Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 3587

Cassazione, sentenza n. 3587 del 13/02/2020

Sentenza n. 3587 del 13/02/2020

La controversia riguardava un accertamento induttivo di maggiori ricavi, fondato su irregolarità contabili, incongruenze economiche e indici di redditività, oltre a contestazioni sulla notifica e sull’unificazione di più imposte nello stesso documento. La Cassazione ha ritenuto valida la notificazione postale diretta e ammissibile un atto formalmente unico per più tributi, purché esponga puntualmente le ragioni delle singole pretese. Ha inoltre confermato la compatibilità tra ricostruzione induttiva e valutazione analitica di dati contabili disponibili, nonché la rilevanza dell’omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino; le censure esaminate sono state respinte.

N. 3586

Cassazione, sentenza n. 3586 del 13/02/2020

Sentenza n. 3586 del 13/02/2020

L’accertamento aveva negato la deduzione, ai fini IRES e IRAP, dei costi sostenuti per acquistare materiale ferroso nell’ambito di un traffico illecito di rifiuti ricostruito anche attraverso atti dell’indagine penale. La Cassazione ha confermato che il giudice tributario può accertare incidentalmente i fatti e che sono indeducibili i costi direttamente utilizzati per un delitto non colposo, compresi quelli funzionali alla sua realizzazione; la disciplina opera anche quando il beneficio fiscale spetta a una società e la condotta è del suo rappresentante. Il ricorso è stato rigettato.

N. 3585

Cassazione, sentenza n. 3585 del 13/02/2020

Sentenza n. 3585 del 13/02/2020

La domanda di rimborso riguardava la maggiore IRPEF applicata in via ordinaria ai compensi arretrati, fissi e variabili, spettanti a un giudice tributario. La Cassazione ha chiarito che la tassazione separata degli emolumenti riferibili ad anni precedenti dipende da un ritardo non riconducibile alla normale procedura di liquidazione, mentre lo slittamento fisiologico mantiene la tassazione ordinaria; per i compensi variabili occorre quindi individuare concretamente il congruo termine di pagamento. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio per tale accertamento e per le spese.

  • IRPEF
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3584

Cassazione, sentenza n. 3584 del 13/02/2020

Sentenza n. 3584 del 13/02/2020

Il contribuente chiedeva il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sui compensi variabili degli ultimi trimestri, pagati nell’anno successivo e assoggettati a tassazione ordinaria. La Cassazione ha escluso che ogni pagamento successivo al 12 gennaio comporti automaticamente tassazione separata: per tali compensi, la procedura trimestrale di quantificazione e liquidazione giustifica un termine fisiologico, individuato in centoventi giorni dopo la chiusura contabile successiva al 15 gennaio. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria di rimborso e dichiarando assorbito il ricorso incidentale.

  • IRPEF
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3583

Cassazione, sentenza n. 3583 del 13/02/2020

Sentenza n. 3583 del 13/02/2020

La controversia riguardava il rimborso dell’IRPEF applicata in via ordinaria sui compensi variabili di un giudice tributario, maturati nell’ultimo trimestre e pagati nell’anno successivo. La Cassazione ha chiarito che il superamento del 12 gennaio non determina automaticamente la tassazione separata: occorre distinguere il ritardo fisiologico, individuato in ulteriori 120 giorni dal 15 gennaio, da quello eccedente tale limite. Poiché i pagamenti, eseguiti da maggio a dicembre, avevano superato il termine senza circostanze eccezionali provate, ha confermato il rimborso e rigettato il ricorso dell’Agenzia.

N. 3582

Cassazione, sentenza n. 3582 del 13/02/2020

Sentenza n. 3582 del 13/02/2020

Il giudizio verteva sul rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sui compensi variabili di un giudice tributario, maturati in anni precedenti e corrisposti nei mesi di maggio, luglio e dicembre. La Cassazione ha escluso che basti il pagamento oltre il 12 gennaio per applicare la tassazione separata, ma ha circoscritto il ritardo fisiologico a 120 giorni successivi al 15 gennaio, salvo eccezioni rigorosamente provate. Ritenuto superato tale limite, ha confermato il diritto alla tassazione separata e rigettato il ricorso dell’Agenzia.

N. 3581

Cassazione, sentenza n. 3581 del 13/02/2020

Sentenza n. 3581 del 13/02/2020

La domanda riguardava il rimborso dell’IRPEF ordinaria trattenuta sui compensi variabili di un componente di commissione tributaria, riferiti al secondo semestre dell’anno precedente. La Cassazione ha precisato che il pagamento oltre il 12 gennaio non rende da solo gli emolumenti arretrati: per quelli dell’ultimo trimestre è fisiologico il periodo necessario alla liquidazione, quantificato in 120 giorni dopo il 15 gennaio, salvo circostanze eccezionali. Nel caso esaminato ha comunque rigettato il ricorso dell’Agenzia, lasciando fermo il rimborso riconosciuto nei gradi di merito.

