La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 548/25/2026, ha affrontato per la prima volta in modo esplicito la possibilità, per un professionista individuale, di cumulare la deduzione ordinaria al 20% sulla propria auto con quella maggiorata al 70% sul veicolo assegnato in uso promiscuo a un dipendente. I giudici hanno negato il cumulo, ritenendo che il regime dell’art. 164, comma 1, lettera b-bis) del Tuir non si aggiunga automaticamente al limite del singolo veicolo previsto per il professionista, ma operi come alternativa più favorevole a quello ordinario. La decisione, che ha inciso anche sul recupero dell’Iva e non solo sulle imposte dirette, nasce da un caso concreto segnato da una forte sproporzione tra l’utilitaria del titolare e i veicoli ben più costosi assegnati alla dipendente: un elemento che ha pesato più del dato letterale della norma. Resta comunque aperta, in dottrina, una lettura meno restrittiva, che considera l’auto del dipendente una fattispecie autonoma e cumulabile con quella del professionista, se l’assegnazione è reale, proporzionata e adeguatamente documentata.
La regola dell’articolo 164 del Tuir
L’art. 164 del Tuir disciplina la deducibilità dei costi relativi a determinati mezzi di trasporto usati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Per il professionista individuale, la regola ordinaria è nota: i costi dell’autovettura sono deducibili al 20%, entro il limite fiscalmente riconosciuto di 18.075,99 euro per le autovetture.
Il limite non riguarda solo la percentuale. Riguarda anche il numero dei mezzi. Nel lavoro autonomo esercitato in forma individuale, la deduzione è ammessa per un solo veicolo. Nelle associazioni professionali, il parametro cambia e si aggancia ai soci o associati.
Accanto alla regola ordinaria, la lettera b-bis) dello stesso articolo prevede un regime diverso per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. In quel caso, i costi sono deducibili nella misura del 70%, senza il limite di valore di 18.075,99 euro. E qui nasce il problema.
Il nodo interpretativo è tutto qui. La disciplina del 70% può convivere con il limite numerico dell’unico veicolo del professionista? Oppure, quando il soggetto è un professionista individuale, anche l’auto del dipendente resta dentro quel perimetro?
Deducibilità auto professionista, il punto operativo
La sentenza lombarda sceglie la seconda strada. Secondo i giudici, per il professionista individuale il limite a un solo veicolo resta centrale. L’assegnazione al dipendente, nella lettura della Corte, non apre in modo automatico un secondo spazio di deduzione.
Il regime al 70% non viene negato in sé. Viene però trattato come disciplina alternativa, non come canale aggiuntivo utilizzabile per affiancare un secondo mezzo a quello del titolare. È una lettura severa, anche perché la lettera b-bis) non contiene un limite numerico espresso identico a quello previsto per il mezzo del professionista.
La sentenza, però, non si ferma al dato letterale. Valuta il quadro concreto. Il titolare usava un’utilitaria. Alla dipendente erano invece assegnati veicoli di cilindrata e costo più elevati. Questa sproporzione ha pesato, e molto: secondo la ricostruzione della vicenda, ha portato il Collegio a ritenere l’assetto anomalo e a giustificare il recupero a tassazione sia dei costi ai fini delle imposte dirette sia dell’Iva.
In sostanza, il giudice non ha guardato solo alla scheda fiscale del veicolo. Ha guardato all’organizzazione: mansioni, assetto dello studio, valore dei mezzi, ragione economica dell’assegnazione. Quando questi elementi non tengono, la deduzione diventa fragile.
Perché il cumulo resta discutibile
La soluzione adottata dalla C.G.T. Lombardia non elimina ogni margine di dissenso. Un professionista potrebbe sostenere una tesi diversa, fondata sulla distinzione tra due fattispecie: il veicolo usato direttamente dal titolare e il veicolo concesso al dipendente.
Questa lettura alternativa ha una sua logica. La lettera b-bis) dell’art. 164, infatti, disciplina una situazione autonoma. Il veicolo non è usato dal professionista, ma da un lavoratore subordinato. Il dipendente subisce una tassazione in natura, tramite fringe benefit, quando l’uso promiscuo genera un vantaggio personale. Quindi non si tratta di un semplice duplicato dell’auto del titolare.
