Cassazione, sentenza n. 4618 del 21/02/2025
Sentenza n. 4618 del 21/02/2025
L’accertamento personale traeva origine dal maggior reddito attribuito a una società in accomandita semplice estinta; la socia contestava, fra l’altro, il litisconsorzio, il questionario inviato dopo la cancellazione, il contraddittorio e la delega di firma. La Cassazione ha escluso un concreto pregiudizio dalla separata trattazione di giudizi contestuali e coincidenti, ritenuto il questionario una facoltà non indispensabile dell’Amministrazione e subordinato la censura sul contraddittorio IVA alla specifica allegazione delle difese pretermesse. La parte disponibile della pronuncia non riporta tuttavia la decisione conclusiva sul ricorso.
- Accertamento fiscale
- Contenzioso
- Processo tributario
- Società di persone
- IVA

