Cassazione, ordinanza n. 19713 del 22/07/2019
Accertamento - IRPEF - Riposi settimanali - Indennità - Tassazione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19713
- Data
- 22/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso dell’IRPEF trattenuta sull’indennità corrisposta per riposi giornalieri o settimanali non goduti, qualificata come risarcitoria dai giudici di merito. La Cassazione ha invece riconosciuto natura imponibile alla somma, perché collegata alle prestazioni lavorative rese nel periodo destinato al riposo e comunque attribuita in dipendenza del rapporto di lavoro; l’eventuale componente risarcitoria non esclude tale conclusione. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata e la domanda originaria di rimborso respinta.
Massima
L'indennità sostitutiva del riposo settimanale, come pure l'indennità per ferie non godute, è da ritenere soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 917 del 1986 del TUIR, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall'art. 2126 cod. civ. in favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis cod. proc. civ., delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Lecce, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente M. A. avverso il silenzio rifiuto serbato dall'amministrazione finanziaria su di un'istanza di rimborso dell'IRPEF 2008, versata a titolo di acconto dal proprio datore di lavoro sulle somme corrispostegli a titolo di mancato godimento di riposi;
che, con la decisione impugnata, la CTR aveva ritenuto la natura risarcitoria dell'indennità in questione, corrisposta al contribuente per mancata fruizione di riposi giornalieri e/o settimanali;
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 6 commi 1 e 2, 49 comma 1 e 51 del TUIR, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ., in quanto il compenso sostitutivo in questione troverebbe la sua causa nel rapporto di lavoro; d'altra parte l'art. 51 del TUIR conteneva un elenco tassativo di specifiche tipologie di redditi che non concorrevano alla formazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente, ovvero vi concorrevano solo in parte; ed in tale elenco non erano ricomprese le indennità corrisposte a titolo di mancata fruizione di ferie e riposi, le quali erano pertanto da ritenere tassabili;
che l'intimato non si è costituito;
che l'unico motivo di ricorso è fondato;
che, infatti, l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, come pure l'indennità per ferie non godute, è da ritenere soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall'art. 2126 cod. civ. in favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore; sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (cfr. in termini Cass. sez. 6 T n. 1232 del 2015; Cass. sez. 6 T n. 8915 del 2014);
che i giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra e, pertanto, la sentenza va cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti dì fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo;
che le circostanze che caratterizzano la presente vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo, compensando fra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma l'11 aprile 2019.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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