Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 26897

Cassazione, sentenza n. 26897 del 22/10/2019

Sentenza n. 26897 del 22/10/2019

La società contestava il recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, utilizzato in compensazione mediante modelli F24 e disconosciuto per decadenza e mancanza dei presupposti. La Corte ritiene regolare la notifica postale diretta dell’atto, che non richiede relata, e legittima la motivazione per rinvio a un processo verbale già conosciuto, purché renda comprensibili fatti, norme e importi contestati. Sono inoltre dichiarate inammissibili le censure esaminate sulla natura dell’atto e sulla duplicazione rispetto a cartelle poi sgravate; i dati forniti non riportano la decisione sul restante motivo né il dispositivo complessivo.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Imprese
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26896

Cassazione, sentenza n. 26896 del 22/10/2019

Sentenza n. 26896 del 22/10/2019

La controversia riguarda l’esenzione IVA applicata alla cessione di un compendio immobiliare abitativo con deposito, cantine e autorimesse, negata in appello perché la cedente risultava esercitare attività di compravendita immobiliare. La Corte giudica adeguata la motivazione della CTR, fondata sulla disciplina vigente e sulla visura camerale, e rileva che le ulteriori doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove senza indicare elementi autosufficienti sull’attività concretamente svolta. I primi due motivi sono respinti, gli altri dichiarati inammissibili e il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

  • IVA
  • Immobili
  • Imposte indirette
  • Società
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26380

Cassazione, sentenza n. 26380 del 17/10/2019

Sentenza n. 26380 del 17/10/2019

Nel giudizio relativo a maggiori imposte ipotecaria e catastale sull’acquisto di un immobile, la Commissione regionale aveva dichiarato tardivo l’appello proposto contro la sentenza depositata il 20 luglio 2012. La Cassazione applica il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione, coordinato con la sospensione feriale allora vigente: poiché il decorso iniziava durante tale sospensione, il termine partiva dal 16 settembre 2012 e scadeva il 7 marzo 2013, rendendo tempestiva la notificazione del 6 marzo. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio alla Commissione regionale in diversa composizione.

N. 26378

Cassazione, sentenza n. 26378 del 17/10/2019

Tributi (in generale) - Decadenza inoppugnabilità dell'avviso di liquidazione d'imposta - Successiva domanda di rimborso - Inammissibilità - Decadenza stabilita in favore dell'amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio in grado d'appello - Fondamento - Deduzione per la prima volta in appello - Ammissibilità.

La contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta di registro versata in esecuzione di un avviso di liquidazione mai tempestivamente impugnato, invocando disposizioni più favorevoli entrate successivamente in vigore. La Corte afferma che la definitività dell’avviso rende inammissibile la domanda di rimborso e che la relativa decadenza, posta a favore dell’Amministrazione in materia indisponibile, è rilevabile d’ufficio ed eccepibile per la prima volta anche in appello. Non ricorrevano inoltre le condizioni transitorie per il rimborso; il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

  • Imposta di registro
  • Processo tributario
  • Imposte indirette
N. 26377

Cassazione, sentenza n. 26377 del 17/10/2019

Sentenza n. 26377 del 17/10/2019

La controversia riguarda la rettifica, ai fini dell’imposta di registro, del valore dichiarato per terreni inseriti in una lottizzazione convenzionata, valutati dall’ufficio anche mediante dati comunali, listini, una compravendita comparabile e oneri di urbanizzazione. La Corte rileva che il giudice regionale aveva già accertato, contrariamente all’allegazione della ricorrente, che tali oneri erano stati sostenuti dai venditori; risultavano quindi inammissibile la censura di omesso esame e infondate le connesse violazioni di legge. Anche il rilievo sul pagamento eseguito da un venditore non costituiva autonoma ratio decidendi; il ricorso è stato rigettato.

  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 26376

Cassazione, sentenza n. 26376 del 17/10/2019

Sentenza n. 26376 del 17/10/2019

L’Agenzia aveva rettificato, ai fini dell’imposta di registro, il valore dichiarato per porzioni immobiliari basandosi esclusivamente sulle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare; il giudice regionale aveva ridotto la stima mantenendo però quelle quotazioni come base. La Cassazione afferma che i valori OMI forniscono soltanto indicazioni di larga massima e non sono, da soli, idonei a sostenere l’accertamento di maggior valore. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e, decidendo nel merito, annullato l’avviso di liquidazione.

  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 26369

Cassazione, ordinanza n. 26369 del 17/10/2019

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Accertamenti e controlli - Metodo adottato - Facoltà di scelta da parte dell'ufficio - Sussistenza - Fondamento.

La controversia riguardava avvisi per IVA e IRAP emessi con metodo induttivo, nonostante l’omessa presentazione delle dichiarazioni potesse consentire anche l’accertamento d’ufficio; i giudici di merito avevano annullato gli atti ritenendo obbligatoria quest’ultima modalità. La Cassazione ha affermato che l’Amministrazione può scegliere il metodo previsto dalla legge quando ricorrano più presupposti, mentre il contribuente non può contestarne la sola correttezza formale senza dimostrare un pregiudizio sostanziale. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio.

