari

771 documenti

N. 50

Circolare n. 50 del 10/11/2011

Eventi sismici del 6 aprile 2009 – Ulteriori chiarimenti

La circolare chiarisce il trattamento fiscale delle spese sostenute dalle imprese per riparare immobili non abitativi colpiti dal sisma abruzzese del 2009 e dei relativi contributi, anche riconosciuti come credito d’imposta. Le spese possono essere dedotte nei limiti dell’articolo 102, comma 6, del TUIR oppure capitalizzate, in coerenza con le corrette scelte contabili; la natura e la contabilizzazione del contributo ne determinano la rilevazione. I contributi considerati, pur rappresentando componenti positivi, non concorrono al reddito né all’IRAP e richiedono variazioni in diminuzione per neutralizzarne gli effetti contabili.

  • Immobili
  • Imprese
  • Contabilità
  • Agevolazioni Fiscali
  • IRAP
N. 49

Circolare n. 49 del 8/11/2011

Tasse automobilistiche Addizionale erariale - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111, Art. 23 comma 21. Chiarimenti

La circolare illustra l’applicazione e il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica per autovetture e veicoli a uso promiscuo con potenza superiore a 225 chilowatt. Il tributo riguarda proprietari e altri titolari indicati dalla norma dal 6 luglio 2011, purché sussista il presupposto della tassa automobilistica; si applicano le relative esenzioni e l’interruzione per i veicoli consegnati ai rivenditori, ma non le riduzioni. Per il 2011 il versamento integrale avviene tramite F24 entro i termini differenziati precisati, mentre dal 2012 segue le scadenze della tassa automobilistica.

  • Autovetture e Fisco
  • Imposte indirette
  • Adempimenti
N. 47

Circolare n. 47 del 24/10/2011

Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del 1 luglio 2011. Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

La circolare esamina la rideterminazione del costo o valore di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate detenuti al 1° luglio 2011, compresa l’estensione a determinate società di capitali rientrate nella piena titolarità di beni già sottoposti a misure cautelari. La procedura richiede una perizia giurata entro il 30 giugno 2012 e il versamento, entro la stessa data, dell’imposta sostitutiva del 2 per cento per partecipazioni non qualificate o del 4 per cento per partecipazioni qualificate e terreni. Sono inoltre disciplinati rateazione, successive rideterminazioni, scomputo o rimborso dell’imposta già versata e relativi adempimenti dichiarativi.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • Società di capitali
  • Dichiarazioni
  • Autotutela
N. 48

Circolare n. 48 del 24/10/2011

Chiusura delle liti fiscali minori - Articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 - Chiarimenti

La circolare chiarisce la definizione delle liti fiscali minori introdotta per ridurre le pendenze giudiziarie. Possono essere definite, su domanda di chi ha promosso il giudizio, le controversie tributarie pendenti al 1° maggio 2011, anche in sede di rinvio, nelle quali sia parte l’Agenzia delle entrate, riguardanti atti impositivi o sanzionatori e di valore non superiore a 20.000 euro. Il documento tratta ambito applicativo, determinazione del valore e delle somme, soccombenza, pagamenti non rateizzabili, sospensioni, perfezionamento, diniego ed estinzione del giudizio.

N. 46

Circolare n. 46 del 24/10/2011

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli - Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111 -risposte a quesiti

La circolare risponde ai quesiti sull’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli, precisandone soggetti obbligati, base di calcolo, decorrenza e gestione dell’imposta assolta virtualmente. L’obbligo interessa tutti gli intermediari che intrattengono rapporti di deposito, comprese le società di intermediazione mobiliare, ma non comunicazioni riferite a rapporti diversi dalla custodia e amministrazione di titoli. Sono inoltre chiariti l’esonero per depositi con saldo zero, il cumulo dei rapporti presso lo stesso intermediario, il trattamento dei titoli dematerializzati e il calcolo in presenza di diverse periodicità di rendicontazione.

N. 45

Circolare n. 45 del 12/10/2011

Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per cento - Articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

La circolare chiarisce l’applicazione dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, operativo per le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, lasciando invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. Esamina il momento di effettuazione dell’operazione, acconti e fatture anticipate, esigibilità differita, rapporti con enti pubblici, IVA di cassa, commercio al minuto, correzione degli errori e alcuni settori particolari. Gli acconti pagati e le fatture anticipate emesse entro il 16 settembre restano al 20%; per i commercianti al minuto lo scorporo va eseguito con il metodo matematico, distinguendo i corrispettivi soggetti alle due aliquote nel periodo di compresenza.

N. 44

Circolare n. 44 del 7/10/2011

Applicazione dell’imposta fissa di registro agli atti che contengono più disposizioni - articoli 20 e 21 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 4 e 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131.

