Per gli investimenti del nuovo iperammortamento 2026, allo stato delle disposizioni vigenti non esiste una norma che imponga di riportare in fattura una dicitura specifica, ed è questa la differenza più netta rispetto al credito d’imposta Transizione 4.0, per il quale l’art. 1, comma 1062, della L. 178/2020 imponeva l’espresso riferimento alla disciplina agevolativa. Questo non significa però che la frase sia inutile: il decreto interministeriale 7 maggio 2026 richiede una ricostruzione puntuale dell’investimento, prevede l’indicazione dei dati delle fatture nella fase di conferma e impone la conservazione di fatture, DDT e altri documenti di acquisizione, per cui conviene comunque inserire un richiamo normativo nei documenti principali e costruire un fascicolo che collega ordine, acconti, fatture, consegna, matricole, cespite, perizia, certificazione contabile e pratica GSE. La formula più prudente non deve dichiarare che il bene è già agevolabile, ma precisare che l’impresa intende richiedere la maggiorazione prevista dalla L. 199/2025, perché l’agevolabilità effettiva sarà dimostrata dall’insieme dei requisiti e non da una riga stampata in fattura.
La risposta cambia tra piano giuridico e piano operativo
La domanda sembra semplice: la fattura di un macchinario 4.0 acquistato nel 2026 deve riportare una dicitura obbligatoria? La risposta corretta richiede due livelli distinti.
Sul piano giuridico, né l’art. 1, commi 427-436, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, né il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 riproducono un obbligo testuale analogo a quello previsto per il precedente credito d’imposta 4.0. Non compare una disposizione secondo cui fatture e altri documenti devono contenere l’espresso riferimento alla norma agevolativa. Non è prevista neppure una formula da utilizzare a pena di decadenza.
Sul piano operativo, invece, l’assenza di una frase non elimina gli oneri documentali. Il GSE e l’Agenzia delle Entrate devono poter ricostruire con precisione il costo, il bene, la struttura produttiva, la provenienza, l’interconnessione e la decorrenza del beneficio. Una dicitura coerente aiuta, ma non sostituisce questa prova.
Il punto da non confondere: “non espressamente obbligatoria” non significa “irrilevante”. Significa soltanto che l’assenza del richiamo normativo, considerata da sola, non appare configurata come causa automatica di perdita dell’iperammortamento.
Perché il vecchio credito d’imposta 4.0 era diverso
Il confronto con la disciplina precedente spiega l’origine del dubbio. L’art. 1, comma 1062, della L. 178/2020 stabiliva che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dovessero contenere l’espresso riferimento ai commi da 1054 a 1058. Il legislatore aveva quindi trasformato la dicitura in uno specifico requisito documentale.
L’Agenzia delle Entrate, già con le risposte n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020, aveva adottato una lettura rigorosa. La fattura priva del riferimento non era considerata idonea in sede di controllo. La prassi ammetteva comunque l’integrazione prima dell’avvio delle verifiche, attraverso una scritta indelebile sul documento cartaceo o mediante un documento elettronico collegato alla fattura.
Il nuovo iperammortamento utilizza un’architettura diversa. Non attribuisce un credito utilizzabile in compensazione tramite F24. Aumenta il costo fiscalmente riconosciuto, limitatamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Proprio per questo non è corretto trasferire automaticamente sul nuovo regime ogni formalità prevista dal vecchio credito.
Cosa prevede davvero la disciplina dell’iperammortamento 2026
Il comma 427 della L. 199/2025 riconosce ai titolari di reddito d’impresa una maggiorazione del costo di acquisizione per investimenti destinati a strutture produttive situate in Italia. La misura riguarda i beni individuati dal comma 429, prodotti nell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La legge richiede comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma sviluppata dal GSE. Il decreto 7 maggio 2026 traduce questa previsione in una procedura articolata. L’impresa presenta una comunicazione preventiva, una comunicazione di conferma e, alla fine, una comunicazione di completamento.
