Cassazione, ordinanza n. 19643 del 22/07/2019
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Trattamento previdenziale - Fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova - Prestazioni periodiche - Natura di forma pensionistica complementare - Tassazione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19643
- Data
- 22/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio concerneva il rimborso dell’IRPEF applicata integralmente alle prestazioni periodiche erogate dal fondo previdenziale dei dipendenti INPS subentrato al fondo del personale portuale; la CTR aveva riconosciuto l’imponibilità limitata all’87,5% anche per gli anni 2008-2011. La Cassazione ha qualificato il trattamento come pensione complementare, precisando però che la tassazione ridotta riguarda le prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001, mentre quelle successive sono integralmente imponibili. Ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la decisione e respinto la domanda originaria.
Massima
Il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis – comma 1, lett. d) – del d.p.r. n. 917 del 1986 e ove anteriori al 1 gennaio 2001 sono tassabili limitatamente all'87,5 per cento, dell'ammontare corrisposto, mentre sono interamente tassabili successivamente a tale data.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che:
1. Con la sentenza impugnata la CTR ligure rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che, in controversia vertente sull'entità delle ritenute fiscali applicabili da parte dell'INPS sul trattamento previdenziale integrativo previsto dal D.Lgs. n. 124 del 1993, erogato al contribuente dal Fondo per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (c.d. C.A.P.), di cui il medesimo era stato dipendente, aveva accolto il ricorso proposto dal B. avverso il diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria al rimborso della differenza dell'IRPEF versata su detto trattamento previdenziale nella misura del 100 per cento, anzichè in quella dell'87,50 per cento prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, ancorchè limitatamente agli anni dal 2008 al 2011.
2. Osservavano i giudici di appello che il trattamento pensionistico complementare era assoggettato a tassazione sull'importo dell'87,50 per cento, in forza del D.P.R. n. 917 del 1986, citato art. 48, che lo aveva assimilato ai redditi da lavoro dipendente, non ravvisando ragioni per escluderne l'applicabilità a tale tipo di pensione integrativa; sussisteva, pertanto, il diritto del contribuente al rimborso dell'Irpef calcolata sulla parte eccedente l'87,50 per cento delle prestazioni corrisposte dal fondo integrativo per il periodo indicato.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un due motivi l'Agenzia delle entrate cui l'intimato replica con controricorso e memoria.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 346 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, la ricorrente lamenta l'esistenza del giudicato interno ravvisato dalla CTR in ordine alla mancata impugnazione della statuizione di primo grado di spettanza al contribuente "della base imponibile ridotta".
2. Il motivo è manifestamente fondato e va accolto. Invero, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la statuizione di primo grado, riprodotta in parte qua dalla ricorrente e per intero dal controricorrente, contiene un'unica ratio decidendi ravvisabile nell'assoggettamento alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993 del trattamento pensionistico integrativo erogato dal fondo gestito dall'INPS per il personale CAP di Genova, cui la Commissione d'appello ha fatto conseguire la "legittimità della pretesa del ricorrente di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF oltre il limite dell'87,50%". Non coglie, quindi, nel segno la tesi del controricorrente secondo cui la prima ratio decidendi sarebbe ravvisabile nella riconducibilità della pensione erogata al B. al D.Lgs. n. 124 del 1993 e la seconda nel fatto che "le pensioni riconducibili al D.Lgs. n. 124 del 1993 godono del trattamento fiscale agevolato (esenzione parziale del 12,50%)", essendo evidente che le due affermazioni sono ben lungi dall'essere tra loro distinte ed autonome (ovvero, tali che ciascuna di esse è giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata), facendo parte di un'unica ragione decisoria per essere tra loro logicamente connesse e consequenziali, cosicchè è sufficiente impugnarne una (nella specie la prima "statuizione", ovvero la riconducibilità della pensione erogata al contribuente alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, come il controricorrente ritiene abbia fatto l'agenzia fiscale – pag. 13 del controricorso) per escludere la necessità di impugnare l'altra.
5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (venendosi nella specie di prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 e non risultando questioni assorbite), la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
6. La novità della soluzione giurisprudenziale, comunque consolidatasi successivamente al giudizio di merito, induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso proposto dal contribuente. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019
Domande frequenti
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