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Le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le altre equiparate dall’art. 5 del TUIR hanno la facoltà di stabilire come determinare il valore della produzione netta, ossia la base sulla quale si applica l’IRAP. In via ordinaria si applica l’art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997, che per le società di persone rinvia ai criteri propri delle imposte sui redditi. Il comma 2 della stessa disposizione permette tuttavia a chi tiene la contabilità ordinaria di scegliere le regole previste per le società di capitali, muovendo dal bilancio. L’opzione ha efficacia per tre periodi d’imposta, viene comunicata con la dichiarazione IRAP del periodo da cui produce effetto (per il triennio 2026-2028, la dichiarazione IRAP 2026 relativa al 2025, rigo IS35) e si rinnova in modo tacito per un ulteriore triennio, salvo revoca. Se manca una dichiarazione precedente, per esempio perché l’attività è appena iniziata, si ricorre invece al modello di comunicazione per le opzioni. Poiché la scelta cambia in modo strutturale la base imponibile, è opportuno valutarne gli effetti prima di barrare la casella.

- REQUISITO CONTABILE PER SNC E SASSoggetti Ammessi: Contabilità ordinaria come condizione

Secondo le istruzioni al modello IRAP 2026, l’opzione è riservata alle snc, alle sas e alle società equiparate “in regime di contabilità ordinaria”. Lo conferma l’impianto del quadro IP: la sezione II spetta alle società in ordinaria che hanno optato, mentre la sezione I spetta a quelle che non hanno optato, a prescindere dal regime contabile.

Con la circolare 60/E del 28 ottobre 2008 è stato precisato che le imprese in contabilità semplificata possono applicare unicamente l’art. 5-bis. Ne discende che l’opzione richiede la contabilità ordinaria nel periodo cui essa si riferisce.

- COMUNICAZIONE DELLA SCELTA TRIENNALEEsercizio e Durata: Il rigo IS35 e il triennio

La scelta non è revocabile per tre periodi d’imposta e viene comunicata nella dichiarazione presentata nel periodo d’imposta dal quale si intende far decorrere l’opzione. Per il triennio 2026-2028 occorre la dichiarazione IRAP 2026, riferita al 2025, con la casella “opzione” barrata nel rigo IS35, sezione VII del quadro IS.

Chi non aveva l’obbligo di presentare la dichiarazione per il periodo precedente a quello di decorrenza, per esempio perché si trova al primo periodo di attività, non può comunicare l’opzione nella dichiarazione IRAP. Per farlo si serve del modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP”, approvato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 161213 del 17 dicembre 2015.

- SCADENZA E PROSECUZIONE AUTOMATICARinnovo e Revoca: Che cosa accade alla scadenza

Al termine del triennio l’opzione si considera rinnovata in modo tacito per un nuovo triennio, salvo che l’impresa comunichi la revoca. Secondo l’art. 5-bis, comma 2, questa regola opera senza differenza fra il primo rinnovo e quelli successivi.

Come ricorda la circolare 60/E del 2008, il regime naturale delle società di persone commerciali è quello dell’art. 5-bis; per questo, chi ha già visto scattare il primo rinnovo tacito e desidera continuare a determinare l’IRAP dal bilancio fa bene, per prudenza, a esercitare nuovamente l’opzione. La revoca si esprime barrando la casella “revoca” del rigo IS35 e riconduce la determinazione alle regole dell’art. 5-bis per almeno un triennio, al termine del quale si rinnova tacitamente, salvo una nuova opzione. Di conseguenza, chi ha optato per il triennio 2023-2025 e intende tornare al regime proprio delle società di persone deve barrare “revoca” nella dichiarazione IRAP 2026.

Situazione Che cosa fare
Nuova opzione per il 2026-2028 Barrare “opzione” nel rigo IS35 della dichiarazione IRAP 2026
Società al primo periodo di attività Servirsi del modello di comunicazione del provvedimento 161213 del 17 dicembre 2015
Opzione 2023-2025 da non proseguire Barrare “revoca” nella dichiarazione IRAP 2026
Primo rinnovo tacito già scattato, si intende proseguire Per prudenza, esercitare nuovamente l’opzione

- RILEVANZA DELLE VOCI DI BILANCIOBase Imponibile: Cosa cambia con l’opzione

L’opzione influisce sulla modalità con cui si determina il valore della produzione. Per le società di capitali valgono, in forza del principio di derivazione diretta dal bilancio, le risultanze del conto economico, fatte salve le eccezioni espresse. Per le società di persone nel regime naturale, al contrario, proventi e oneri hanno rilievo nella medesima misura stabilita per le imposte sui redditi.

Le differenze emergono in talune voci. Plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali e patrimoniali, insieme alle sopravvenienze attive e passive, sono rilevanti per le società di capitali e per le società di persone che hanno optato, ma restano irrilevanti per le società di persone nel regime naturale. Prima di decidere è quindi opportuno simulare l’IRAP nei due regimi sui dati degli ultimi esercizi, tenendo conto anche di operazioni che potrebbero generare plusvalenze o sopravvenienze.

- SIMULAZIONE SUI TRE ESERCIZIValutazione: Un criterio di scelta

La scelta non si fonda sul risparmio di una sola annualità, dato che il vincolo dura tre anni e il rinnovo è automatico. Occorre tenere conto delle operazioni straordinarie previste nel triennio, delle eventuali cessioni di beni, dell’incidenza delle sopravvenienze e della natura dei costi indeducibili ai fini IRAP. Controllare la scadenza è essenziale: chi si dimentica della revoca resta per altri tre anni nel regime prescelto.

Domande frequenti

Quali società possono scegliere il calcolo IRAP in base al bilancio?

Possono esercitare l’opzione le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle equiparate che tengono la contabilità ordinaria. Le imprese in contabilità semplificata applicano invece esclusivamente le regole dell’articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997.

Quanto dura l’opzione IRAP e come si revoca?

La scelta vincola per tre periodi d’imposta e si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca. La revoca si comunica barrando la relativa casella del rigo IS35 e comporta il ritorno al regime naturale per almeno tre periodi d’imposta.

Che cosa conviene valutare prima di scegliere il regime IRAP?

Occorre confrontare la base imponibile nei due regimi, considerando il vincolo triennale. La simulazione deve tenere conto delle cessioni di beni, delle plusvalenze e delle sopravvenienze previste, oltre alla natura dei costi indeducibili e alle operazioni straordinarie programmate.