Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il cosiddetto decreto Omnibus, quarto correttivo della riforma fiscale, ha chiuso definitivamente la disciplina della tassazione dei differenziali positivi realizzati dai professionisti sui crediti d’imposta acquistati sul mercato. Rispetto allo schema iniziale, che nella versione sottoposta ai pareri parlamentari aveva spostato la materia tra i redditi diversi, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta questi proventi nel reddito di lavoro autonomo, con una conseguenza a cui il dibattito tecnico ha dedicato finora poca attenzione: il possibile rilievo di questi importi ai fini della base imponibile previdenziale, un aspetto che la norma non chiarisce in modo esplicito e che ciascun professionista dovrebbe verificare con la propria Cassa prima di darlo per scontato in un senso o nell’altro. A questo si aggiunge un rischio operativo concreto per chi sceglie di applicare le nuove regole retroattivamente al 2024, perché la dichiarazione integrativa necessaria per farlo può far decadere la proposta di concordato preventivo biennale già accettata per il 2025 e il 2026.
Un percorso legislativo che ha cambiato collocazione ai differenziali
La materia riguarda i professionisti che acquistano sul mercato crediti d’imposta, tipicamente quelli nati dai bonus edilizi, a un prezzo inferiore al loro valore nominale. Quando il titolo viene poi ceduto a terzi a un corrispettivo superiore al prezzo di acquisto, o utilizzato in compensazione nel modello F24 per un importo che eccede quanto pagato per acquisirlo, si genera un differenziale positivo: la domanda che si trascina da anni è come tassarlo. Lo schema di decreto correttivo, nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri e sottoposta all’esame di Camera e Senato per i pareri parlamentari, aveva ampliato la portata della norma fino a ricondurre questi proventi tra i redditi diversi dell’articolo 67 del TUIR, una collocazione che avrebbe potuto interessare, in astratto, qualunque contribuente e non solo i professionisti. Nel passaggio parlamentare quella soluzione è stata abbandonata: il testo definitivo, con l’articolo 3 del decreto 148/2026, che integra l’articolo 54 del TUIR con il nuovo comma 3-quater, riporta la disciplina nel perimetro del reddito di lavoro autonomo, applicabile soltanto a chi esercita in via abituale un’arte o una professione.
Due fattispecie distinte: cessione e compensazione
Il comma 3-quater individua due situazioni che vanno tenute separate. La prima riguarda il differenziale positivo da cessione: si verifica quando il professionista, titolare del credito d’imposta acquistato a sconto, decide di cederlo a terzi in tutto o in parte a un corrispettivo superiore al costo sostenuto per acquistarlo. La seconda riguarda il differenziale positivo da compensazione: si verifica quando il professionista utilizza direttamente in F24 il credito acquistato a sconto, per un importo che supera quanto pagato al cedente. In questo secondo caso la norma stabilisce che il differenziale rileva fiscalmente in proporzione alle somme via via compensate in ciascun periodo d’imposta, e non tutto insieme nell’anno di acquisto: una scelta che evita gli squilibri reddituali che si sarebbero prodotti applicando un criterio di cassa puro concentrato su un solo esercizio.
L’imposta sostitutiva del 26% e perché non basta a chiudere il conto
Il nuovo comma 3-quinquies dell’articolo 54 del TUIR stabilisce che questi differenziali positivi non concorrono al reddito complessivo soggetto a IRPEF secondo le aliquote ordinarie, ma scontano un’imposta sostitutiva del 26%, la stessa prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 461/1997 per le rendite finanziarie. L’imposta si versa insieme al saldo delle imposte sui redditi risultante dalla dichiarazione. Fin qui la disciplina fiscale sembra chiudere il tema con un meccanismo lineare, in linea con quanto già emerso nella fase di elaborazione del decreto. Ma la scelta di mantenere questi proventi dentro l’articolo 54, cioè dentro il reddito di lavoro autonomo, invece di spostarli tra i redditi diversi, ha una conseguenza che va oltre il piano fiscale e che i professionisti devono considerare con attenzione.
