Cassazione, ordinanza n. 19517 del 19/07/2019
Ordinanza n. 19517 del 19/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19517
- Data
- 19/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva sulla tempestività di un appello proposto contro una sentenza del Giudice di pace, notificata via PEC mediante copia informatica tratta dall’originale cartaceo e corredata dalle attestazioni di conformità. La Cassazione ha ritenuto rituale la notificazione, poiché la conformità della copia analogica era attestata dal cancelliere e quella del documento trasmesso dal notificante; da essa decorreva quindi il termine breve di trenta giorni. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato tardivo l’appello e definitivamente passata in giudicato la decisione di primo grado.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE:
Orfeo Alessi convenne in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Pesaro, l'avv. Pia Perricci per sentirne accertare la responsabilità professionale per la negligente proposizione di un ricorso avanti al Giudice del Lavoro di Rimini (che era stato dichiarato nullo) e per sentirla condannare al risarcimento dei danni;
la convenuta resistette alla domanda e richiese, in via riconvenzionale, il pagamento del compenso per le prestazioni professionali effettuate;
il Giudice di Pace rigettò la domanda dell'attore e accolse la riconvenzionale della Perricci, riconoscendo alla stessa le spese di lite, con sentenza che venne impugnata dall'Alessi;
costituendosi in giudizio, la Perricci eccepì la tardività dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, e, nel merito, insistette nuovamente per il pagamento dei compensi (o, in caso di soccombenza, per la compensazione fra gli stessi e l'importo da risarcire);
riformando la sentenza di primo grado, il Tribunale ha affermato la responsabilità professionale dell'appellata, condannandola al risarcimento del danno nell'importo di 1.950,52 euro, e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, ponendo a carico dell'appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio;
ha proposto ricorso per cassazione -in proprio- l'avv. Pia Perricci, affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; l'intimato ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. e dell'art. l del D.M. 48/2013, in riferimento all'art. 18 D.M. 44/2011 e al principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.: la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, poiché la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata -in via telematica- «in un'attuazione dell'art. 16 undecies, comma terzo, D.L. n. 179 del 2012, dubbie erano le regole da seguire per questo specifico tipo di notificazione», dal che conseguiva la «necessità di dover procedere mediante notificazione tradizionale» per far decorrere il termine breve di impugnazione, concludendo pertanto che «risultava congruo, proprio per l'incertezza che circondava la materia, il decorrere del solo termine lungo, termine entro il quale il presente appello è stato presentato»; la ricorrente assume, in senso contrario, che la notifica della sentenza era stata ritualmente effettuata a norma dell'art. 3 bis della l. n. 53/1994 ed ai sensi dell'art. 18 D.M. 44/2011, come modificato dal D.M. 48/2013, mediante allegazione alla PEC della copia informatica dell'originale cartaceo della sentenza e asseverazione della sua conformità all'originale; conclude pertanto che l'appellabilità della sentenza era soggetta al termine breve di 30 giorni dalla data del 15.9.2015 e che la notifica dell'appello – effettuata in data 22.10.2015- risultava dunque tardiva; aggiunge che la notifica telematica non era mai stata «disconosciuta» ed aveva pertanto raggiunto lo scopo di consentire la conoscenza dell'atto;
il controricorrente rileva che «il presupposto per ritenere esistente la notifica della sentenza è accertare che sia stata notificata una copia legalmente autentica della decisione» e che, nel caso, non sussisteva «la capacità in capo all'avvocato di estrarre copia autentica della sentenza, resa in forma cartacea», dato che «l'avvocato non può autenticare atti o provvedimenti del Giudice, che non siano presenti nel fascicolo telematica», e considerato che «il Giudice di pace non beneficia del processo telematica, onde non v'è alcun fascicolo telematica da cui poter estrarre gli atti autenticabili dal difensore»; la notifica era dunque «inesistente, in quanto è stato trasmesso un atto privo dei requisiti necessari a conferirgli sostanza di sentenza»;
il motivo è fondato, in quanto: notificazione con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994, 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53» (comma 4°);
l'art. 3 bis della l. n. 53/1994 prevede (al 2° comma) che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16 undecies del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n.221/2012;
tale ultima norma stabilisce (al 3° comma) che, se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione; nel caso di specie, l'esame diretto degli atti -consentito alla Corte a fronte della deduzione di un vizio refluente in error in procedendo permette di rilevare che:
la sentenza di primo grado, estratta per immagine dal formato analogico, è stata notificata il 15.9.2015 all'indirizzo PEC del difensore dell'Alessi;
la sentenza risulta completa di attestazione di conformità all'originale (oltreché di formula esecutiva) rilasciata dal cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pesaro;
la relazione di notifica contiene l'attestazione di conformità all'originale effettuata dal notificante avv. Perricci;
che il documento trasmesso in via telematica è stato estratto dall'originale analogico ed è stato attestato conforme all'originale nella relazione di notificazione;
né risulta pertinente il rilievo del controricorrente circa la mancanza del potere del difensore di attestare la conformità della copia analogica della sentenza (da cui è stato estratto il documento informatico per immagine) al suo originale, poiché -nel caso di specie- tale attestazione risulta compiuta dal Cancelliere addetto all'Ufficio del Giudice di Pace;
ne discende che la notifica della sentenza deve ritenersi ritualmente effettuata in data 15.9.2015, facendo decorrere il termine breve di impugnazione, e che risulta pertanto tardivo l'appello notificato il 22.10.2015;
accolto pertanto il primo motivo e cassata la sentenza in relazione ad esso, il ricorso può essere deciso nel merito -non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto- con affermazione della tardività dell'appello e dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
restano assorbiti il secondo motivo (con cui si contesta la sussistenza della responsabilità professionale dell'avv. Perricci) e il terzo e il quarto motivo (attinenti alla domanda riconvenzionale proposta dalla Perricci, in relazione alla quale opera il giudicato di accoglimento formatosi sulla prima sentenza);
il quinto motivo (attinente alla liquidazione delle spese di lite di secondo grado) resta anch'esso assorbito in quanto la cassazione della sentenza comporta la necessità di riliquidare le spese del giudizio di appello (non anche di quelle di primo grado, in quanto la relativa statuizione è coperta dal giudicato);
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, cassa e, decidendo nel merito, dichiara la tardività dell'appello e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
condanna
Orfeo Alessi al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, e di quelle del presente giudizio, liquidate in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Roma, 29.4.2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

