Il termine di 60 giorni dell’iperammortamento per l’invio della comunicazione di conferma al GSE è un termine di calendario, non di giorni lavorativi. Il decreto interministeriale che disciplina la procedura parla di «sessanta giorni» senza aggettivi, mentre le istruzioni operative diffuse a giugno 2026 li avevano descritti come lavorativi. La differenza, per un’impresa che ha ricevuto l’esito positivo a giugno, vale settimane di scadenza: e il termine, in questa procedura, non è un adempimento formale.
Tre comunicazioni per accedere all’agevolazione
La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi – l’iperammortamento del Nuovo Piano Transizione 5.0 – è prevista dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025); le modalità attuative sono definite dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026. La procedura di accesso passa da tre comunicazioni alla piattaforma GSE: preventiva, di conferma e di completamento.
Allo stato risultano operative le prime due. Le comunicazioni preventive sono aperte dalle ore 12 del 12 giugno 2026, in forza del decreto direttoriale MIMIT di giugno 2026 che ha fissato l’apertura della piattaforma; le comunicazioni di conferma dalle ore 12 del 21 luglio 2026, per effetto del decreto direttoriale MIMIT del 20 luglio 2026. Per le comunicazioni di completamento occorre attendere un ulteriore provvedimento attuativo, non ancora adottato.
Il termine decorre dalla notifica dell’esito positivo
L’art. 3, comma 2, del DM 7 maggio 2026 dispone che, per ciascuna comunicazione preventiva, «entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE» l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento.
Due precisazioni che in pratica fanno la differenza. La prima: il dies a quo non è la ricevuta di invio della preventiva, né la data della prenotazione, ma la notifica dell’esito positivo da parte del GSE. La seconda: il termine corre in modo autonomo per ogni singola comunicazione preventiva, perché il decreto lo àncora a «ciascuna» di esse. Chi ha prenotato più linee di investimento ha più scadenze diverse, non una sola.
Un esempio. Impresa che riceve la notifica di esito positivo il 15 luglio 2026: sedici giorni residui di luglio, trentuno di agosto e tredici di settembre fanno sessanta, quindi il termine cade il 13 settembre 2026. Che nel 2026 è una domenica: la proroga al primo giorno non festivo prevista in via generale dall’art. 2963 del codice civile per i termini di diritto sostanziale è un argomento difendibile, ma non risulta confermata da un chiarimento riferito a questa procedura telematica. Meglio non farci affidamento e chiudere l’invio entro il venerdì precedente.
Perché il termine non ammette ritardi
L’art. 3, comma 5, dello stesso decreto stabilisce che il mancato invio delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. Non è quindi un’irregolarità formale sanabile con un invio tardivo o con una regolarizzazione: la conseguenza è che quella prenotazione non produce effetti, con perdita del posto acquisito in graduatoria e delle risorse riservate. Il decreto non prevede rimessioni in termini, e in assenza di una previsione espressa non è prudente contarci.
Giorni di calendario, non lavorativi
Qui sta il punto che ha creato più confusione. Il testo del decreto usa l’espressione «sessanta giorni», senza l’aggettivo «lavorativi»: il conteggio va fatto sui giorni di calendario, sabati, domeniche e festivi compresi. Le istruzioni operative pubblicate dal GSE all’avvio della piattaforma avevano invece presentato il termine come espresso in giorni lavorativi, indicazione poi non riproposta nella versione aggiornata a luglio 2026.
La differenza non è teorica: sessanta giorni lavorativi valgono all’incirca tre mesi, sessanta giorni di calendario due. Chi avesse impostato lo scadenzario sulla prima lettura si troverebbe con un ritardo di quattro settimane abbondanti. In ogni caso, di fronte a una divergenza fra istruzioni di piattaforma e testo del decreto, prevale il decreto: il conteggio corretto è quello sui giorni pieni, e le scadenze già calcolate vanno rifatte.
Il nodo delle preventive approvate prima del 21 luglio
Le imprese che hanno ricevuto la notifica di esito positivo nella seconda metà di giugno hanno visto correre il termine mentre il canale per l’invio della conferma non era ancora attivo, dato che si è aperto solo il 21 luglio. Per una notifica del 15 giugno, ad esempio, i sessanta giorni scadono il 14 agosto 2026; per una notifica del 30 giugno, il 29 agosto, che è un sabato.
