Cassazione, sentenza n. 16988 del 14/06/2023
Sentenza n. 16988 del 14/06/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16988
- Data
- 14/06/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva il riclassamento catastale di un immobile in comproprietà, elevato dalla categoria A/2 alla categoria A/1; la Commissione regionale aveva riformato il primo grado e dichiarato legittimo l’atto. La Cassazione ha affermato che l’impugnazione del classamento richiede la partecipazione di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari, per evitare valutazioni divergenti sulla natura del medesimo bene. Accolto il secondo motivo e assorbiti gli altri, ha dichiarato nullo l’intero giudizio e rinviato al giudice tributario di primo grado affinché integri il contraddittorio e decida nuovamente.
Testo della pronuncia
1. Con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale Roma Territorio – contro la pronuncia n. 8043/4/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, così riformandola e dichiarando "legittimo l'atto impugnato" (v. pagina n. 3 della sentenza), con cui l'Ufficio aveva revisionato, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la rendita catastale dell'unità immobiliare della contribuente, sita in (—) e distinta in catasto al folio (—), part. n. (—), censendola in categoria A/1 (abitazione di lusso), in luogo della precedente classificazione A/2 (abitazione civile).
1.1. Nello specifico, la Commissione regionale premetteva che il primo Giudice, limitandosi a sostenere che l'Ufficio non aveva confutato le perizie di parte, aveva omesso di esaminare autonomamente il fondamento della pretesa dell'Ufficio.
Quindi, scrutinando il merito della controversia, riconosceva la sussistenza dei requisiti dell'abitazione di lusso all'appartamento in questione, considerando che "è situato in zona residenziale di pregio (quartiere (Omissis)) dove esistono innumerevoli fabbricati censiti nella categoria catastale (immobili di lusso) rispondenti alle relative caratteristiche, da cui l'immobile per cui è causa non si discosta affatto", giacchè "ha una consistenza catastale di 181 mq circa, è ubicato al primo piano ed è munito di ascensore, balcone, tre servizi igienici, doppio ingresso, ambienti ben finestrati, con affaccio diretto all'esterno, cantina annessa al seminterrato", osservando, infine, che "l'Ufficio ha inoltre tenuto conto della circostanza che nelle vicinanze del fabbricato in oggetto si trovano unità immobiliari similari censite nella medesima cat. A/1 e nella medesima classe 3" (cfr. pagina n. 2 della sentenza impugnata).
2. A.A. proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza con atto notificato in data 5/6 settembre 2018, articolando sei motivi di impugnazione e successivamente depositando memoria ex art. 378 c.p.c., in data 25 novembre 2022.
3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 16 ottobre 2018.
Motivi della decisione
4. Come sopra anticipato, i motivi di impugnazione proposti da A.A. sono sei e possono essere così riassunti.
4.1 Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17, 36, 53, art. 18, comma 3, e art. 62, nonchè degli artt. 112 e 327 c.p.c., lamentando che il Giudice regionale non aveva rilevato:
a. l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per inesistenza della sua notifica, non essendo stata effettuata nel domicilio eletto in primo grado;
b. l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia perchè firmato da soggetto non legittimato, in assenza di delega da parte del direttore dell'Ufficio;
c. l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per assenza di specifici motivi di gravame.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso l'istante ha denunciato, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14, 36, 61-63 e dell'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., evidenziando che il ricorso era stato proposto dalla sola A.A., senza che venisse integrato poi il contraddittorio nei riguardi degli altri due comproprietari, B.B. ed C.C..
