Cassazione, sentenza n. 16607 del 20/06/2025
Sentenza n. 16607 del 20/06/2025
L’accertamento aveva recuperato IVA su cessioni formalmente effettuate verso una società sammarinese, che i giudici di merito avevano ritenuto esterovestita e utilizzata come intermediaria per beni destinati in Italia. La Cassazione precisa che l’imponibilità discende dalla sede effettiva e dall’attività svolta nel territorio nazionale, non da un’indebita estensione dell’art. 73 TUIR all’IVA; la non imponibilità richiedeva inoltre prova dell’effettiva cessione extracomunitaria, non specificamente dedotta. Ritenute inammissibili le richieste di rivalutazione dei fatti e infondate le restanti doglianze, il ricorso è rigettato.
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