Si può sostenere che, per queste posizioni, il termine debba ragionevolmente decorrere dall’apertura del canale telematico, perché prima l’adempimento era materialmente impossibile. È una lettura difendibile, ma allo stato non risulta confermata da un chiarimento ufficiale del MIMIT o del GSE: l’impostazione prudente è calcolare comunque i sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo e inviare senza attendere, riservandosi di far valere l’impossibilità sopravvenuta solo in via difensiva, se necessario.
Cosa contiene la comunicazione di conferma
Il contenuto è tracciato dallo stesso art. 3, comma 2, del DM 7 maggio 2026 e dal modello reso disponibile sulla piattaforma: data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto utile a raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili e, per ogni bene già oggetto di prenotazione, l’indicazione dello stato – confermato oppure decaduto.
Un vincolo da tenere presente in fase di compilazione: la conferma non può riguardare beni diversi da quelli indicati in preventiva, né importi superiori. Verso il basso il perimetro può ridursi, verso l’alto no: l’eventuale maggiore investimento non entra in questa prenotazione e va gestito, se ne ricorrono i presupposti, con una comunicazione preventiva autonoma.
L’acconto del 20% è una condizione di sostanza
La conferma serve ad attestare l’effettivo avvio dell’investimento tramite il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. La soglia va verificata bene per bene, non sull’importo complessivo della prenotazione: un acconto del 20% sul totale, sbilanciato su una sola macchina, non soddisfa il requisito per le altre.
Non basta l’ordine confermato né il prezzo pattuito: serve il pagamento, documentato dalle fatture di acconto e dalle relative evidenze bancarie. Il consiglio operativo è ricostruire il collegamento fattura-pagamento-bene prima di aprire la pratica, perché è quello che verrà chiesto in sede di controllo.
Beni in leasing: il requisito si verifica diversamente
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria il requisito dell’avvio non passa dal versamento di un acconto in denaro da parte dell’utilizzatore, ma dalla stipula del contratto di leasing accompagnata dall’impegno assunto dalla società concedente verso il fornitore, formalizzato con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Servono quindi entrambi i documenti, non il solo contratto: la data utile è quella del passaggio che si perfeziona per ultimo.
Correzione dei dati e rinuncia
In sede di conferma è possibile aggiornare alcuni dati già trasmessi con la preventiva, tra cui quelli identificativi della struttura produttiva: la funzione serve a sistemare disallineamenti anagrafici e catastali, non a modificare l’oggetto dell’investimento.
La piattaforma consente anche la rinuncia. Va usata con cautela, perché secondo le istruzioni operative GSE la rinuncia in fase di conferma produce effetti irreversibili e travolge anche la comunicazione preventiva già valutata positivamente, facendo perdere la prenotazione. Prima di procedere, conviene verificare la versione aggiornata delle istruzioni pubblicata sul portale ed escludere che la posizione sia recuperabile per altra via.
| Fase della procedura | Termine o decorrenza |
|---|---|
| Comunicazioni preventive | Attive dalle ore 12 del 12 giugno 2026 |
| Comunicazioni di conferma | Attive dalle ore 12 del 21 luglio 2026 (DD MIMIT 20 luglio 2026) |
| Invio della comunicazione di conferma | Entro 60 giorni di calendario dalla notifica dell’esito positivo (art. 3, comma 2, DM 7 maggio 2026) |
| Mancato invio nei termini | Mancato perfezionamento della procedura (art. 3, comma 5, DM 7 maggio 2026) |
| Comunicazioni di completamento | Non ancora attive, in attesa del provvedimento attuativo |
Cosa fare adesso
Tre passaggi, in ordine. Recuperare dalla piattaforma la data di notifica dell’esito positivo di ogni singola preventiva, che è l’unico dato da cui parte il conteggio. Ricalcolare le scadenze sui giorni di calendario, tenendo uno scadenzario separato per ciascuna prenotazione. Anticipare l’invio di qualche giorno rispetto al sessantesimo, sia per i termini che cadono di sabato o di domenica, sia perché la documentazione dell’acconto – fatture, quietanze, contratti di leasing – raramente è pronta il giorno in cui serve.
Infografica




