Cassazione, sentenza n. 4424 del 20/02/2025
Sentenza n. 4424 del 20/02/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4424
- Data
- 20/02/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione impugnava la decisione che aveva riconosciuto la detrazione IVA relativa a macchinari acquistati da una società italiana e noleggiati a una consociata estera. La Cassazione rileva però che l’unico motivo prospettava il difetto d’inerenza e l’indeducibilità del costo ai fini IRES, questione non contestata nell’avviso per quei macchinari e non decisa in appello: in sede di legittimità non possono introdursi temi nuovi estranei al precedente giudizio. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e l’Agenzia è condannata alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. L'Agenzia delle Entrate di Treviso notificava alla ricorrente l'avviso di accertamento n. (——), con il quale, con riferimento all'anno di imposta 2008, disconosceva la detraibilità dell'IVA per Euro 101.035,00. L'avviso conteneva tre rilievi:
-con il primo era stata disconosciuta la detrazione dell'IVA (Euro 97.270,00) versata dalla A. Srl ai fornitori dei macchinari, per difetto del requisito dell'inerenza;
infatti, la ricorrente (esercente l'attività di vendita di merci) aveva acquistato i macchinari da diverse ditte, e poi le aveva noleggiate alla consorella E. S. D.O.O. (società bosniaca esercente l'attività di produzione dei beni ed appartenente al medesimo gruppo controllato dalla società inglese Goldforest ltd.);
-con il secondo l'Ufficio aveva recuperato a tassazione gli interessi 'passivi' (Euro 112.375,00) pagati alla banca dalla ricorrente per effetto del finanziamento ottenuto dall'Unicredit, qualificandoli come interessi 'attivi', poiché gran parte della somma finanziata era stata a sua volta versata dalla ricorrente alla società bosniaca a titolo di finanziamento infragruppo, secondo l'Ufficio, in luogo di 'acconto' sulle future forniture di prodotti, come sostenuto dall'A. Srl;
-con il terzo era stata disconosciuta la detrazione IVA per le consulenze pagate dalla ricorrente per l'acquisto e la gestione dei macchinari di cui al primo rilievo.
La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che riteneva corretto l'operato dell'Agenzia solo con riferimento al primo dei suddetti rilievi (indebita detrazione di IVA per Euro 97.270,00), annullando l'avviso in relazione agli altri due.
2. La società proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento anche con riferimento al primo rilievo. L'Ufficio si costituiva e spiegava appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado relativamente al terzo rilievo.
La CTR accoglieva il gravame della contribuente annullando l'avviso impugnato anche in relazione al primo rilievo, ed in parte l'appello dell'Ufficio, riconoscendo legittimo l'avviso di accertamento con riferimento al secondo rilievo.
3. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
All'udienza pubblica del 24/01/2025 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. Tommaso Basile, ha concluso per il rigetto del ricorso; l'avvocato dello Stato ha chiesto accogliersi il ricorso; l'avvocato della controricorrente ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo (ed unico) motivo l'Ufficio lamenta, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la "violazione e/o falsa applicazione dell' art. 109 , comma 1, c.p.c. anche in combinato con
l' art. 53 Cost. dal quale si ricava il principio del divieto dell'abuso del diritto".
Deduce che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto sussistente, ai fini IRES, il criterio dell'inerenza del costo sostenuto dalla società italiana, per l'acquisto dei macchinari destinati alla produzione dei beni e poi dati a noleggio alla società bosniaca; nella specie, difetterebbe, invece, la 'stretta correlazione' tra il costo e l'attività imprenditoriale, presupposto indefettibile dell'inerenza e della deducibilità del costo, ovvero della detrazione dell'IVA.
Il motivo è inammissibile.
2. L'Ufficio incentra la propria impugnazione, richiamando l' art. 109 t.u.i.r. , sulla indeducibilità, per difetto di inerenza, dal reddito di impresa ai fini IRES (v. l'intitolazione del motivo), del costo dei macchinari acquistati dalla contribuente (e poi ceduti a noleggio alla consorella). Il ricorso non attinge, di contro, la ripresa a tassazione ai fini IVA del detto costo (e della spesa per le consulenze), né l'accertamento del maggior reddito d'impresa per Euro 116.140,88 per interessi attivi relativi ai finanziamenti e costi di consulenza non dichiarati.
Nell'avviso di accertamento (allegato dall'Agenzia al ricorso per cassazione), infatti, l'Ufficio ha sì esposto la fattispecie complessiva (compreso l'acquisto di macchinari da parte della società contribuente, ma mai entrati nella sua disponibilità materiale) anche 'ai fini IRES' (v. pag. 4 dell'avviso), ma al fine di accertare il maggior reddito, derivante però dalla mancata contabilizzazione degli interessi attivi e della indebita detrazione dei costi per le consulenze; di contro, viene liquidata, e richiesta, unicamente l'IVA, in relazione ai macchinari, per Euro 101.035,00.
Coglie, pertanto, nel segno l'eccezione preliminare della controricorrente, ribadita nella memoria, atteso che il motivo introduce una fattispecie nuova, ovvero l'indeducibilità del costo dei macchinari ai fini IRES, non oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio nell'avviso di accertamento, né di decisione da parte della CTR nella sentenza gravata.
Secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, "i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio" (da ultimo, Cass. 01/07/2024, n. 18018 ).
3. Per tutto quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' articolo 13 comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della L. 228 del 2012 ( Cass. 29/01/2016, n. 1778 ).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore della A. Srl in liquidazione, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2025.
Domande frequenti
Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?
Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.
Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?
No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.
Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?
La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.
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