La Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 2026 depositata il 24 luglio, ha stabilito che l’esclusione dall’Irap prevista per i professionisti individuali si estende anche alle associazioni professionali, quando l’attività resta di fatto personale. La decisione nasce da un dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze in una vicenda che riguarda uno studio notarile, ma le sue conseguenze toccano tutte le associazioni tra professionisti: se il reddito è imputabile ai singoli associati e non a un soggetto collettivo “spersonalizzato”, l’Irap non è dovuta, e per la prima volta è l’amministrazione finanziaria, non il contribuente, a dover dimostrare che l’attività è stata effettivamente svolta in forma associata.
Il caso: l’associazione notarile e il silenzio dell’Agenzia delle entrate
Il caso nasce dall’istanza di rimborso dell’Irap versata per il 2022 da un’associazione professionale costituita tra notai, rimasta priva di risposta da parte dell’Agenzia delle entrate. L’associazione ha impugnato il silenzio dell’ufficio, sostenendo di avere diritto all’esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 234/2021, norma che dal 2022 esclude dall’imposta i professionisti e gli imprenditori individuali. Il giudice remittente dubitava della legittimità costituzionale del combinato disposto tra questa norma e l’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir, ritenendo irragionevole la disparità di trattamento tra il notaio che lavora da solo e quello che opera in associazione, con conseguente violazione degli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione.
La lettura costituzionalmente orientata della Consulta
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni, ma solo “nei sensi di cui in motivazione”: una formula che, nella sostanza, riscrive l’applicazione della norma. Secondo l’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir, l’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici presuppone che la professione sia esercitata “in forma associata”. La Corte ha chiarito che questa condizione va letta in senso stretto: quando l’attività è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, il reddito resta riferibile a loro, non al soggetto collettivo. Se il reddito non è dell’associazione, l’Irap semplicemente non trova applicazione.
Dal rigore delle Sezioni Unite all’apertura della giurisprudenza
Le sezioni unite civili, con le sentenze 13 aprile 2016, n. 7291, e 14 aprile 2016, n. 7371, avevano fissato un principio piuttosto rigido: la scelta di associarsi basta da sola a far scattare l’Irap, senza bisogno di verificare in concreto l’esistenza di un’autonoma organizzazione. È la forma associativa stessa, secondo questo orientamento, a costituire ex lege il presupposto d’imposta previsto per società ed enti dall’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs n. 446/1997.
A questo filone se n’è affiancato un altro, più favorevole ai contribuenti. Le ordinanze n. 39578 del 2021 e n. 13129 del 2022 hanno ammesso che l’associazione possa evitare il tributo dimostrando che, in concreto, i professionisti hanno lavorato individualmente pur condividendo la stessa struttura; un’apertura richiamata, seppur non in modo univoco, anche dalla più recente ordinanza n. 4663 del 2025. La Consulta ha scelto di valorizzare proprio il secondo indirizzo come chiave di lettura costituzionalmente orientata.
La spersonalizzazione dell’attività come criterio decisivo
Per i giudici costituzionali l’Irap entra in gioco solo in presenza di una “spersonalizzazione” dell’attività professionale, tale da renderla riferibile all’associazione come soggetto autonomo e non più ai singoli associati. Non basta l’esistenza di uno studio comune: serve che l’organizzazione, i mezzi e l’attività stessa perdano la connotazione personale tipica della prestazione intellettuale.
Attività mista: individuale e associata nello stesso studio
La sentenza affronta anche il caso in cui, all’interno della stessa associazione, alcune prestazioni siano rese individualmente e altre in forma associata. In questa ipotesi il reddito di esclusiva derivazione del lavoro personale dei singoli associati resta fuori dall’Irap, a condizione che sia tenuto separato, nella contabilità, da quello generato sfruttando l’organizzazione comune.
L’inversione dell’onere della prova
Il passaggio probabilmente più rilevante della pronuncia riguarda l’onere della prova. Secondo la Corte, spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare che l’attività è stata effettivamente svolta “in forma associata”, condizione necessaria per equiparare l’associazione a una società semplice ai fini Irap. Non è più il professionista a dover provare la propria autonomia: è l’ufficio a dover provare il contrario. Un’inversione che complica non poco l’attività di accertamento sugli studi associati.
Il caso specifico delle associazioni notarili
Quanto alle associazioni notarili, la Consulta ha osservato che di regola assumono un rilievo puramente interno, legato alla ripartizione degli onorari tra i professionisti. Non interferiscono sull’attività notarile in sé, che resta personale anche per i connotati di pubblica funzione che la caratterizzano. Un’indicazione riferita al caso specifico, ma che offre un criterio interpretativo utile anche per altre categorie professionali.
Un esempio pratico: lo studio Verdi & Colombo
Si pensi allo studio associato “Verdi & Colombo”, costituito tra due commercialisti che condividono sede, segreteria e software gestionale, ma seguono ciascuno il proprio pacchetto di clienti senza sovrapposizioni operative. Se riescono a dimostrare la reale autonomia di ognuno – fatturazione separata, clienti distinti, contabilità disgiunta – allora il reddito resta imputabile a ciascuno di essi e l’Irap non è dovuta, secondo la lettura data dalla sentenza 153/2026.
Diverso il caso in cui i due commercialisti gestiscano insieme i clienti principali, fatturino tramite un unico centro di costo e si dividano gli utili in base a una quota associativa: qui l’attività risulta spersonalizzata e l’associazione resta soggetta a Irap sull’intero reddito prodotto.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Trattamento Irap |
|---|---|
| Attività svolta individualmente da ciascun associato, con redditi separati e documentabili | Esclusa |
| Attività organizzata in comune, gestione unitaria dei clienti, spersonalizzazione della prestazione | Dovuta (equiparazione a società semplice) |
| Attività mista, in parte individuale e in parte associata | Esclusa solo per la quota di reddito da lavoro personale, se contabilmente separata |
| Onere di provare l’esercizio “in forma associata” | A carico dell’amministrazione finanziaria |
Le implicazioni operative per gli studi associati
La sentenza non elimina l’Irap per le associazioni professionali, ma ne restringe il perimetro applicativo e sposta il peso della prova sull’amministrazione finanziaria. Per gli studi che vogliono far valere l’esenzione diventa decisivo documentare fin da ora la reale autonomia organizzativa dei singoli professionisti: fatturazione separata, clienti distinti, autonomia decisionale. Senza questi elementi, in caso di accertamento, la presunzione di attività associata rischia comunque di prevalere.