Un professionista contrario alla tesi restrittiva direbbe così: se la norma vuole favorire l’assegnazione promiscua al dipendente, e se quel benefit viene tassato, allora la deduzione al 70% dovrebbe operare anche quando il titolare deduce la propria vettura, almeno se il secondo mezzo è realmente usato per l’attività.
Il problema è che questa difesa funziona solo se i fatti sono solidi. Se l’auto assegnata al dipendente è più costosa, più potente, poco giustificata dalle mansioni, oppure priva di documentazione sull’uso, l’Agenzia delle Entrate ha un argomento forte: l’operazione sembra costruita per aumentare artificialmente la deduzione.
La sostanza economica pesa più della forma
Nella prassi, molti accertamenti sulle auto non cadono su un solo documento mancante. Cadono su una sequenza di dettagli incoerenti. Il contratto di assegnazione esiste, ma il dipendente non svolge trasferte. Il fringe benefit è indicato, ma non si capisce l’uso aziendale. Il veicolo è intestato allo studio, ma resta quasi sempre nella disponibilità del titolare o della famiglia.
La sentenza in esame si inserisce in questa logica. Il limite numerico non viene applicato come una regola cieca. Viene letto insieme a inerenza, congruità e proporzionalità del costo.
Questo è il passaggio più utile per il professionista. La deduzione non si difende dicendo soltanto “l’auto è assegnata al dipendente”. Si difende spiegando perché quel dipendente ne ha bisogno, per quante giornate, con quali spostamenti e con quale vantaggio per lo studio.
| Elemento da verificare | Perché conta | Rischio se manca |
|---|---|---|
| Mansioni del dipendente | Devono giustificare l’uso effettivo del veicolo per attività di studio. | L’assegnazione può apparire solo retributiva o artificiosa. |
| Contratto di assegnazione | Serve a provare data, durata, uso promiscuo e regole operative. | La deduzione al 70% diventa difficile da sostenere. |
| Fringe benefit in busta paga | Dimostra che l’uso personale è stato fiscalmente trattato. | Il Fisco può contestare la coerenza dell’intera operazione. |
| Costo e tipo di veicolo | Il mezzo deve essere proporzionato al ruolo e all’attività svolta. | Un’auto di fascia alta può rendere debole la tesi difensiva. |
| Uso del veicolo del titolare | La compresenza di due mezzi è il punto centrale della contestazione. | Il cumulo delle deduzioni può essere ridotto o negato. |
Esempi pratici per misurare il rischio
Si consideri un consulente individuale che deduce i costi della propria autovettura. Il mezzo è stato acquistato a 34.000 euro, ma ai fini fiscali rileva entro il limite di 18.075,99 euro. Con una quota di ammortamento annua del 25%, la quota fiscalmente rilevante è pari a circa 4.519 euro. Applicando la deducibilità del 20%, la deduzione annua sull’ammortamento si ferma a circa 904 euro.
Se lo stesso studio assegna a una dipendente un’auto da 48.000 euro, con quota annua di ammortamento pari a 12.000 euro e costi di gestione per 5.000 euro, il totale dei costi arriva a 17.000 euro. Con il regime del 70%, la deduzione teorica sarebbe pari a 11.900 euro. La differenza rispetto al regime ordinario è evidente.
Il punto non è il calcolo, ma la sua tenuta. Se la dipendente svolge solo attività interne di segreteria, senza spostamenti presso clienti o uffici pubblici, il rischio di contestazione è alto. Se invece cura stabilmente accessi esterni, consegne documentali, sopralluoghi e relazioni operative, la difesa diventa più credibile. Ma va provata.
Altro esempio. Uno studio tecnico individuale non deduce alcun veicolo personale. Assegna invece un’auto a un dipendente che effettua rilievi presso cantieri e clienti per oltre 200 giorni l’anno. Il contratto di assegnazione è firmato, il fringe benefit è indicato in busta paga e il calendario delle uscite è coerente con le commesse. In questo scenario, la deduzione al 70% appare più difendibile.
Lo stesso schema cambia se il professionista deduce già la propria auto e assegna al dipendente un mezzo molto più costoso, senza un reale motivo organizzativo. Qui la sentenza lombarda diventa un precedente scomodo. Non vincolante come una pronuncia della Cassazione, certo. Ma abbastanza forte da orientare un controllo.