N. 26355

Cassazione, sentenza n. 26355 del 17/10/2019

Sentenza n. 26355 del 17/10/2019

Una società consortile contestava accise sull’energia elettrica, invocando l’esenzione per l’autoproduzione da fonti rinnovabili, il legittimo affidamento nelle indicazioni amministrative e la prescrizione della pretesa relativa al 2008; i giudici di merito avevano respinto tutte le censure. La Cassazione ha escluso l’esenzione e confermato che la prescrizione quinquennale decorre dalla dichiarazione annuale, ma ha precisato che l’avviso, quale atto ricettizio, interrompe il termine alla ricezione e non alla spedizione. Ha quindi accolto il ricorso soltanto per il debito del 2008, ormai prescritto.

  • Imposte indirette
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26354

Cassazione, sentenza n. 26354 del 17/10/2019

Sentenza n. 26354 del 17/10/2019

La controversia concerneva il diniego di un credito d’imposta riconosciuto agli erogatori di GPL per compensare la riduzione del costo del riscaldamento in favore di determinati utenti; la CTR aveva applicato il termine biennale previsto per il rimborso delle accise indebitamente versate. La Cassazione ha distinto il credito perequativo, istituto fisiologico, dall’indebito tributario e ha ritenuto inapplicabile, secondo la disciplina temporale pertinente, la relativa decadenza biennale. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, ha cassato la decisione e accolto nel merito il ricorso originario.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26353

Cassazione, sentenza n. 26353 del 17/10/2019

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo accise - Credito d'imposta sulla produzione e consumo dell'energia elettrica - Natura - Strumento fisiologico perequativo - Distinzione - Fatto patologico ex art. 2033 c.c. - Assimilabilità - Esclusione - Conseguenze - Termini di esercizio - Decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 (testo vigente "ratione temporis") - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Una società erogatrice di GPL chiedeva il riconoscimento del credito d’imposta maturato sulle forniture del 2007, ma l’Amministrazione e i giudici di merito avevano ritenuto tardiva l’istanza in base al termine biennale applicabile al rimborso delle accise indebitamente pagate. La Cassazione ha qualificato il credito come strumento fisiologico con finalità perequativa, distinto dall’indebito oggettivo, e quindi sottratto alla decadenza biennale prevista dalla disciplina allora vigente. Ha accolto il primo motivo, assorbito gli altri e, cassata la sentenza, accolto nel merito il ricorso originario.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26352

Cassazione, sentenza n. 26352 del 17/10/2019

Sentenza n. 26352 del 17/10/2019

L’accertamento recuperava IVA su cessioni formalmente intracomunitarie, ritenute soggettivamente inesistenti perché le merci sarebbero rimaste in Italia; la CTR aveva ravvisato, sulla base di intercettazioni e ulteriori indizi, la consapevole partecipazione della cedente alla frode, pur riconoscendo l’adempimento delle formalità documentali. La Cassazione ha rilevato che numerose censure si limitavano a ribadire la buona fede senza confrontarsi con l’effettiva motivazione della decisione, mentre le contestazioni sulla valutazione probatoria erano inammissibili o infondate. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

  • IVA
  • Estero
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26290

Cassazione, ordinanza n. 26290 del 17/10/2019

Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) - Ambito di applicazione e presupposti - Occupazione di spazi e aree pubbliche - Presupposti - Fattispecie.

Un condominio contestava il COSAP applicato a griglie e intercapedini insistenti sul marciapiede, sostenendo l’assenza di concessione e la natura privata delle opere; il Tribunale aveva accolto l’opposizione, poi respinta in appello. La Cassazione ha chiarito che il canone remunera l’utilizzazione particolare di un bene pubblico ed è dovuto anche per l’occupazione di fatto, senza titolo formale. Non essendo stato dimostrato che gli spazi fossero irreversibilmente inglobati nell’edificio e avessero perso la natura di tessuto viario pubblico, il ricorso è stato rigettato.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Contenzioso
N. 42522

Cassazione, sentenza n. 42522 del 16/10/2019

Reati tributari - Responsabilità penale dell'amministratore - Omesso versamento IVA - Certezza della volontà del reo.

Il pubblico ministero impugnava l’assoluzione dell’amministratore accusato di omesso versamento IVA, sostenendo che fosse sufficiente il dolo generico e che la crisi finanziaria non escludesse la responsabilità. La Corte d’appello aveva invece dubitato della volontarietà dell’omissione, valorizzando le iniziative adottate per reperire liquidità e la scelta di pagare dipendenti e fornitori nella prospettiva di proseguire l’attività e adempiere successivamente. La Cassazione non ha riesaminato il merito: ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e privo di un confronto specifico con questa motivazione.

