Cassazione, sentenza n. 39518 del 13/12/2021

Sentenza n. 39518 del 13/12/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
39518
Data
13/12/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società statunitense priva di stabile organizzazione chiedeva il rimborso dell’ILOR applicata alle royalties percepite nel 1983 da licenziatari italiani, ritenendole astrattamente soggette a ritenuta alla fonte. La Cassazione precisa che, nel regime transitorio allora vigente, l’esclusione dall’ILOR riguardava soltanto i proventi concretamente assoggettati a ritenuta, non quelli esenti in forza dell’accordo contro le doppie imposizioni; tale accordo, inoltre, non comprendeva la tassazione locale. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte cassa la decisione e respinge nel merito la domanda di rimborso.

Testo della pronuncia

1. H.Turbine Components Corporation, società con sede negli (—) e senza stabile organizzazione in Italia, impugnò davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Milano il rifiuto tacito della restituzione dell'ILOR versata in relazione alle royalties a essa corrisposte nell'anno 1983 da licenziatari italiani, deducendo che le stesse non erano assoggettabili all'ILOR in quanto soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

2. La Commissione tributaria di primo grado di Milano accolse il ricorso della società contribuente, motivando che "(è) pur vero che nel caso di specie non venne applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta in virtù dell'art. 8 della convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni, ma è anche vero che il termine usato dalle norme italiane, che escludono da Ilor i redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non può riferirsi all'effettivo pagamento della ritenuta medesima ma al più ampio criterio della astratta assoggettabilità dei pagamenti de quibus alla ritenuta, di fatto non applicata con riferimento a una convenzione internazionale; in pratica il regime di tassazione non viene modificato, ma soltanto reso privo di effetti dalla convenzione precitata".

3. Avverso tale pronuncia, l'amministrazione finanziaria propose appello alla Commissione tributaria di secondo grado di Milano che lo rigettò, motivando che "(s)la la dottrina, sia la giurisprudenza di merito (tale è l'indirizzo anche di questa Commissione) hanno chiarito che la disposizione di cui al D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, 2 comma, lett. c), per cui sono esclusi dall'imposta i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte, va interpretata nel senso della astratta assoggettabilità, prescindendo dalla effettiva applicazione della ritenuta e cause che ne hanno comportato la non applicazione, a nulla rilevando, quindi, che un accordo internazionale per impedire la doppia imposizione, escluda in questo caso la concreta applicazione del tributo".

4. Avverso tale pronuncia, l'amministrazione finanziaria propose ricorso alla Commissione tributaria centrale, Sezione di Milano, che lo rigettò, motivando che "(q)uesta Commissione ritiene che la disposizione di cui al D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, comma 2, lett. c) per cui sono esclusi dall'imposta i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte, va interpretata nel senso della astratta assoggettabilità ai tributo, a nulla rilevando che un accordo internazionale, per impedire la doppia imposizione, escluda in questo caso la concreta applicazione del tributo".

4. Avverso tale decisione della Commissione tributaria centrale, Sezione di Milano – depositata il 28 dicembre 2011 e non notificata ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 4 aprile 2013, a un unico motivo.

5. Howmet Turbine Components Corporation non ha svolto attività difensiva.

6. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni motivate, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, artt. 31 e 43 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, comma 2, lett. c), per avere la Commissione tributaria centrale, Sezione di Milano, negato che le royalties corrisposte nell'anno 1983 da licenziatari italiani a società con sede negli USA e senza stabile organizzazione in Italia fossero soggette a ILOR, sull'erroneo assunto che, a tale fine, occorresse avere riguardo all'astratta e non alla concreta assoggettabilità dei redditi a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 20/11/2003, n. 17632) hanno da tempo affermato il principio – successivamente ribadito, tra le tante, da Cass., 03/12/2008, n. 28689, 31/03/2011, n. 7416, 23/07/2014, n. 16707, 29/08/2018, n. 21314 – secondo cui le royalties percepite in Italia da una società con sede negli USA e senza stabile organizzazione in Italia, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenuto tra i due Stati il 13 dicembre 1974, approvato e reso esecutivo con la L. 6 giugno 1977, n. 233 (prima dell'entrata in vigore, il 30 dicembre 1985, della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con la L. 11 dicembre 1985, n. 763), si sottraggono all'IRPEF e all'IRPEG, ma non all'ILOR, la quale, pertanto, è dovuta, atteso che il D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1 escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo a essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione; e atteso altresì che, da un lato, la fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e, da un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità.

Nel caso di specie, poichè l'ILOR chiesta a rimborso dalla società contribuente è relativa all'anno 1983, si rende applicabile l'appena esposto regime transitorio, mentre non è applicabile la Convenzione tra Italia e Stati Uniti d'America firmata a Roma il 17 aprile 1984, entrata in vigore, come si è detto, solo il 30 dicembre 1985.

Pertanto, sulla base del ricordato consolidato principio di diritto, in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, avendo erroneamente negato che le royalties corrisposte nell'anno 1983 da licenziatari italiani a società con sede negli (—) e senza stabile organizzazione in Italia fossero soggette a ILOR, sul parimenti erroneo assunto che, a tale fine, occorresse avere riguardo non alla concreta assoggettabilità dei redditi a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ma alla mera assoggettabilità astratta a tale imposizione.

Da ciò risulta altresì l'infondatezza della domanda di rimborso avanzata dalla società contribuente, con l'ulteriore conseguenza che, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla suddetta società avverso il rifiuto tacito della restituzione.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., comma 1, e sono liquidate come indicato in dispositivo. In considerazione della maturazione solo in corso di causa della soluzione seguita, le spese processuali dei giudizi di merito devono invece essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; condanna H. Turbine Components Corporation al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese processuali dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

Domande frequenti

Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?

Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.

Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?

Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.

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