Cassazione, sentenza n. 24081 del 30/10/2020

Sentenza n. 24081 del 30/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
24081
Data
30/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva riconosciuto la categoria catastale D/10 a immobili utilizzati per un’attività agrituristica, reputandoli strumentali, senza illustrare gli elementi tecnici e documentali posti a fondamento della decisione. La Cassazione precisa che la ruralità dei fabbricati non abitativi richiede la verifica della funzione produttiva connessa all’attività agricola e di caratteristiche strutturali tali da impedirne una diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Ritenuta apparente la motivazione, accoglie la censura pertinente, cassa la sentenza e rinvia a un’altra sezione della CTR.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza 3074/48/2015 della C.T.R. della Campania, che ha rigettato l'appello, dalla stessa proposto contro la decisione della C.T.P. di Napoli che aveva accolto l'impugnazione di (XXXXX), contro l'avviso di accertamento catastale n. (XXXXX).

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che gli immobili utilizzati erano pacificamente strumentali all'esercizio dell'attivita' agrituristica esercitata dal contribuente, sicche' avrebbero dovuto essere considerati fabbricati rurali, rientranti nella categoria catastale D/10.

L'intimato si e' costituito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' affidato a due motivi.

a) Col primo, la ricorrente denunzia nullita' della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4. La decisione impugnata sarebbe consistita in una serie di affermazioni apodittiche, prive di specificazione degli elementi di valutazione e della documentazione a supporto, oltre che dell'esame di quanto dedotto dall'Ufficio, in merito all'omessa certificazione di controparte.

b) Con il secondo motivo, sostiene l'erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998, articolo 1, comma 5, e della L. 26 febbraio 1994, n. 133, articolo 9, comma 3, ex articolo 360 c.p.c., n. 3. La categoria D/10, applicata dalla CTR, avrebbe presupposto un controllo delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile, per valutarne la strumentalita' e non suscettibilita' di altra destinazione senza radicali trasformazioni, non essendo sufficiente l'iscrizione agli albi preposti all'attivita' ed il possesso dell'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attivita' di agriturismo.

I due motivi – che, per la loro consequenzialita' logica, possono essere scrutinati congiuntamente – sono fondati.

In tema di classamento, il carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10), puo' essere riconosciuto ogniqualvolta essi siano strumentalmente destinati allo svolgimento di attivita' agricole contemplate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 29 (ora articolo 32), o anche di quelle aggiunte dal Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, articolo 9, comma 34 bis, (Sez. 5, n. 14013 del 03/08/2012).

I presupposti per valutare la strumentalita' consistono nella funzione produttiva connessa all'attivita' agricola nonche' nell'identificazione di tale funzione con le caratteristiche proprie dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti installati, di modo che la tipologia del complesso sia tale da renderlo insuscettibile di destinazione diversa da quella originaria, se non ricorrendo a radicali trasformazioni.

Orbene, tali valutazioni sono totalmente assenti nella decisione impugnata, che consiste in un concentrato di assiomi ed in cui la mancanza della parte narrativa impedisce altresi' la comprensione dell'iter logico seguito dai giudici di merito per l'accoglimento delle tesi del contribuente.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, ne' alcuna disamina logico – giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cass. n. 12664/2012). In altri termini ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimita' ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando essa, benche' graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche' recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piu' varie, ipotetiche, congetture.(Cass. n. 13977/2019; cass. 22232/2016). In tali decisioni e' stato messo in evidenza che: "…l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" e' affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte preciso' che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravita'" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti" (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 c n. 7667 del 2017 nonche' la giurisprudenza ivi richiamata). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullita' colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima piu' grave forma di vizio, perche' dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice e' tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalita' sua propria, che e' quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendo (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).Deve quindi ribadirsi il principio piu' volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione e' solo apparente – e la sentenza e' nulla perche' affetta da error in procedendo – quando, benche' graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche' recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piu' varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017)…..".

L'impugnata decisione deve, pertanto, essere annullata per carenza di motivazione e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvedera' anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

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