Cassazione, sentenza n. 33898 del 19/12/2019
Sentenza n. 33898 del 19/12/2019
Un tassista contestava l’accertamento analitico-induttivo di maggiori IRPEF e IRAP, deducendo irregolarità della delega di firma, assenza del contraddittorio preventivo e infondatezza della ricostruzione dei ricavi. La Cassazione ha ritenuto valida la delega di firma individuata attraverso la qualifica del funzionario, senza necessità dell’indicazione nominativa. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva fondato l’accertamento non soltanto sugli studi di settore, ma anche sull’inattendibilità delle scritture e sull’irrisorietà dei ricavi, qualificandolo come analitico-induttivo; non essendosi il ricorrente confrontato adeguatamente con tale motivazione, il ricorso è stato rigettato.
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