La circolare uniforma l’applicazione dell’imposta fissa di registro quando un unico documento contiene più disposizioni, distinguendo quelle patrimoniali da quelle prive di autonoma capacità contributiva. Per più disposizioni non patrimoniali, comprese più procure o rinunce ereditarie prive di effetti traslativi, si applica un’unica imposta fissa di 168 euro; lo stesso criterio vale per modifiche statutarie senza contenuto economico, mentre le disposizioni patrimoniali autonome sono tassate separatamente, salvo necessaria derivazione. Per atti contenenti esclusivamente una o più donazioni sotto franchigia non è dovuta l’imposta di registro, con superamento dei precedenti chiarimenti del 2008.

N. 43

Circolare n. 43 del 29/09/2011

IVA - Chiarimenti in tema di territorialità e di regime di non imponibilità delle operazioni relative al settore della nautica da diporto

La circolare chiarisce territorialità e non imponibilità IVA nelle attività di locazione e noleggio di unità da diporto, affrontando anche uso commerciale, rapporti con soci, carburanti e dotazioni di bordo. Restano utilizzabili le percentuali presuntive già indicate quando la rilevanza territoriale dipende dall’uso dell’unità nelle acque comunitarie; il noleggio a breve termine con imbarcazione messa a disposizione in un altro Stato membro non è territorialmente rilevante in Italia e non richiede fattura né modello INTRASTAT. Per le imbarcazioni messe a disposizione fuori dalla Comunità, la quota d’uso nelle acque italiane non può essere determinata applicando il forfait del 5% previsto per i trasporti marittimi internazionali.

N. 41

Circolare n. 41 del 5/08/2011

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti

La circolare fornisce i primi chiarimenti sulle novità fiscali del decreto-legge n. 98/2011, adottato per la stabilizzazione finanziaria. Il documento tratta interessi intragruppo transfrontalieri e beneficiario effettivo, ritenuta sui bonifici, riallineamento di avviamento e attività immateriali, rateazioni da accertamento, partite IVA inattive, indagini finanziarie, studi di settore, sanzioni, riscossione, privilegi tributari, comunicazioni IVA tramite carte, noleggio di autoveicoli, codice fiscale negli atti giudiziari e remunerazioni del settore finanziario. Per gli interessi pagati da società italiane a consociate UE, la nuova disciplina prevede una ritenuta del 5%, nel quadro dei requisiti relativi alle società consociate e al beneficiario effettivo.

  • Estero
  • Accertamento e riscossione
  • Sanzioni
  • IVA
  • Adempimenti
  • Contabilità e Bilancio
N. 42

Circolare n. 42 del 5/08/2011

Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica

La circolare disciplina la trattazione delle richieste di consulenza giuridica per rendere più efficienti, uniformi e trasparenti le attività interpretative dell’Agenzia, distinguendole da informazione, assistenza e interpello. La consulenza riguarda il corretto trattamento fiscale di questioni generali ed è rivolta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali, nonché ad amministrazioni ed enti istituzionali operanti nell’interesse pubblico. La competenza spetta alle Direzioni regionali o alla Direzione centrale normativa secondo rilevanza territoriale, complessità e novità del quesito; sono inoltre definite modalità di presentazione, documentazione, gestione telematica, rendicontazione ed effetti, con risposte normalmente entro 120 giorni.

N. 40

Circolare n. 40 del 4/08/2011

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli – Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - chiarimenti.

La circolare chiarisce il trattamento dell’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni relative ai depositi di titoli dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 98 del 2011, illustrando misure, decorrenza e criteri di determinazione. Il tributo è graduato secondo periodicità della comunicazione e valore dei titoli presso ciascun intermediario, considerando di regola il valore alla chiusura del periodo rendicontato. Sono inoltre precisate le regole per depositi plurimi o cointestati, l’esclusione dei depositi dematerializzati fino a 1.000 euro e l’applicazione dell’addizionale ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

N. 39

Circolare n. 39 del 1/08/2011

Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi. Articolo 27 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie e connessa attività di controllo.

La circolare illustra le modalità di inclusione nell’Archivio VIES e i relativi controlli, nell’ambito delle misure dirette a monitorare le operazioni intracomunitarie e contrastare le frodi. I soggetti che intendono effettuare tali operazioni devono manifestare la propria volontà all’inizio dell’attività o successivamente; l’inclusione consegue salvo diniego motivato entro trenta giorni e può essere successivamente revocata con atto motivato. L’adempimento riguarda anche i servizi intracomunitari, i contribuenti minimi per gli acquisti rilevanti e determinate categorie di enti, produttori agricoli e soggetti non residenti identificati ai fini IVA.

N. 38

Circolare n. 38 del 1/08/2011

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti.

La circolare fornisce indirizzi interpretativi su alcuni profili delle ONLUS, comprendendo l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, la partecipazione di enti pubblici e società commerciali, l’iscrivibilità dei trust e la partecipazione in imprese sociali. Quando la registrazione precede necessariamente l’iscrizione nel registro del volontariato, l’esenzione può essere applicata anticipatamente, con successiva tempestiva comunicazione dell’iscrizione. Gli enti esclusi possono costituire o partecipare a un’autonoma ONLUS, fermo il rispetto formale e sostanziale dei requisiti; resta preclusa la loro partecipazione alle ONG disciplinate dalla legge n. 49 del 1987.

