Cassazione, sentenza n. 38747 del 07/12/2021

Sentenza n. 38747 del 07/12/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
38747
Data
07/12/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un avviso di riclassamento immobiliare e, in via preliminare, la tempestività dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, notificato nel 2017 tramite un operatore postale privato privo del necessario titolo abilitativo. La Corte ha qualificato la notificazione come nulla, ma ha rilevato che la mancata costituzione dell’appellato ne impediva la sanatoria e che le attestazioni dell’operatore non fornivano certezza legale sulle date necessarie a verificare il rispetto del termine. Ha quindi dichiarato inammissibile l’appello per tardività e cassato senza rinvio la decisione regionale, assorbendo le altre censure.

Testo della pronuncia

L.E. ed Em. ricorrono, con quattro motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza n. 2905/2018, depositata il 7/5/2018, con cui la CTR del Lazio, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha accolto l'appello dell'Ufficio. Ciò per inesistenza della notifica dell'appello, in quanto effettuata tramite corriere privato (Nexive) in vigenza della disciplina anteriore alla L. n. 124 del 2017, per difetto di integrità del contraddittorio, per difetto di specificità dell'appello erariale, per infondatezza del gravame, stante l'evidenziata violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e L. n. 212 del 2000, art. 7.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso e deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

La pubblica udienza del 7 ottobre 2021 è stata tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati, la inesistenza della notificazione dell'appello erariale, effettuata tramite corriere privato, giusta stampa di pagina del servizio on line recante l'indicazione dell'1/3/2017 quale data di spedizione del relativo atto, nella vigenza della disciplina anteriore alla L. n. 124 del 2017 (entrata in vigore il 29/8/2017).

Col secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la non integrità del contraddittorio essendo il gravame proposto soltanto nei confronti di L.E..

Col terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'appello erariale per difetto di specificità dei motivi meramente riproduttivi delle argomentazioni difensive svolte in primo grado.

Col quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, e L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto la CTR avrebbe dovuto rilevare il difetto di motivazione dell'atto di classamento impugnato relativamente alle caratteristiche delle singole unità immobiliari idonee a giustificare l'attribuita una classe superiore.

La prima censura è fondata e va accolta, e ciò rende superfluo l'esame delle restanti doglianza che restano così assorbite.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 299/2020, hanno affermato il seguente principio: "In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo".

Nel caso di specie, dall'esame degli atti processuali, cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo (tra le altre, Cass. 19410/2015 e 8069/2016), si evince che la sentenza n. 18983/2016 della CTP di Roma è stata pronunciata in data 6/7/2016 e depositata in data 1/8/2026, che la stessa non è stata notificata, per cui trova applicazione il cd. termine lungo per impugnare.

Il plico contenente l'atto di appello erariale, secondo quanto riferito dalla stessa Agenzia delle Entrate e come riportato nel documento redatto dall'operatore postale Nexive, è stato notificato, in data 1/3/2017, presso l'avv. Mauro Daniele, ad L.E., che non si è costituito nel giudizio di appello.

Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, facendo concreta applicazione del suindicato principio di diritto, nel periodo intercorrente tra la vigenza del D.Lgs. n. 58 del 2011 e l'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, come anche di quella della sua ricezione, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo ("licenza individuale speciale"), non v'è prova della tempestività del gravame erariale.

Ne consegue declaratoria di inammissibilità dello stesso sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51 spettando l'onere della prova della tempestività della notifica a chi propone l'azione, secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio (Cass., Sez. U., n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019)" (Cass. n. 22732/2021, n. 22733/2021, n. 22734/2021, nonchè Cass. n. 25521/2020).

Il citato principio si attaglia perfettamente al caso in esame, posto che: 1) il ricorso d'appello, secondo quanto dedotto dalla Agenzia delle Entrate, sarebbe stato notificato in data 1/3/2017 allo "Avv. Mauro Daniele per L. E." (v. anche stampa di pagine del servizio on line), ovvero in data antecedente a quella del 29 agosto 2017 di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, la quale non ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. n. 299/2020, par. 9); 2) la sentenza di primo grado, non notificata, è stata pubblicata in data 1/8/2016, per cui trova applicazione il cd. termine d'impugnazione lungo di sei mesi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, che fa salvo il disposto dell'art. 38, il quale opera espresso rinvio all'art. 327 c.p.c., comma 1, considerato che, come da costante e condivisa giurisprudenza in materia, la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine (annuale) di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa legge ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 ((tra le altre, Cass. n. 19979/2018, n. 17060/2012, n. 6007/2012), ed il presente giudizio è stato di certo instaurato dopo questa data; 3) si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, trattandosi di impugnazione di decisione pubblicata o notificate dopo il 1 gennaio 2015 (Cass. N. 17949/2021).

E' stato altresì affermato – principio cui il Collegio intende dare continuità – che: "In caso di notifica di un ricorso in appello a mezzo operatore privato privo di titolo abilitante, nulla perchè non sanata dalla costituzione della parte appellata, è superfluo concedere un termine per la rinnovazione, atteso che alla mancanza di certezza legale della data di consegna dell'atto al destinatario, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, consegue la palese inammissibilità dell'impugnazione per tardività, sicchè la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, in violazione dei principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti" (Cass. n. 19019/2021, nonchè n. Cass. 18236/2021).

Ne deriva che la Corte è tenuta ad annullare senza rinvio la impugnata decisione della C.T.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello ed il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e non deciderlo nel merito, nonostante la nullità della notifica sia rimasta tale perchè non sanata dal raggiungimento dello scopo, alla luce della disciplina ratione temporis vigente.

Le spese processuali, comprese quelle del grado d'appello, vanno interamente compensate in ragione dell'applicazione di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE, accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

Domande frequenti

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