Cassazione, ordinanza n. 24516 del 4/11/2020
Ordinanza n. 24516 del 04/11/2020
La CTR aveva riconosciuto a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale il rimborso dell’IRAP, ritenendo irrilevanti l’organizzazione adottata, il personale e la disponibilità di due ambulatori. La Cassazione ha escluso ogni esenzione aprioristica: l’autonoma organizzazione ricorre quando il professionista, responsabile della struttura, impiega beni eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui oltre un collaboratore con mansioni meramente esecutive. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato con rinvio affinché siano valutati concretamente collaboratori, beni e funzione dei due studi, con onere probatorio sul contribuente.
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