Cassazione, sentenza n. 4407 del 20/02/2020
Sentenza n. 4407 del 20/02/2020
Un avviso chiedeva TIA, addizionali e sanzioni per il periodo 2006-2009 sulla base della delibera comunale del 30 maggio 2006, dichiarata illegittima dalla CTR. La Cassazione conferma che l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo il 29 aprile 2006 aveva chiuso il regime transitorio della TIA 1: restavano applicabili solo regolamenti e provvedimenti attuativi già vigenti, senza possibilità di istituire successivamente la tariffa soppressa. Il ricorso principale è rigettato, mentre quello incidentale condizionato è dichiarato assorbito.
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