info@studiopizzano.it

Crediti d’imposta superbonus ceduti ai professionisti: tassato solo il differenziale

27 Luglio, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

Il decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e ora all’esame di Camera e Senato, riscrive le regole sulla tassazione dei crediti d’imposta acquistati sul mercato a sconto. Dopo anni di prassi oscillante dell’Agenzia delle entrate – dalla non imponibilità della risposta 472/2023, alla tassazione integrale della risposta 171/2025, fino al ritorno alla non imponibilità per i crediti ante-2024 sancito dalla risposta 6/2026 – il legislatore introduce una soluzione strutturale: i differenziali positivi vengono ricondotti alla categoria dei redditi diversi, sottraendoli così all’attrazione nel reddito di lavoro autonomo e al principio di onnicomprensività dell’art. 54 del TUIR, salvo il caso in cui il credito rappresenti direttamente il corrispettivo di una prestazione professionale. Il prelievo si applica con un’imposta sostitutiva del 26%, allineata a quella sui capital gain, e riguarda non più soltanto i professionisti ma la generalità dei contribuenti. La decorrenza è fissata dal 2024, con possibilità per chi ha già dichiarato l’imponibilità integrale di rettificare tramite dichiarazione integrativa, senza diritto al rimborso delle maggiori imposte già versate.

L’altalena della prassi amministrativa

Un professionista che acquista sul mercato un credito d’imposta, riconoscendo al cedente uno sconto, non guadagna sull’intero valore nominale del titolo ma solo sulla differenza tra quanto pagato e quanto poi utilizzato in compensazione o incassato in sede di ulteriore cessione. Il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e ora all’esame di Camera e Senato per i pareri, prova finalmente a scrivere una regola chiara su questo punto, dopo anni di prassi non sempre coerente.

Il tema è stato affrontato più volte dall’Agenzia delle entrate con esiti non sempre allineati. Con la risposta n. 472/2023, relativa a uno studio associato, il differenziale positivo era stato considerato non imponibile, in quanto estraneo a tutte le categorie reddituali tipizzate. La risposta n. 171/2025, sempre riferita a uno studio associato, ha invece affermato l’imponibilità del valore nominale del credito al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione – per effetto del nuovo principio di onnicomprensività introdotto dal d.lgs. 192/2024 – ma limitatamente ai crediti acquistati dal 2024. La risposta n. 6/2026 ha confermato la non imponibilità per i crediti acquistati fino al 2023, chiarendo al contempo che per i crediti 2024-2025 concorrono al reddito di lavoro autonomo sia il costo di acquisto, nell’anno del pagamento, sia il valore nominale delle quote compensate, negli anni di effettivo utilizzo – con riflessi, per il tramite del rinvio operato dal d.lgs. 446/1997, anche sulla base imponibile IRAP.

La nuova disciplina: redditi diversi e imposta sostitutiva al 26%

Intervenendo sull’art. 54 del TUIR, il decreto correttivo introduce una disciplina che si articola su più punti. In primo luogo, conferma la natura di corrispettivo dei crediti acquisiti come forma di pagamento delle prestazioni professionali – principio già affermato con la circolare n. 23/E/2022 e con la risposta a interpello n. 243/2022 – ma ne aggiorna la tempistica di rilevanza: il reddito imponibile non si forma più integralmente alla data di emissione della fattura, bensì per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.

La novità più rilevante riguarda invece i crediti acquistati sul mercato senza che vi sia un collegamento diretto con una prestazione professionale resa dal cedente: in questo caso i differenziali positivi – derivanti sia dalla cessione a terzi sia dall’utilizzo in compensazione – vengono qualificati come redditi diversi, sottratti quindi all’attrazione nel reddito di lavoro autonomo e al principio di onnicomprensività dell’art. 54, comma 1, del TUIR. Su tali proventi si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota prevista per i capital gain, il 26%. Per i crediti utilizzati in compensazione, il reddito viene imputato proporzionalmente ai periodi d’imposta in cui avviene l’utilizzo, superando gli squilibri temporali che caratterizzavano il sistema previgente. Va inoltre segnalato che, secondo le indicazioni emerse dai lavori preparatori, la nuova disciplina non riguarda più soltanto i professionisti, ma si estende alla generalità dei contribuenti che acquistano crediti d’imposta sul mercato.

Decorrenza e dichiarazione integrativa

Il decreto correttivo fissa la decorrenza della nuova disciplina ai crediti acquistati a partire dal 2024, disponendo per i titolari di bonus acquisiti da tale anno la possibilità di applicare le nuove disposizioni tramite dichiarazione integrativa, senza diritto al rimborso di maggiori imposte eventualmente già versate secondo le regole previgenti. Per i professionisti che hanno acquistato crediti d’imposta a partire dal 2024 e hanno già applicato in dichiarazione l’imponibilità integrale al valore nominale, questa è dunque l’occasione per allinearsi alla nuova regola del differenziale, pur senza recuperare quanto già versato. Conviene quindi ricostruire, operazione per operazione, l’ammontare dei crediti acquistati, la quota già utilizzata in compensazione e il differenziale effettivamente maturato, in vista dell’entrata in vigore definitiva del decreto correttivo.

Il nodo ancora aperto

Resta un punto di attenzione, di natura più sistematica che applicativa. Se, come emerge dalle prime letture del testo, i differenziali da acquisto di crediti sul mercato confluiscono nei redditi diversi, il rischio di un’automatica attrazione nel reddito professionale – segnalato da alcuni commentatori nella fase di elaborazione della norma – risulterebbe in gran parte superato. Resta però da chiarire, caso per caso, quando un credito d’imposta acquisito da un professionista costituisca effettivamente corrispettivo di una prestazione resa (e quindi rientri nel reddito di lavoro autonomo) e quando invece si tratti di una vera e propria operazione di investimento estranea all’attività professionale, da inquadrare tra i redditi diversi: una distinzione che, secondo alcuni commentatori, non può essere presunta in automatico ma va valutata sulla base delle circostanze concrete di ciascuna operazione.

Prassi/norma Periodo crediti Trattamento del differenziale
Risposta 472/2023 Ante 2024 Non imponibile
Risposta 171/2025 Dal 2024 Imponibile al valore nominale, in compensazione
Risposta 6/2026 Ante 2024 / 2024-2025 Non imponibile (ante 2024) / imponibile costo e valore nominale (2024-2025)
Decreto correttivo 2026 Dal 2024 Redditi diversi, imposta sostitutiva 26% sul differenziale

Infografica

I cessione crediti imposta professionisti tassazione differenziale 1

Articoli correlati per Categoria