N. 26154

Cassazione, sentenza n. 26154 del 16/10/2019

Sentenza n. 26154 del 16/10/2019

Il giudizio verteva sul diniego di un credito d’imposta per il GPL da riscaldamento, che l’Amministrazione doganale e i giudici di merito avevano assoggettato alla decadenza biennale prevista per il rimborso delle accise indebitamente versate. La Cassazione ha qualificato il credito come beneficio compensativo autonomo, non derivante da un pagamento indebito, escludendo quindi l’applicazione del termine biennale nella disciplina anteriore alla modifica del 2016. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, ha cassato la decisione e accolto il ricorso originario, compensando le spese.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26170

Cassazione, sentenza n. 26170 del 16/10/2019

Sentenza n. 26170 del 16/10/2019

Il contribuente contestava avvisi ICI e IMU relativi a un terreno classificato edificabile dal piano regolatore, sostenendo che mancassero gli strumenti attuativi e censurando i criteri comunali di valutazione. La Cassazione ha ribadito che l’area è fiscalmente edificabile già in base allo strumento urbanistico generale adottato e che il presupposto dell’IMU comprende anche le aree fabbricabili; l’effettiva prossimità dell’edificazione e gli oneri urbanistici incidono sul valore, non sulla qualificazione. Ritenuta inammissibile anche la richiesta di rivalutare gli accertamenti di fatto sul valore, la Corte ha rigettato il ricorso.

  • IMU
  • Tributi locali
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 26153

Cassazione, sentenza n. 26153 del 16/10/2019

Sentenza n. 26153 del 16/10/2019

La società contestava il diniego del credito d’imposta riconosciuto agli erogatori di GPL per riscaldamento, fondato dall’Amministrazione sul decorso del termine biennale per il rimborso delle accise; tale impostazione era stata condivisa nei due gradi di merito. La Cassazione ha chiarito che il beneficio costituisce un credito agevolativo fisiologico e non la restituzione di un tributo indebitamente pagato, sicché la disciplina decadenziale allora vigente non era applicabile. Accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la Corte ha cassato la sentenza e accolto il ricorso originario.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26169

Cassazione, sentenza n. 26169 del 16/10/2019

Sentenza n. 26169 del 16/10/2019

Il proprietario contestava l’imposizione su terreni edificabili e le relative sanzioni, richiamando un precedente vincolo idrogeologico e l’omessa comunicazione comunale della natura edificatoria; i giudici di merito avevano confermato l’accertamento, dopo una riduzione del valore. La Cassazione ha precisato che i vincoli pubblicistici non eliminano la vocazione edificatoria, ma possono incidere sul valore venale, e che l’efficacia dei piani di bacino non dipende dal loro recepimento negli atti comunali. Ha inoltre escluso che la mancata comunicazione impedisse l’imposizione o le sanzioni e ha rigettato le censure esaminate.

N. 26152

Cassazione, sentenza n. 26152 del 16/10/2019

Sentenza n. 26152 del 16/10/2019

L’Amministrazione doganale contestava l’esenzione applicata all’energia elettrica rinnovabile prodotta da una società consortile e ceduta ai consorziati; i giudici di merito avevano annullato accertamenti e sanzioni, equiparando il consumo dei consorziati all’autoproduzione. La Cassazione ha affermato che l’esenzione riguarda soltanto l’energia prodotta e consumata dalla stessa società, non quella ceduta a soggetti distinti, poiché la definizione settoriale di autoproduttore non governa il regime delle accise. Ha inoltre rilevato il vizio della motivazione sull’interpello, accogliendo il ricorso e cassando la decisione impugnata.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 26168

Cassazione, sentenza n. 26168 del 16/10/2019

Sentenza n. 26168 del 16/10/2019

Il Comune impugnava l’annullamento delle sanzioni applicate per l’insufficiente dichiarazione ICI di una centrale elettrica, sostenendo che la società avrebbe dovuto includere nella base imponibile anche gli impianti connessi e presentare l’aggiornamento catastale o dichiarare i nuovi valori contabili. La Cassazione ha ravvisato un’oggettiva incertezza normativa sui manufatti da valorizzare e sui relativi criteri tecnici, confermata da contrasti giurisprudenziali, dalla norma interpretativa e da successivi chiarimenti amministrativi. Ha quindi ritenuto non dovute le sanzioni, rigettando il ricorso comunale e compensando le spese.

N. 26151

Cassazione, sentenza n. 26151 del 16/10/2019

Sentenza n. 26151 del 16/10/2019

La controversia concerneva le accise sull’energia elettrica rinnovabile ceduta da una società consortile ai consorziati e il preteso effetto esonerativo del legittimo affidamento; la CTR aveva confermato la debenza dell’imposta. La Cassazione ha escluso che la nozione di autoproduttore dettata per il mercato elettrico estenda l’esenzione alle cessioni ai consorziati e ha ritenuto che precedenti indicazioni amministrative non impedissero la riscossione, ferma l’esclusione di sanzioni e interessi. Ha inoltre respinto le doglianze su motivazione, prescrizione e interpello, rigettando integralmente il ricorso.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario

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