La Legge di Bilancio 2026 subordina l’iper-ammortamento a due adempimenti documentali, regolati dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 maggio 2026. La perizia tecnica asseverata copre l’aspetto tecnico dell’investimento: certifica che il bene ha i requisiti degli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 e che risulta interconnesso. La certificazione contabile copre invece l’aspetto economico: certifica che le spese sono state sostenute davvero e che trovano riscontro nelle scritture dell’impresa. Occorrono entrambe, qualunque sia l’importo dell’investimento. A rilasciare la certificazione deve essere un revisore legale dei conti o una società di revisione, muniti di adeguate coperture assicurative. Quando l’impresa ha già un soggetto incaricato della revisione legale, la strada obbligata è rivolgersi a lui; quando invece non è soggetta all’obbligo di revisione, può scegliere un revisore iscritto alla sezione A del registro, a condizione che sia indipendente. Stando all’interpretazione prevalente, il commercialista che già cura la contabilità del cliente non può sottoscriverla.
- BASE NORMATIVAFonti e finestra temporale
Il riferimento è l’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), a cui si aggiungono gli articoli 6 e 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge n. 88/2026, e il decreto ministeriale 7 maggio 2026. Danno diritto all’agevolazione le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028: la certificazione deve dunque attestare che il sostenimento è avvenuto all’interno di questo periodo.
Diversamente da quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali della Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063, legge n. 178/2020), né la legge né il decreto attuativo impongono di riportare una specifica dicitura normativa nelle fatture di acquisto. Ne deriva un controllo documentale più semplice, poiché il revisore non è tenuto a cercare nelle fatture alcun richiamo di legge.
- PERIZIA ASSEVERATAIl documento tecnico
Secondo l’articolo 6 del decreto, le perizie asseverate, accompagnate da analisi tecniche, devono comprovare le caratteristiche tecniche dei beni, vale a dire la loro appartenenza agli elenchi degli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025, nonché la loro interconnessione al sistema. Per gli impianti fotovoltaici la perizia deve inoltre attestare che i moduli sono tra quelli dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181: moduli con celle prodotti nell’Unione europea con efficienza di cella almeno pari al 23,5%, oppure moduli europei con celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24%. Il requisito della produzione nel territorio dell’Unione conserva pienamente la sua efficacia.
Può rilasciare la perizia un ingegnere o un perito industriale iscritto al relativo albo, oppure un ente di certificazione accreditato, con un’attestazione accompagnata da analisi tecnica. Soltanto nel settore agricolo sono abilitati pure il dottore agronomo o forestale, l’agrotecnico laureato e il perito agrario laureato. Il rilascio spetta esclusivamente a chi dispone di idonee coperture assicurative.
Rispetto al passato cambia un aspetto: non è contemplata l’autodichiarazione del legale rappresentante per i beni di costo inferiore a 300.000 euro, che era invece possibile con il precedente credito d’imposta 4.0. La perizia è quindi sempre dovuta, persino per investimenti modesti. Per quanto riguarda il suo costo, esso resta fuori dal costo agevolabile, dato che non serve a utilizzare il bene. L’Agenzia delle Entrate lo ha affermato con la risoluzione n. 152/E del 2017 sui precedenti iper-ammortamenti, e si ritiene che lo stesso orientamento valga per analogia per la nuova misura. Sono invece agevolabili, come oneri accessori di diretta imputazione, i costi e i compensi di perizie e collaudi tecnici legati all’acquisizione del bene.
- SOGGETTI ABILITATIChi può firmare la certificazione
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, una certificazione contabile deve dare conto, a prescindere dall’importo, dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della loro corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa. Possono rilasciarla i soggetti incaricati della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, muniti di idonee coperture assicurative. Per le imprese che la legge non obbliga alla revisione, provvede un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010.
Dalla lettera della norma si ricava che l’impresa già dotata di un organo di controllo contabile, comunque sia organizzato (sindaci con incarico di revisione, revisore unico o società di revisione già nominata), non possa ingaggiare un professionista esterno apposito: deve rivolgersi a chi ha già l’incarico. Le imprese non obbligate possono invece affidarsi a un professionista di loro fiducia, purché soddisfi tre requisiti: iscrizione alla sezione A del registro, idonee coperture assicurative, indipendenza secondo la normativa e il codice etico internazionale.