  • Enti terzo settore
  • Volontariato
  • Imposta di registro
  • Trust
  • Agevolazioni Fiscali
N. 37

Circolare n. 37 del 29/07/2011

Disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi – D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

La circolare esamina le novità introdotte dal decreto legislativo n. 18 del 2010 sulla territorialità IVA delle prestazioni di servizi, sul debitore d’imposta e sui relativi meccanismi applicativi. Dal 1° gennaio 2010, per i rapporti B2B il criterio generale valorizza lo stabilimento del committente soggetto passivo, mentre per i rapporti B2C rileva di regola lo stabilimento del prestatore, fatte salve le specifiche deroghe. Sono inoltre trattati status, qualità e luogo di stabilimento del committente, servizi immobiliari, trasporti, ristorazione, noleggi, servizi elettronici, adempimenti e operazioni non imponibili.

N. 36

Circolare n. 36 del 28/07/2011

Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Differimento del termine per la regolarizzazione

La circolare differisce il termine concesso ai sostituti d’imposta per regolarizzare l’errata applicazione dell’imposta sostitutiva agli emolumenti collegati alla produttività aziendale corrisposti nei mesi di gennaio e febbraio 2011 in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello. Per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, deve essere versata la differenza rispetto alle ritenute ordinarie effettivamente dovute, comprensiva di interessi. Il termine è spostato dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, anche per i rapporti di lavoro nel frattempo cessati.

N. 35

Circolare n. 35 del 27/07/2011

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex articolo 1751 c.c. - Rivalsa della società nei confronti dell’agente subentrante

La circolare chiarisce il trattamento fiscale della rivalsa esercitata dalle compagnie di assicurazione sull’agente subentrante per l’indennità corrisposta all’agente cessato, assumendo come presupposto la corretta rappresentazione contabile dell’operazione. Le indennità soggette a rivalsa e i relativi recuperi hanno natura patrimoniale, non transitano nel conto economico e non rilevano rispettivamente come costi deducibili o proventi imponibili. Soltanto l’eventuale quota non soggetta a rivalsa, destinata a rimanere a carico della compagnia e imputata al conto economico, assume rilevanza reddituale anche ai fini fiscali.

N. 34

Circolare n. 34 del 20/07/2011

Stampa di nomi e cognomi comprendenti segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale

La circolare disciplina l’acquisizione e la stampa dei nomi e cognomi contenenti segni diacritici, allineando l’Anagrafe Tributaria alle anagrafi comunali collegate mediante INA-SAIA. I dati sono registrati sia nella forma originale sia in quella traslitterata; entrambe compaiono sulla Tessera Sanitaria o sul tesserino di codice fiscale, mentre negli atti che non consentono la forma originale si utilizza quella traslitterata. La composizione del codice fiscale e le altre caratteristiche, il contenuto e le funzioni dei documenti restano invariati.

N. 33

Circolare n. 33 del 15/07/2011

Articolo 2, commi da 62 a 79, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Nuovo regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano

La circolare fornisce i primi chiarimenti sul nuovo regime tributario degli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, applicabile dal 1° luglio 2011, rinviando a un successivo documento l’esame dei fondi di diritto estero. La riforma abbandona per i fondi italiani e per quelli lussemburghesi storici la tassazione del risultato maturato, spostando l’imposizione alla percezione dei proventi e al disinvestimento delle quote o azioni da parte dei partecipanti. Sono trattati ambito soggettivo, ritenute, redditi dei partecipanti e disciplina transitoria; restano esclusi i fondi immobiliari e le forme di previdenza complementare.

N. 32

Circolare n. 32 del 8/07/2011

Rimborsi delle ritenute applicate sui dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nell’Unione europea e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo

La circolare definisce i criteri per valutare le istanze di rimborso delle ritenute sui dividendi in uscita verso società ed enti dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nonché per gestire il relativo contenzioso, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2009. Per i dividendi formatisi prima del 1° gennaio 2008 indica una ritenuta ridotta dell’1,65 per cento, subordinando il rimborso alla verifica caso per caso dei requisiti soggettivi e oggettivi e alla presentazione dell’istanza entro quarantotto mesi. Le partecipazioni comprese nella direttiva madre-figlia seguono invece la disciplina dell’articolo 27-bis, con esenzione o rimborso integrale della ritenuta.

N. 31

Circolare n. 31 del 6/07/2011

Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi - Applicazione della sanzione prevista dall’articolo 83-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

La circolare illustra il procedimento per applicare le sanzioni connesse alla violazione degli obblighi posti a tutela della sicurezza stradale e della regolarità dell’autotrasporto di merci per conto terzi. L’Agenzia delle entrate è competente per l’esclusione dai benefici fiscali, che impedisce al destinatario di fruirne per un anno; il provvedimento conclude l’istruttoria fondata sulle segnalazioni e sul rapporto trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e può essere pubblicato nell’apposito elenco. Un distinto procedimento tributario è attivabile soltanto se, durante il periodo di esclusione, il soggetto utilizza concretamente un beneficio fiscale, con applicazione della specifica sanzione prevista per la fruizione indebita.

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