4.3. Con la terza doglianza, la contribuente ha lamentato, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 3 e 61, avendo la Commissione reso una motivazione perplessa ed incomprensibile, oltre che intrinsecamente contraddittoria ed illogica, nonchè omessa ed apparente, siccome disancorata rispetto agli argomenti difensivi svolti dalla contribuente.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, l'istante ha eccepito, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la nullità della sentenza per violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, del D.M. 2 agosto 1969, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, 53 e 62, oltre che degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., dolendosi:
a. dell'omesso rilievo da parte del Giudice dell'appello di difetto di motivazione dell'avviso e di prova dell'accertamento catastale, soprattutto con riferimento alle caratteristiche edilizie dell'appartamento e del relativo fabbricato, nonchè del valore medio degli immobili della microzona e degli atti di trasferimento monitorati;
b. del difetto di motivazione della sentenza, in quanto non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali è stata riconosciuta la legittimità dell'accertamento sotto il profilo della motivazione e della sua correttezza sul piano sostanziale;
c. del vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice regionale nel qualificare l'immobile come di lusso, laddove l'Ufficio lo aveva considerato solo come abitazione di tipo signorile;
d. del fatto che l'immobile in questione non ha i requisiti di un'abitazione di lusso;
e. dell'omessa considerazione degli elementi risultanti dalla perizia di parte, da cui emergeva che l'immobile era da ricondurre alla categoria A/2;
4.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, nonchè degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, commi 1, 3 e 4, artt. 61 e 62, oltre che degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c., lamentando la sussistenza di una motivazione apparente, intrinsecamente illogica e contraddittoria, avendo ritenuto che l'abitazione avesse i requisiti dell'abitazione di lusso, nonostante che le caratteristiche intrinseche del bene, siccome emergenti dalle perizie prodotte, escludessero i presupposti del riconoscimento della categoria A/1, il che avrebbe comportato un travisamento delle prove offerte.
4.6. Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione, la contribuente ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, commi 1 e 4, e art. 62, artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè del D.L. 14 marzo 1998, n. 70, art. 11 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, rimproverando al Giudice regionale di non essersi pronunciato sull'eccezione sollevata dalla ricorrente circa la necessità di un sopralluogo sul bene della ricorrente e sulle unità di riferimento.
5. Il ricorso va accolto nel suo secondo motivo, il cui esame quale assume natura preliminare ed efficacia assorbente rispetto alle altre doglianze.
6. Come sopra esposto, con tale censura l'istante ha rappresentato che dallo stesso accertamento catastale emergeva che l'immobile risultava intestato anche ad B.B. ed C.C..
In effetti, dall'esame del "prospetto dei dati di classamento e rendita" elaborato dall'Agenzia del territorio ed opportunamente prodotto in atti, risulta l'intestazione dell'immobile oggetto di revisione catastale in capo alla ricorrente per la quota di 4/6 e per le restanti quote ad B.B. (per 1/6) ed C.C. (per 1/6).
L'Agenzia delle Entrate non ha contestato tale dato, limitandosi a sostenere che l'avviso era stato notificato a tutti i comproprietari.
7. Ciò posto, nella delineata situazione processuale, qualificata dalla mancata partecipazione al giudizio dei suddetti comproprietari, va dato seguito al principio più volte espresso da questa Corte sul tema in questione, volto a ravvisare la ricorrenza di un litisconsorzio necessario.
Anche da ultimo, infatti la Corte ha affermato "la nullità dell'intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario dell'immobile oggetto dell'accertamento catastale, quale litisconsorte necessario pretermesso", ribadendo che:
– "… questa Corte ha in più occasioni, e condivisibilmente, affermato che l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (tra le tante, v. Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez. 6-5, n. 3068 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020)";
– "quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3 (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013; Cass. 17020 del 2020)" (così Cass., Sez. VI/V, 26 ottobre 2022, n. 31656).
Nello stesso senso, questa Corte si è espressa, annullando i giudizi di primo e di secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, notificati a tutti i comproprietari del bene, ma promossi da alcuni di essi, non avendo il giudice di merito disposto l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., Sez. VI/T, 13 aprile 2022, n. 12022, che ha richiamato Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15489 del 2010; Cass. Sez. VI/V, 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., Sez. VI/V, 29 settembre 2014, n. 20538; Cass. Sez. VI/V. 17 gennaio 2020, 1009, ed in termini Cass., Sez. VI/T, 10 ottobre 2022, n. 29370).
Allo stesso modo, questa Corte, nel ribadire che "In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (Cass. n. 1272/2020)", ha chiarito che "la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti di un comproprietario per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata (ndr. solo) qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei confronti del litisconsorte…" (così Cass., Sez. V, 25 novembre 2021, n. 36760).
8. Alla luce di tali principi, non constando l'annullamento dell'atto impugnato in ragione di un altro accertamento con efficacia di giudicato, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata, dichiarando la nullità dell'intero giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell'immobile oggetto di riclassamento, litisconsorti necessari.
Pertanto, la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in altra composizione, perchè disponga l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, nei confronti dei litisconsorti necessari e pronunci nuovamente nel merito, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell'intero giudizio, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in altra composizione, anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2023
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