Cassazione, sentenza n. 39656 del 13/12/2021
Sentenza n. 39656 del 13/12/2021
L’agente della riscossione contestava l’annullamento di un’intimazione e degli atti conseguenti, sostenendo che alcuni pagamenti parziali dimostrassero la conoscenza della cartella presupposta. La Cassazione afferma che il perfezionamento e la data della notificazione della cartella devono essere provati mediante l’avviso di ricevimento, senza possibilità di sostituirlo con attestazioni di pagamento o altri documenti equipollenti. Poiché la notifica non era stata ritualmente provata, viene meno il presupposto della riscossione; il ricorso è rigettato.
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- Processo tributario

