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Pagamenti PA ai professionisti: la verifica di regolarità fiscale

28 Luglio, 2026

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Dal 15 giugno 2026 le Pubbliche amministrazioni devono verificare la regolarità fiscale anche sui pagamenti fino a 5.000 euro destinati a professionisti, ma – grazie a una correzione arrivata in sede di conversione del decreto fiscale – il blocco del compenso scatta soltanto se il debito iscritto a ruolo raggiunge almeno la stessa soglia di 5.000 euro. Il CNDCEC, con l’informativa n. 99 del 21 luglio 2026, ha fatto chiarezza su come funziona in pratica questo doppio livello di controllo previsto dal nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del DPR 602/1973: quando la verifica rileva un’inadempienza sopra soglia, la somma dovuta viene ripartita tra l’agente della riscossione e il professionista, senza più la vecchia sospensione del pagamento in attesa di ulteriori passaggi. Il Consiglio nazionale ha inoltre precisato le implicazioni contabili, spiegando che la fattura si registra secondo le regole ordinarie mentre l’eventuale trattenuta va gestita con partite di giro.

Dal comma 725 della legge di bilancio 2026 alla correzione del decreto fiscale

L’art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto – dopo il comma 1-bis, relativo a stipendi e salari con soglia di 2.500 euro – il nuovo comma 1-ter nell’art. 48-bis del DPR 602/1973, con decorrenza dal 15 giugno 2026. La norma estende alle somme di cui all’art. 54 del TUIR (compensi degli esercenti arti e professioni, comprese le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato) l’obbligo di verifica previsto dal comma 1 dell’art. 48-bis anche ai pagamenti di importo fino a 5.000 euro, fascia che nel regime ordinario ne resterebbe esclusa.

Nella formulazione originaria del comma 1-ter, il blocco del pagamento scattava in presenza di cartelle di pagamento notificate “di qualunque ammontare”, quindi anche per debiti fiscali di importo minimo. È intervenuto poi l’art. 2-ter della legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del decreto fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38), che ha sostituito le parole “di qualunque ammontare” con “per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”: il blocco del pagamento al professionista scatta quindi solo se il debito iscritto a ruolo raggiunge o supera i 5.000 euro.

Come funziona il doppio binario per fascia di importo

Il sistema risultante prevede due meccanismi paralleli, distinti in base all’importo del pagamento dovuto al professionista:

Fascia di pagamento Norma applicabile Soglia del debito che attiva il blocco
Fino a 5.000 euro (compensi ex art. 54 TUIR) Comma 1-ter, art. 48-bis DPR 602/1973 Debito complessivo da cartelle pari almeno a 5.000 euro
Superiore a 5.000 euro Comma 1, art. 48-bis DPR 602/1973 (regime ordinario) Nessuna soglia minima specifica: si applica la regola generale

Quando la verifica rileva un debito iscritto a ruolo di importo almeno pari a 5.000 euro, il pagamento al professionista deve essere bloccato: le somme dovute sono destinate, fino a concorrenza del debito accertato, direttamente all’agente della riscossione, e solo l’eventuale eccedenza può essere corrisposta al professionista. Per le verifiche, le Pubbliche amministrazioni possono avvalersi del servizio “Verifica Inadempimenti” messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, opportunamente adeguato dal 15 giugno 2026 per gestire anche la nuova soglia introdotta dal comma 1-ter.

L’ambito soggettivo: chi rientra nella nuova disciplina

La circolare del Ministero della Giustizia individua un perimetro applicativo ampio, che comprende avvocati anche in regime di patrocinio a spese dello Stato, ausiliari del giudice, periti di parte e, più in generale, ogni professionista incaricato in ambito civile, penale, amministrativo e tributario riconducibile alla nozione di esercente arti e professioni ex art. 54 TUIR. Restano invece esclusi dalla disciplina speciale i soggetti che non incassano compensi professionali in senso proprio, per i quali continua ad applicarsi la regola ordinaria della soglia dei 5.000 euro riferita al pagamento e non al debito.

Il meccanismo operativo: dallo scomputo alla liberatoria

La differenza pratica rispetto alla disciplina previgente riguarda le modalità operative: non è più prevista una sospensione del pagamento in attesa di ulteriori verifiche, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto. In pratica, viene trattenuta la quota corrispondente all’inadempienza accertata, versata contestualmente all’agente della riscossione, mentre l’eventuale parte residua viene corrisposta al professionista. Il sistema dovrebbe emettere, entro cinque giorni dalla consultazione, la liberatoria oppure le indicazioni operative per procedere allo scomputo.

Il Ministero della Giustizia, con circolare del 26 giugno 2026, ha inoltre precisato che la verifica deve essere effettuata esclusivamente in sede di pagamento dei compensi e non può essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi, fornendo un ulteriore elemento operativo per gli uffici contabili delle Pubbliche amministrazioni.

Le implicazioni contabili secondo il CNDCEC

Sul piano delle registrazioni contabili, il CNDCEC precisa che nulla cambia per la registrazione della fattura del professionista, che segue le regole ordinarie. Diversamente, qualora venga accertato un inadempimento con conseguente scomputo, occorre procedere alla sistemazione contabile mediante l’utilizzo delle partite di giro, in modo da riflettere correttamente la parte trattenuta e versata all’agente della riscossione rispetto all’importo effettivamente incassato dal professionista.

Cosa cambia in concreto per i professionisti

Per chi fattura prevalentemente verso enti pubblici, la soglia dei 5.000 euro sul debito riduce sensibilmente l’area dei pagamenti soggetti a blocco rispetto alla formulazione originaria della norma, che non prevedeva alcun minimo. Resta comunque prudente, prima di emettere fattura verso una Pubblica amministrazione, verificare la propria posizione debitoria presso l’agente della riscossione: un’iscrizione a ruolo anche modesta, se sommata ad altre pendenze fino a raggiungere la soglia, può comunque attivare il meccanismo di trattenuta.

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