Cassazione, sentenza n. 24079 del 30/10/2020
Sentenza n. 24079 del 30/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24079
- Data
- 30/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva rideterminato la rendita di un albergo ampliato sommando alla rendita già concordata il valore indicato dal tecnico della contribuente per un deposito interrato e una porzione di corte. L’Agenzia sosteneva che occorresse valutare l’immobile nel suo complesso secondo le regole estimative; la Cassazione rileva che il giudice regionale aveva aderito alla tesi della contribuente senza esaminare tale censura né illustrare un percorso logico e giuridico comprensibile. Accolto il motivo sulla carenza motivazionale, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate/Territorio articola tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Liguria, n. 37/06/2012 del 13.06.2012, che ha accolto l'appello dell' (XXXXX) s.a.s., proprietaria dell'Hotel (XXXXX), contro l'avviso di accertamento che attribuiva all'immobile adibito ad albergo, una rendita maggiore per variazione con ampliamento.
La C.T.R., in particolare, accogliendo nel merito la richiesta dell'appellante di considerare, quale punto di partenza della valutazione, la rendita catastale gia' accertata definitivamente prima della variazione, con l'aggiunta del solo valore della variazione, consistita in un vano interrato ad uso deposito ed una porzione di corte ad uso camminamento, affermava "il fatto che le parti avessero gia' conciliato nel precedente 2006 (per un precedente contenzioso) una rendita catastale di Euro 26.353,49 riferito al corpo di fabbrica all'epoca esistente e che nel 2007 fosse stato aggiunto un interrato ad uso deposito con porzione di corte ad uso camminamento, che veniva dal tecnico del contribuente calcolato con un incremento della rendita in Euro 1.295,78 e' risolutivo".
La societa' resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia ha articolato tre motivi di ricorso:
a) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al R.Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652, articolo 5, e al Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre 1949, articolo 40, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. La C.T.R. ha ritenuto di determinare la rendita effettuando una mera somma aritmetica tra la rendita accertata in precedenza ed il valore dell'incremento come stabilito unilateralmente dal tecnico di controparte, in palese contrasto con quanto disposto dal R.Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652, articolo 5, e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1149 del 1949, articolo 40, e dalla interpretazione datane dalla Corte di legittimita'. Non puo' negarsi, invero, che la parte di fabbricato che si aggiunga al preesistente, a prescindere dal valore materiale dell'aggiunta, determini un aumento di valore per il fabbricato in ragione della funzionalita' apportato allo stesso dalla parte aggiuntiva.
b) Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non ha valutato lo specifico motivo relativo alla necessita', nello stabilire il nuovo valore catastale, di valutare l'immobile nel suo complesso, attenendosi alle norme in materia di estimo.
c) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR, immotivatamente, ha dato credito alle deduzioni di controparte senza alcuna valutazione dei criteri utilizzati dall'ufficio.
Il secondo motivo di ricorso, in esso assorbiti gli altri, che pure sono volti a censurare, sotto diversi profili la carente motivazione del provvedimento, e' fondato. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, ne' alcuna disamina logico – giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cass. n. 12664/2012). In altri termini ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimita' ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste quando la motivazione, sebbene graficamente esistente, non renda, percepibile il fondamento della decisione, perche' recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piu' varie, ipotetiche, congetture.(Cass. n. 13977/2019; cass. 22232/2016). In tali decisioni e' stato messo in evidenza che: "…l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" e' affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte preciso' che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravita'" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti" (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 c n. 7667 del 2017 nonche' la giurisprudenza ivi richiamata).
Alla stregua di tali principi, la sanzione di nullita' colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima piu' grave forma di vizio, perche' dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice e' tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalita' sua propria, che e' quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendo (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
La motivazione della sentenza impugnata, che sintatticamente sembra doversi ascrivere ad un involontario anacoluto, non ha un significato compiuto e non e' pertanto idonea a configurare una risposta esaustiva e coerente, in punto di fatto e di diritto, alle censure dedotte sulla valutazione della rendita accertata, essendosi limitata a condividere la tesi dell'appellante senza specificare in alcun modo il percorso argomentativo a sostegno della decisione, che si prospetta, percio', come un mero assioma.
L'impugnata decisione deve, pertanto, essere annullata per carenza di motivazione e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvedera' anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
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