La fase di conferma assume un rilievo particolare per il tema delle fatture. Entro sessanta giorni dall’esito positivo della comunicazione preventiva, l’impresa deve indicare il pagamento necessario a raggiungere il 20% del costo di ciascun bene e i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La fattura entra quindi nella procedura amministrativa, ma il decreto non le impone una dicitura normativa.
Il decreto richiede poi la conservazione delle perizie, delle attestazioni, delle fatture, dei documenti di trasporto e degli altri documenti relativi all’acquisizione, e contempla la decadenza in presenza di documentazione irregolare non sanabile o in caso di mancata conservazione dei documenti idonei a dimostrare costi e beneficio (si raccomanda di verificare la numerazione esatta degli articoli sul testo ufficiale pubblicato). Il rischio vero risiede dunque nella tenuta complessiva del fascicolo.
Dicitura fattura iperammortamento 2026: cosa scrivere
Una formula prudente deve raggiungere tre obiettivi. Deve collegare il documento all’investimento, richiamare la normativa corretta e non attribuire al fornitore una valutazione tecnica che compete all’impresa e ai professionisti incaricati.
Documento relativo a un investimento per il quale l’acquirente intende fruire della maggiorazione del costo di acquisizione prevista dall’art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025, n. 199, e dal decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 – Nuovo Piano Transizione 5.0, iperammortamento.
La formulazione “intende fruire” è più corretta di “bene agevolabile”. Una fattura viene spesso emessa prima dell’interconnessione, della perizia e della chiusura della pratica GSE. In quel momento nessuno può dare per definitivamente acquisito il beneficio.
Per documenti con spazio ridotto può essere utilizzata una versione sintetica:
Investimento riferibile alla maggiorazione ex art. 1, commi 427-436, L. 199/2025 – Iperammortamento 2026.
Scelta professionale consigliata: usare la formula estesa nelle fatture di acconto e saldo, e una formula breve nei DDT. Ordini e contratti possono richiamare la stessa pratica, il codice interno dell’investimento e la struttura produttiva destinataria.
Quali documenti dovrebbero contenere il richiamo
| Documento | Obbligo espresso di dicitura | Condotta consigliata |
|---|---|---|
| Fattura di acconto | No | Inserire il richiamo e collegarlo all’ordine. La fattura rileva anche per la conferma del pagamento del 20%. |
| Fattura di saldo | No | Inserire il richiamo, il codice del progetto e, quando disponibile, matricola o identificativo del bene. |
| Documento di trasporto | No | Utile quando certifica autonomamente la consegna. Indicare ordine, fattura, matricole e destinazione. |
| Nota di credito o fattura integrativa | No | Richiamare il documento originario e la pratica, per mantenere leggibile la variazione del costo. |
| Ordine e contratto | No | Consigliato per rendere riconoscibile l’investimento fin dall’origine e disciplinare la consegna dei dati tecnici. |
| Perizia tecnica asseverata | No | Non serve una frase standard. Il documento deve identificare senza ambiguità i beni e dimostrare i requisiti tecnici. |
| Certificazione contabile | No | Deve raccordare spese, documenti contabili e importi dichiarati. La qualità della riconciliazione conta più della dicitura. |
| Scheda interna di riconciliazione | No | Fortemente consigliata, soprattutto quando le fatture già emesse non riportano alcun riferimento. |
Fatture già emesse senza dicitura
La mancanza del richiamo non rende necessario chiedere al fornitore una nuova fattura o una nota di credito emessa soltanto per aggiungere la frase. La fattura elettronica originaria non deve essere alterata. Manca, infatti, una disposizione che imponga questa regolarizzazione per il nuovo iperammortamento.
La soluzione più solida consiste nel predisporre una scheda interna di raccordo, firmata dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto e conservata insieme ai documenti. La scheda dovrebbe riportare almeno il numero e la data della fattura, il fornitore, il bene, il costo, la matricola, la struttura produttiva, l’ordine, il DDT, la data di entrata in funzione, la data di interconnessione, la perizia, la certificazione contabile e gli estremi della pratica GSE.