N. 3599

Cassazione, sentenza n. 3599 del 13/02/2020

IVA - Accertamento - Gruppo di società - Transfer pricing - Costi - Inerenza - Sanzioni - Favor rei.

La società contestava il recupero dell’IVA detratta su servizi infragruppo e le relative sanzioni, mentre la CTR aveva ritenuto non provata l’inerenza dei costi. La Cassazione conferma che contabilizzare il costo non basta: chi afferma di avere ricevuto il servizio deve provarne esistenza, inerenza, utilità effettiva e adeguata documentazione; precisa però che, ai fini IVA, il mero scostamento dal valore normale non determina di per sé evasione tra soggetti con diritto alla detrazione. Rigetta i primi sei motivi, ma sui motivi relativi alle sanzioni cassa la decisione nei termini indicati in motivazione e rinvia alla CTR.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
  • Società
  • Processo tributario
N. 3580

Cassazione, sentenza n. 3580 del 13/02/2020

Sentenza n. 3580 del 13/02/2020

Un giudice tributario chiedeva il rimborso dell’IRPEF ordinaria versata sui compensi variabili dell’ultimo trimestre, percepiti negli anni successivi; la CTR aveva accolto integralmente la domanda e ritenuto tempestiva l’istanza. La Cassazione ha confermato che la decadenza decorreva dal versamento diretto dell’imposta, ma ha escluso l’automatica tassazione separata per ogni pagamento oltre il 12 gennaio: va verificato se sia superato il periodo fisiologico di 120 giorni dal 15 gennaio. Ha quindi accolto il secondo motivo, cassato la decisione e rinviato alla CTR.

N. 3598

Cassazione, sentenza n. 3598 del 13/02/2020

Sentenza n. 3598 del 13/02/2020

La capogruppo aveva compensato un debito IRAP con un’eccedenza IRES maturata nel consolidato fiscale, senza indicare nella dichiarazione di gruppo i dati della cessione; la CTR aveva ritenuto che il credito derivasse da acconti versati dalla stessa società. La Cassazione osserva che la consolidante conserva una posizione individuale, ma, per sottrarsi alle formalità previste per la cessione, deve dimostrare che il credito provenga esclusivamente dai propri acconti. Il generico richiamo della CTR alla documentazione in atti non consente tale verifica. Accoglie quindi il motivo sulla motivazione, cassa la sentenza e rinvia.

N. 3579

Cassazione, sentenza n. 3579 del 13/02/2020

Sentenza n. 3579 del 13/02/2020

Il contribuente domandava il rimborso della maggiore IRPEF applicata ai compensi variabili da giudice tributario, pagati oltre il 12 gennaio dell’anno successivo; i giudici di merito avevano riconosciuto la tassazione separata per il solo superamento di quella data. La Cassazione ha affermato che il regime dipende invece dalla causa del ritardo: il disallineamento fisiologico non basta, mentre rileva quello eccedente la normale procedura, individuata in 120 giorni dopo il 15 gennaio per i compensi dell’ultimo trimestre. Ha accolto il ricorso, cassato e rinviato per il riesame.

N. 3597

Cassazione, sentenza n. 3597 del 13/02/2020

Sentenza n. 3597 del 13/02/2020

Gli avvisi recuperavano IRES, IRAP e IVA nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, contestando il passaggio a essa di un’attività analoga a quella esercitata, nei medesimi locali, da una società commerciale; la CTR aveva riconosciuto il regime agevolato valorizzando soprattutto lo statuto. La Cassazione afferma che le agevolazioni richiedono non solo clausole statutarie conformi, ma anche il loro rispetto concreto, inclusa un’effettiva vita associativa e assembleare, la cui prova grava sull’ente. Accoglie i motivi relativi ai requisiti e all’onere probatorio, cassa la sentenza e rinvia alla CTR.

  • Enti Sportivi dilettantistici
  • Agevolazioni Fiscali
  • IVA
  • IRES
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 3578

Cassazione, sentenza n. 3578 del 13/02/2020

Sentenza n. 3578 del 13/02/2020

La lite concerneva il rimborso dell’IRPEF ordinaria trattenuta sui compensi variabili di un giudice tributario, che la CTR aveva assoggettato a tassazione separata perché percepiti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo. La Cassazione ha stabilito che occorre verificare la causa del ritardo e, per gli emolumenti dell’ultimo trimestre, se sia stato oltrepassato il periodo fisiologico di 120 giorni successivi al 15 gennaio. Accolte anche le censure sull’omessa pronuncia relativa alla decadenza dal rimborso, ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR.