Il limite per il commercialista di fiducia
Si ritiene che il commercialista che già assiste l’impresa beneficiaria come cliente non possa rilasciare la certificazione. Chi si occupa di contabilità, adempimenti fiscali o consulenza societaria non può dirsi indipendente, e il requisito risulterebbe violato. Si tratta di una posizione interpretativa e non di un divieto scritto nella norma, ma per prudenza lo studio che segue il cliente dovrebbe indicare un altro revisore.
- COSTINessun contributo per la certificazione
Nel credito Transizione 5.0, l’articolo 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 riconosceva, a favore delle imprese non obbligate alla revisione legale, le spese di certificazione a incremento del credito d’imposta, fino a 5.000 euro. Il nuovo iper-ammortamento non prevede invece alcuna agevolazione specifica: l’impresa sostiene per intero la spesa, che non rientra nemmeno nella base di calcolo dell’agevolazione, in applicazione del medesimo principio espresso dalla risoluzione n. 152/E/2017.
- CONTROLLI DEL REVISORELa check-list operativa
Spetta al revisore verificare che le spese ammissibili siano state realmente sostenute e che trovino riscontro nella documentazione contabile dell’impresa. Concretamente, le spese devono risultare documentate da fattura, essere coerenti con i documenti giustificativi (contratti, ordini di acquisto, bolle di consegna e documenti di trasporto, collaudo se previsto) e non essere state rimborsate, cioè prive di note di credito o rimborsi sugli importi agevolati. La norma non entra nel dettaglio dei controlli, rimessi alla diligenza professionale secondo il parametro dell’articolo 1176, comma 2, del codice civile. A proposito dei precedenti iper-ammortamenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica non può essere condotta a campione ma deve essere analitica (circolare n. 8/E del 2019); si ritiene che l’orientamento valga per analogia anche per la nuova misura.
Una check-list di base, ispirata alle metodologie del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti per il credito d’imposta ZES, prevede per macchinari, impianti, attrezzature e software i seguenti controlli:
- registrazione delle fatture nel registro IVA acquisti, nel libro giornale e nel libro cespiti;
- verifica dell’identificativo del Sistema di Interscambio attribuito alle fatture d’acquisto;
- avvio del processo di ammortamento sui beni agevolati nel periodo d’imposta;
- assenza di note di credito emesse a storno delle fatture oggetto di certificazione;
- presenza dei documenti giustificativi degli acquisti indicati nel prospetto riepilogativo, come offerte, ordini, conferme d’ordine, contratti di acquisto o di leasing;
- contratti firmati dalle parti, con descrizione dettagliata dei beni, prezzo, modalità e termini di pagamento;
- corrispondenza dei documenti di trasporto con fatture e contratti;
- modalità di pagamento pattuite o effettivo pagamento dei beni.
- ATTESTAZIONEContenuto minimo e comunicazione al GSE
Quando ogni controllo ha esito favorevole, il professionista emette la certificazione. La legge non detta prescrizioni di forma, che resta quindi libera, ma il contenuto deve attestare due aspetti: l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, elencate una per una, nel periodo agevolato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; e la rispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Un fac-simile ben strutturato comprende: i dati del revisore e il numero di iscrizione al registro; i dati della società e la premessa sull’incarico conferito, con rimando alla documentazione messa a disposizione (allegato); la formula di certificazione, con l’importo complessivo delle spese sostenute e il periodo; una tabella con le spese suddivise in tre categorie, ossia beni materiali 4.0 (Allegato IV alla legge n. 199/2025), beni immateriali 4.0 (Allegato V) e beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo; l’attestazione della regolarità formale della documentazione; luogo, data, timbro e firma.
Scarica il fac-simile: fac-simile di certificazione contabile per l’iper-ammortamento (Word, .docx). È un modello orientativo dello Studio Pizzano, costruito sul contenuto minimo dell’articolo 7 del decreto e sulla check-list di settore: il decreto non prescrive un modello e la forma resta libera. I campi evidenziati in giallo vanno compilati o adattati dal revisore sotto la propria responsabilità, e prima dell’invio conviene controllare le istruzioni operative del GSE.
Gli estremi della certificazione vanno riportati nella comunicazione di completamento da trasmettere al GSE. Secondo la tabella di sintesi della fonte, perizia e certificazione non sono inviate al GSE, mentre alcune ricostruzioni di stampa parlano di un loro allegato alla comunicazione: dato che le fonti divergono, conviene controllare le istruzioni operative del GSE prima dell’invio della pratica e, comunque, conservare entrambi i documenti. In base alle sintesi disponibili, la comunicazione di completamento va trasmessa al termine dell’investimento e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, ma anche questa data deve essere riscontrata sulle regole del GSE.