Il possibile doppio binario fiscale-previdenziale
Restando nel perimetro del reddito di lavoro autonomo, i differenziali positivi potrebbero continuare a essere rilevanti anche ai fini della determinazione della base imponibile previdenziale, in applicazione del principio di onnicomprensività dell’articolo 54 comma 1 del TUIR, secondo cui concorre al reddito professionale tutto ciò che deriva dall’esercizio dell’attività, salvo le eccezioni espressamente previste. Le principali Casse di previdenza dei professionisti calcolano infatti il contributo soggettivo dovuto sul reddito professionale netto risultante dalla dichiarazione fiscale: se il differenziale concorresse a formare quel reddito, concorrerebbe anche alla base su cui si calcolano i contributi. Il punto, però, non è affatto scontato: il nuovo comma 3-quinquies sottrae il differenziale al reddito complessivo IRPEF, e non è chiaro se le singole Casse, nei propri regolamenti e nella prassi applicativa, considerino rilevante ai fini contributivi un importo che non transita più tra i redditi tassati in via ordinaria. Un precedente in senso opposto esiste: nel regime forfettario, dove il reddito è ugualmente sottratto al reddito complessivo, è stata necessaria una norma ad hoc (l’articolo 1 comma 64 della legge 190/2014) per renderlo comunque rilevante ai fini previdenziali. Per i differenziali positivi sui crediti d’imposta una disposizione analoga non risulta, il che rende la questione aperta: il professionista deve tenerne conto nella pianificazione, ma la verifica va fatta con la propria Cassa caso per caso, prima di dare per scontato un doppio binario che oggi è un’ipotesi interpretativa e non un dato certo. Se la materia fosse rimasta tra i redditi diversi, come nella versione poi abbandonata, quei proventi sarebbero stati con ogni probabilità estranei alla base previdenziale: la scelta finale del legislatore di mantenerli nell’articolo 54, quindi, non è solo una questione di inquadramento fiscale, ma apre un interrogativo sull’importo dei contributi dovuti alla propria Cassa che meriterebbe un chiarimento ufficiale.
| Profilo | Trattamento |
|---|---|
| IRPEF ordinaria | Il differenziale positivo non vi concorre: esce dal reddito complessivo |
| Imposta sostitutiva | 26% sul differenziale, versata a saldo con le imposte sui redditi |
| Base imponibile previdenziale (Cassa di appartenenza) | Potrebbe concorrervi, per il principio di onnicomprensività dell’art. 54 comma 1 TUIR: la norma non lo chiarisce espressamente, verificare con la propria Cassa |
La decorrenza e l’opzione retroattiva al 2024
Le nuove regole si applicano ai crediti d’imposta acquistati dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto Omnibus. Per i crediti acquistati precedentemente restano invece applicabili i principi elaborati dall’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 171 del 2025 e n. 6 del 2026, fondate sul principio di cassa puro. Il decreto offre però ai professionisti la facoltà di applicare le nuove regole anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e fino all’entrata in vigore del provvedimento, presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2 comma 8 del DPR 322/1998, in modo da allineare il reddito dichiarato per il 2024 alle nuove disposizioni. È un’opzione utile per chi, applicando in passato l’imponibilità integrale al valore nominale secondo le indicazioni allora vigenti, ha versato più imposte di quante ne dovrebbe secondo le regole ora in vigore, anche se la norma esclude in ogni caso il rimborso delle maggiori imposte già pagate.
Il rischio nascosto: la decadenza del concordato preventivo biennale
Questa possibilità di rettifica retroattiva del 2024 nasconde però un’insidia per i professionisti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026. Presentare una dichiarazione integrativa che modifica in modo sostanziale il reddito 2024 dichiarato può infatti alterare i dati sulla base dei quali era stata elaborata la proposta di concordato accettata dal contribuente. Per il biennio 2025-2026, le modifiche ai dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta restano causa di decadenza del concordato quando la nuova proposta, ricalcolata sui dati modificati, risulta superiore di oltre il 30% rispetto a quella originaria. Il rischio è quindi concreto per i professionisti che hanno realizzato differenziali positivi significativi nel 2024 e che intendono avvalersi della facoltà di applicazione retroattiva: prima di presentare la dichiarazione integrativa conviene sempre simulare l’effetto della rettifica sul calcolo della proposta di concordato, per evitare di far cadere un’adesione già consolidata. Le modifiche introdotte dal decreto Omnibus all’articolo 22 del decreto legislativo 13/2024, che regola proprio le cause di decadenza del concordato, trovano invece applicazione soltanto a partire dal biennio 2026-2027: per il biennio in corso restano dunque valide le regole previgenti sulla soglia del 30%.
Che cosa devono verificare i professionisti interessati
Chi ha acquistato crediti d’imposta a sconto negli ultimi anni, in particolare crediti da bonus edilizi ex articolo 121 del decreto legge 34/2020, dovrebbe ricostruire, operazione per operazione, l’ammontare acquistato, la quota già ceduta o utilizzata in compensazione e il differenziale effettivamente maturato in ciascun periodo d’imposta. Per le operazioni successive al 12 agosto 2026 la disciplina si applica automaticamente, con l’imposta sostitutiva del 26% e la possibile rilevanza previdenziale del differenziale, da verificare con la propria Cassa. Per le operazioni pregresse, relative al 2024 e ai primi mesi del 2025 fino alla data di entrata in vigore, la scelta di aderire retroattivamente alle nuove regole va valutata caso per caso, tenendo conto sia del possibile risparmio fiscale sia del possibile effetto sui contributi dovuti alla Cassa di previdenza (da chiarire con l’ente di appartenenza, perché la norma non lo definisce espressamente), e soprattutto verificando in anticipo se la rettifica del reddito 2024 possa mettere a rischio un concordato preventivo biennale già in corso.
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