Al centro dell’ordinanza della Cassazione n. 27688 del 23 ottobre 2026 ci sono i costi di sponsorizzazione che una società ha sostenuto a beneficio di enti sportivi dilettantistici. L’Agenzia delle Entrate ne aveva messo in dubbio l’inerenza, ossia il legame con l’attività d’impresa, richiamando anche l’incidenza notevole di tali costi sul volume d’affari e sul reddito. I giudici di legittimità hanno però accolto le ragioni dei contribuenti: se sussistono le condizioni dell’art. 90, comma 8, della legge 289/2002, la disciplina speciale introduce una presunzione legale assoluta che qualifica la spesa come pubblicitaria, inerente e congrua. Le quattro condizioni vanno soddisfatte congiuntamente: il beneficiario deve essere una ASD o una SSD, occorre rispettare il limite quantitativo, la spesa deve mirare a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor, e il beneficiario deve aver davvero svolto l’attività promozionale. In tale ipotesi la sproporzione economica non consente di disconoscere la deduzione, e il giudice non può mettere la propria idea di convenienza al posto di quella dell’imprenditore.
- COSTI CONTESTATI RISPETTO AI RICAVICaso Concreto: La contestazione dell’ufficio
La vicenda nasce da alcuni costi pubblicitari che una società aveva sostenuto a vantaggio di associazioni e società sportive dilettantistiche. L’Agenzia delle Entrate ne aveva escluso la deduzione, ritenendo assente l’inerenza e attribuendo il peso maggiore al rapporto fra tali costi e il volume d’affari, giudicato sproporzionato. Anche la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto a questa sproporzione un rilievo decisivo.
Accogliendo il ricorso dei contribuenti, la Cassazione ha criticato esattamente questo modo di ragionare. La questione non era se l’investimento risultasse conveniente, bensì se sussistessero i presupposti fissati dalla norma speciale sulle sponsorizzazioni sportive.
- QUATTRO REQUISITI DELLA DEDUZIONENorma Speciale: La presunzione di pubblicità
Ai sensi dell’art. 90, comma 8, della legge 289/2002, i corrispettivi delle sponsorizzazioni in favore di ASD e SSD, fino a un limite annuo, vanno trattati come spese di pubblicità e non come spese di rappresentanza. Secondo una parte della dottrina, la disciplina è oggi richiamata anche dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021, relativo alla riforma dello sport: tale richiamo andrebbe controllato nel testo vigente. Il limite annuo previsto dalla disciplina è pari a 200.000 euro.
Stando all’ordinanza, la presunzione è assoluta: ciò vuol dire che l’amministrazione non può provare il contrario facendo leva su congruità o convenienza. Perché operi servono quattro condizioni, tutte da soddisfare contemporaneamente.
- il beneficiario è una ASD o una SSD;
- è rispettato il limite quantitativo previsto dalla norma;
- l’erogazione è finalizzata alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor;
- il beneficiario svolge effettivamente una specifica attività promozionale.
- PREVALENZA DELLA DISCIPLINA SPECIALEDeroga al Tuir: Perché gli artt. 108 e 109 restano esclusi
Quando i requisiti sussistono, le spese sono deducibili per intero dal reddito dello sponsor. Non si possono rimettere in discussione invocando i criteri ordinari degli artt. 108 e 109 del TUIR, che attengono alla deducibilità delle spese di pubblicità e al principio di competenza e inerenza dei costi. La disciplina speciale deroga al regime generale: vieta di contestare l’operazione sotto il profilo dell’incongruità, dell’antieconomicità o dell’assenza di un ritorno commerciale diretto.
Di conseguenza, l’ufficio non può sostenere che “la spesa è eccessiva rispetto ai ricavi, dunque non è inerente”. Quando la sponsorizzazione rientra nello schema previsto dalla legge, la deduzione è dovuta.
- LEGAME FUNZIONALE CON L’IMPRESAConcetto di Inerenza: Un criterio qualitativo, non matematico
Dalla pronuncia emerge un’idea qualitativa dell’inerenza. Un costo è inerente se risulta collegato in modo funzionale all’attività d’impresa, senza che occorra dimostrare una proporzione matematica fra spesa e ricavi. Nell’ambito delle sponsorizzazioni il ritorno economico è di regola solo eventuale e non si può prevedere in anticipo: perciò né la mancata crescita dei ricavi né lo squilibrio fra investimento e fatturato bastano, da soli, a negare la deduzione.
Ne deriva un confine al controllo del giudice. Dimostrati i presupposti specifici, il giudice tributario non può svolgere una propria valutazione sulla convenienza economica, né mettere il proprio giudizio al posto di quello dell’imprenditore circa la scelta di investire nello sport.
- RISCONTRI DELLA PROMOZIONE SVOLTAProva Necessaria: Cosa tenere agli atti
La presunzione, tuttavia, non funziona come un lasciapassare automatico. Alcune pronunce degli ultimi mesi, riferite dalla stampa specializzata, sottolineano che occorre un riscontro oggettivo dell’attività promozionale effettivamente svolta: una descrizione generica non basta. Anche per questa ragione è opportuno che lo sponsor custodisca documenti concreti.
| Elemento da conservare | A che cosa serve |
|---|---|
| Contratto di sponsorizzazione scritto | Dimostrare corrispettivo, durata e prestazione pubblicitaria |
| Prove della visibilità (loghi, striscioni, post, locandine) | Documentare l’attività promozionale effettiva |
| Fattura e pagamento tracciato | Collegare il costo alla prestazione |
| Verifica della qualifica del beneficiario | Accertare che si tratti realmente di una ASD o SSD iscritta nel registro |
| Controllo del limite annuo | Rimanere entro la soglia agevolata |
- DIFESA FONDATA SUI PRESUPPOSTICosa Cambia: Conseguenze per imprese e professionisti
Nel contenzioso la pronuncia offre un argomento utile: chi riceve un avviso di accertamento fondato solo sull’incidenza delle sponsorizzazioni rispetto al fatturato può replicare che tale criterio non è sufficiente, qualora le quattro condizioni sussistano. La difesa, però, regge soltanto se il fascicolo dimostra davvero la promozione effettuata e il rispetto del limite.
Gli estremi dell’ordinanza e il contenuto del principio derivano da un articolo di stampa e non sono stati riscontrati sul testo ufficiale. Prima di richiamarla in un atto o in un parere è perciò opportuno verificarne numero, data e motivazione nella banca dati della Corte.
Domande frequenti
Quali requisiti servono per dedurre le sponsorizzazioni sportive?
Devono ricorrere insieme quattro condizioni: il beneficiario è una ASD o SSD, viene rispettato il limite quantitativo, la spesa promuove l’immagine o i prodotti dello sponsor e l’attività promozionale è stata effettivamente svolta.
Quali documenti deve conservare lo sponsor?
Lo sponsor deve custodire il contratto scritto, fatture e pagamenti tracciati, insieme a prove concrete della visibilità ottenuta, come loghi, striscioni, post o locandine. Vanno documentati anche la qualifica sportiva del beneficiario e il rispetto del limite annuo.
Gli estremi della pronuncia sulle sponsorizzazioni sono stati verificati?
Gli estremi dell’ordinanza e il principio riportato derivano dalla stampa e non sono stati riscontrati sul testo ufficiale. Prima di richiamare la pronuncia in un atto o in un parere, occorre verificarne numero, data e motivazione nella banca dati della Corte.

