Cassazione, sentenza n. 26380 del 17/10/2019

Sentenza n. 26380 del 17/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
26380
Data
17/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio relativo a maggiori imposte ipotecaria e catastale sull’acquisto di un immobile, la Commissione regionale aveva dichiarato tardivo l’appello proposto contro la sentenza depositata il 20 luglio 2012. La Cassazione applica il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione, coordinato con la sospensione feriale allora vigente: poiché il decorso iniziava durante tale sospensione, il termine partiva dal 16 settembre 2012 e scadeva il 7 marzo 2013, rendendo tempestiva la notificazione del 6 marzo. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio alla Commissione regionale in diversa composizione.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La srl (XXXXX) ricorre, con due motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria del Lazio in data 9 aprile 2014, con cui, in causa relativa alla legittimita' di un avviso di liquidazione per maggiori Imposte Ipotecaria e Catastale pretese dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di essa ricorrente con riguardo alle formalita' relative ad un atto con cui quest'ultima aveva acquistato un immobile, e' stato dichiarato inammissibile perche' tardivo, l'appello notificato dalla ricorrente il 6 marzo 2013 contro la sentenza di primo grado emessa il 20 luglio 2012.

2. L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di poter partecipare all'udienza di discussione della causa.

3. La ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 62, con il primo motivo di ricorso, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 62 con il secondo motivo di ricorso, falsa applicazione degli articoli 155 e 327 c.p.c., del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 38 e 49, dell'articolo 2963 c.c. e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1, per avere la commissione tributaria regionale dichiarato l'appello tardivo.

4. Il primo motivo di ricorso e' fondato: l'articolo 327 c.p.c., richiamato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62, stabilisce, nella formulazione come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, applicabile, ai sensi della stessa legge, articolo 58, ai giudizi instaurati -come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell'articolo 395 c.p.c., nn. 4 e 5 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ai sensi della L. n. 742 del 1969, articolo 1, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso e' differito alla fine di detto periodo ossia, secondo la disciplina applicabile al caso di specie (antecedente alla riforma introdotta dal Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che l'ha fissato dall'1 al 31 agosto.), al 16 settembre 2012; per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria; come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata e' stata depositata il 20 luglio 2012 e la notifica del ricorso in appello e' avvenuta il 6 marzo 2013, ossia entro il termine stabilito dall'articolo 327 c.p.c., cadente il 7 marzo 2013.

7. Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per a' âââ?š¬Ã‹Å"esame di ogni questione relativa alla fondatezza delle doglianze mosse dalla ricorrente avverso la pronuncia di primo grado.

8. Il giudice del rinvio dovra' decidere delle spese anche del presente procedimento di legittimita'.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

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