Il rapporto con Iva e fringe benefit
La pronuncia della C.G.T. Lombardia non riguarda soltanto le imposte dirette: la vicenda concreta mostra che il Collegio ha ritenuto la sproporzione tra i veicoli idonea a giustificare anche il recupero a tassazione dell’Iva, oltre ai costi indeducibili. Resta comunque vero che il trattamento Iva segue, in via generale, regole proprie: per i veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’attività, la detrazione è normalmente limitata al 40%, secondo la disciplina dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972 e le autorizzazioni europee che hanno consentito il regime forfetario italiano.
Per l’auto assegnata al dipendente bisogna poi gestire il fringe benefit. L’uso promiscuo genera un’utilità personale. Questa utilità, secondo l’art. 51 del Tuir, entra nel reddito di lavoro dipendente con criteri forfetari e con regole che hanno subito modifiche dal 2025. L’aspetto è decisivo, ma non risolve da solo il problema della deduzione del costo in capo al professionista.
Detto in modo pratico: tassare il benefit al dipendente aiuta, ma non basta. Se manca l’inerenza del costo, o se il secondo veicolo appare sproporzionato, l’Ufficio può comunque contestare la deduzione, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva.
Come documentare l’assegnazione
La documentazione non deve essere costruita dopo il controllo. Deve nascere insieme all’assegnazione. Il primo documento è un accordo scritto, firmato dal datore di lavoro e dal dipendente, con indicazione del veicolo, della data di consegna, dell’uso consentito e dell’eventuale contribuzione del dipendente.
Serve poi una coerenza contabile e fiscale. Il benefit deve essere gestito nelle retribuzioni. Le fatture dei costi devono essere intestate correttamente. Le spese devono risultare compatibili con l’utilizzo dichiarato. E, quando lo studio ha più mezzi, occorre una spiegazione organizzativa chiara.
Non è necessario trasformare ogni professionista in una società di logistica. Però una traccia minima degli spostamenti può fare la differenza: agenda, incarichi esterni, accessi presso clienti, trasferte, commesse, fogli di lavoro. Nella prassi, anche elementi semplici possono rendere più credibile l’assegnazione.
| Scenario | Trattamento da valutare | Livello di rischio |
|---|---|---|
| Professionista individuale con una sola auto propria | Deduzione ordinaria al 20%, entro i limiti dell’art. 164. | Basso, se l’inerenza è ragionevole. |
| Professionista senza auto propria e auto assegnata al dipendente | Deduzione al 70%, se l’uso promiscuo copre la maggior parte del periodo. | Medio, da presidiare con documentazione. |
| Professionista con auto propria e seconda auto al dipendente | Cumulo non automatico. Va verificato il limite numerico e la sostanza. | Alto, specie se il secondo mezzo è costoso. |
| Auto al dipendente senza benefit in busta paga | Regime al 70% molto fragile. | Molto alto. |
La posizione prudente dopo la sentenza
Dopo la sentenza n. 548/25/2026, la linea prudente è evitare automatismi. Il professionista individuale che deduce già la propria autovettura deve trattare con cautela l’assegnazione di un secondo mezzo al dipendente. Non perché sia sempre vietata, ma perché il Fisco può leggere l’operazione come aggiramento del limite numerico.
La difesa richiede un impianto coerente. Il dipendente deve avere mansioni compatibili con l’uso del mezzo. Il valore dell’auto deve essere proporzionato. L’utilizzo deve coprire la maggior parte del periodo d’imposta. Il benefit va tassato. E il vantaggio per lo studio deve emergere dai fatti, non solo dal contratto.
La parte più debole della sentenza sta nel salto tra dato letterale e soluzione restrittiva. La lettera b-bis), presa da sola, non dice che il veicolo del dipendente consuma il limite dell’unica auto del professionista. Tuttavia il caso concreto ha offerto al giudice un terreno favorevole: costi elevati, mezzi sproporzionati e assetto organizzativo poco convincente.
Per questo la regola pratica non è “mai due auto”. È diversa: due auto possono diventare un problema quando non si riesce a raccontare, con numeri e documenti, perché servono davvero allo studio.