Questa scheda non “sana” un requisito omesso, perché il requisito non risulta previsto. Svolge una funzione diversa: dimostra che l’impresa ha costruito una catena documentale coerente e verificabile.
Acconti, saldo e beni acquistati in leasing
Le fatture di acconto meritano attenzione. Il decreto attuativo collega la comunicazione di conferma al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene e richiede i dati identificativi delle relative fatture. L’ordine, il pagamento e la fattura devono quindi raccontare lo stesso investimento. Descrizioni generiche come “acconto su fornitura” aumentano il lavoro di riconciliazione e il rischio di equivoci.
Nel leasing, il decreto considera soddisfatto il requisito del 20% attraverso la stipula del contratto e l’impegno assunto dal concedente con il fornitore mediante l’ordine di acquisto. Il beneficiario non riceve sempre la fattura del costruttore, che può essere intestata alla società di leasing. Per questo occorre curare il contratto, l’appendice tecnica, l’ordine del concedente e i verbali di consegna. Il riferimento normativo nel contratto o in un allegato è utile, ma resta la corrispondenza tra bene, costo del concedente e canoni agevolati a fornire la prova decisiva.
Un esempio operativo completo
Una società ordina una cella robotizzata destinata allo stabilimento di Benevento. L’ordine prevede un acconto di € 84.000, pari al 20%, e un saldo di € 336.000. La fattura di acconto riporta il numero dell’ordine, una descrizione specifica della cella e la formula prudenziale. Il bonifico richiama la fattura e l’ordine.
Alla consegna, il DDT indica modello, matricola, ubicazione e riferimento all’ordine. La fattura di saldo ripete gli stessi dati. Dopo l’installazione, la società aggiorna il registro cespiti, ottiene la perizia tecnica e collega la data di interconnessione alla comunicazione GSE. Il revisore riconcilia costo, pagamenti, fatture e contabilità.
Se la fattura di acconto fosse già stata emessa senza dicitura, il beneficio non dovrebbe essere negato per questo solo motivo. La società dovrebbe però predisporre una scheda di raccordo e chiedere al fornitore di inserire il richiamo nei documenti successivi.
Il rischio vero non è la frase mancante
Una dicitura perfetta non salva un investimento che non rispetta i requisiti. Non dimostra la novità del bene, la sua inclusione negli allegati IV o V, la provenienza europea, l’effettiva interconnessione o la corretta imputazione del costo. Non sostituisce neppure la certificazione contabile.
Il rischio maggiore nasce dalle incoerenze. Una fattura può indicare un modello, il DDT un altro codice e la perizia una matricola incompleta. L’ordine può riferirsi a un’intera linea, mentre il registro cespiti divide il costo in componenti senza una chiave di raccordo. Oppure la pratica GSE può indicare una struttura produttiva diversa da quella risultante dai documenti di consegna.
È qui che si concentrerà un controllo serio. Il decreto attribuisce al GSE verifiche documentali sugli elementi tecnici e di costo, mentre l’Agenzia delle Entrate conserva le ordinarie competenze di accertamento. La tracciabilità non è quindi un vezzo formale. È il modo con cui l’impresa rende controllabile la spettanza della maggiorazione.
La linea professionale più prudente
Alla data del 12 luglio 2026, la dicitura in fattura per l’iperammortamento non risulta imposta dalla legge, dal decreto interministeriale o dal decreto direttoriale di apertura della piattaforma. Non è corretto presentarla come condizione autonoma di accesso o come requisito la cui omissione provochi automaticamente la decadenza.
È però sensato inserirla nei documenti principali. Il costo operativo è minimo e il vantaggio probatorio può essere concreto. La cautela deve restare proporzionata: non serve riemettere fatture valide, né trattare l’assenza della formula come una violazione da regolarizzare. Serve costruire un fascicolo ordinato, con identificativi univoci e riconciliazioni verificabili.
La distinzione finale è netta. La dicitura aiuta a trovare la strada. Il diritto all’agevolazione dipende, invece, dal fatto che tutti i documenti portino allo stesso bene, allo stesso costo e alla stessa pratica.