N. 3596

Cassazione, sentenza n. 3596 del 13/02/2020

Sentenza n. 3596 del 13/02/2020

La controversia riguardava un accertamento IRPEG e IRAP annullato dalla CTR perché il rinvio alla verifica svolta nei confronti di un’altra società non consentiva di comprendere l’iter seguito per ritenere irregolari le fatture. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura dell’Agenzia, che non aveva riprodotto neppure sinteticamente l’avviso né formulato una critica specifica alla decisione; la questione sostanziale è rimasta assorbita per carenza d’interesse. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRAP
N. 3576

Cassazione, sentenza n. 3576 del 13/02/2020

Sentenza n. 3576 del 13/02/2020

Una società ferroviaria chiedeva l’agevolazione sulle accise per il gasolio destinato al trasporto di merci e passeggeri; l’Agenzia delle dogane aveva negato la quota riferita a una fornitura, ritenendo tardiva l’istanza. La Cassazione ha distinto il pagamento del beneficio dal rimborso di un versamento indebito e ha individuato nella fornitura dal deposito al destinatario il momento in cui sorge l’agevolazione e decorre il termine biennale. Accolto il secondo motivo, ha cassato la sentenza e rigettato nel merito il ricorso originario della contribuente.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3592

Cassazione, sentenza n. 3592 del 13/02/2020

Sentenza n. 3592 del 13/02/2020

La lite concerneva l’ICI su terreni edificabili temporaneamente occupati e inagibili, nonché l’efficacia di un giudicato relativo a una diversa annualità. La Cassazione ha escluso l’estensione del giudicato, poiché l’inagibilità e il valore immobiliare sono elementi suscettibili di variazione annuale; ha però rilevato l’omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni di difetto di motivazione e doppia tassazione del medesimo cespite. Quanto alla motivazione, ha precisato che l’avviso ICI è sufficiente se rende conoscibili gli elementi essenziali della pretesa, senza dover confutare ogni possibile esenzione.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3575

Cassazione, sentenza n. 3575 del 13/02/2020

Sentenza n. 3575 del 13/02/2020

L’accertamento contestava a una società di persone operante nel commercio di autoveicoli l’indebito regime IVA del margine, la detrazione su operazioni soggettivamente inesistenti e la deduzione dei relativi costi. La Cassazione ha confermato i criteri probatori sulla consapevolezza della frode e il disconoscimento del regime del margine, ma ha chiarito che la consapevolezza non esclude di per sé la deducibilità dei costi, da verificare secondo effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Dichiarata parzialmente cessata la materia, ha accolto il motivo sui costi e rinviato alla CTR.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Imprese
  • Società di persone
  • Contenzioso
N. 3591

Cassazione, sentenza n. 3591 del 13/02/2020

Sentenza n. 3591 del 13/02/2020

L’accertamento riguardava detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, cessioni intracomunitarie e deducibilità di costi d’intermediazione. La Cassazione ha affermato che l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il contribuente conosceva o poteva conoscere la frode usando l’ordinaria diligenza, profilo non concretamente esaminato dalla CTR; per le cessioni intracomunitarie spettava invece al contribuente dimostrare i presupposti della non imponibilità. Accolti i motivi relativi a tali questioni e ritenute inammissibili le censure sull’inerenza, la sentenza è stata cassata con rinvio.

N. 3590

Cassazione, sentenza n. 3590 del 13/02/2020

Sentenza n. 3590 del 13/02/2020

La controversia verteva sulla detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti e sulla deducibilità di un costo per intermediazione commerciale. La Cassazione ha rilevato che la CTR aveva considerato soltanto l’assenza di prova della consapevolezza della frode, senza verificare se gli elementi raccolti dall’Ufficio dimostrassero che il contribuente avrebbe potuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza; non occorre, inoltre, provare un effettivo vantaggio. Le doglianze sull’inerenza sono state dichiarate inammissibili e la sentenza è stata cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio.

N. 3393

Cassazione, sentenza n. 3393 del 12/02/2020

Sentenza n. 3393 del 12/02/2020

La controversia riguardava la legittimazione dell’ex liquidatrice di una società fallita a impugnare un accertamento IRES, IRAP e IVA relativo a fatti anteriori al fallimento. La Cassazione ha confermato che il difetto di capacità processuale è rilevabile d’ufficio, ma ha precisato che il fallito può agire eccezionalmente se la curatela resta inerte per totale disinteresse, non quando abbia valutato la lite non conveniente. Poiché la CTR aveva escluso la legittimazione senza compiere tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • Processo tributario
  • Procedure concorsuali
  • Accertamento fiscale

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