Cassazione, sentenza n. 20345 del 26/07/2019
Sentenza n. 20345 del 26/07/2019
L’accertamento riguardava la deducibilità, ai fini IRPEG e IRAP, della perdita di valore di quote in una SICAV lussemburghese detenute da un’impresa assicurativa, nonché la legittimità della verifica svolta dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate. La contribuente sosteneva che l’organismo conservasse natura di SICAV anche con un solo investitore e che la minusvalenza fosse integralmente deducibile. La Corte ha escluso i denunciati vizi della verifica e della motivazione e, lasciando ferme le riprese sulla deduzione pluriennale e sull’irrilevanza IRAP degli investimenti durevoli, ha rigettato il ricorso.
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