Cassazione, sentenza n. 17529 del 19/06/2023

Sentenza n. 17529 del 19/06/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
17529
Data
19/06/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava quattro accertamenti dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione relativi al 2011-2014, annullati in appello perché la Commissione regionale aveva attribuito il potere impositivo all’Agenzia delle Dogane anziché alla Regione Campania. La Cassazione ha rilevato d’ufficio la sopravvenuta interpretazione unionale secondo cui l’IRBA, priva di una finalità specifica e destinata genericamente al bilancio territoriale, contrasta con la direttiva 2008/118/CE. Ha pertanto rigettato il ricorso principale della Regione per diversa motivazione, ritenendo assorbita l’impugnazione incidentale sulla titolarità del potere.

Testo della pronuncia

1. La controversia riguarda l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (di seguito, in acronimo, IRBA), che è stata oggetto dei quattro avvisi di accertamento impugnati, con cui la Regione Campania richiese ad A. di A.A. Snc , titolare dell'impianto di distribuzione (codice (—)) ubicato in (—), per gli anni di imposta 2011/2014, la complessiva somma di 328.415,50 Euro.

2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dalla suindicata società avverso la sentenza n. 27397/27/2015 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, reputando illegittimi gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione.

2.1. Nello specifico, il Giudice regionale perveniva a tale decisione, confermando la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ravvisato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, essendo stati gli avvisi emessi dalla Regione Campania, ritenendo che la relativa competenza spettasse alla predetta Agenzia e non anche all'ente territoriale, richiamando sul punto la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2013 e la sentenza del TAR Campania n. 611/2016, che aveva riconosciuto per l'appunto la competenza della citata Agenzia a riscuotere l'imposta in oggetto, tant'è che, proprio in ottemperanza a tale decisione, l'Ufficio finanziario aveva emesso gli avvisi di accertamento in materia di IRBA contro tale B.B., comodatario dell'impianto di distribuzione oggetto di causa.

2.2. Per tale via, la Commissione regionale concludeva nel senso che "sussistendo la competenza dell'Agenzia delle Dogane con riferimento alla titolarità circa la riscossione di detto tributo ne consegue che gli avvisi di accertamento impugnati emessi dalla Regione Campania sono privi di titolarità formale e sostanziale e quindi illegittimi".

3. Con ricorso spedito in data 12 giugno 2017 per la notifica, tramite servizio postale ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, sia alla contribuente, che all'Ufficio finanziario, la Regione Campania proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

4. Successivamente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli spediva, a sua volta, in data 16 giugno 2017, tramite servizio postale ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 4, ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, chiedendone l'annullamento per avere riconosciuto la competenza dell'Agenzia e non della Regione Campania ad emettere gli avvisi di accertamento impugnati.

5. Ansor di A.A. Snc notificava in data 26/28/31 luglio 2017, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, ai suindicati ricorrenti, controricorso, chiedendo il rigetto delle impugnazioni proposte e sollevando, in via subordinata, nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata il 9 febbraio 2023 questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Campania 24 dicembre 2003, n. 28.

Motivi della decisione

1. La Regione Campania ha contestato la decisione impugnata, assumendo, con un unico motivo di ricorso ed in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 delle disp. gen., Cost., 117, D.Lgs. n. 21 dicembre 1990, n. 398, 17, e 3 della legge reg. Campania, 24 dicembre 2003, n. 28 (integrata, con modifiche, dalle leggi regionali della Campania, 12 novembre 2004, n. 8 ed 11 agosto 2005, n. 15).

1.1. L'ente territoriale, in particolare, ha rappresentato di aver emesso l'avviso impugnato in base alla disposizione dell'art. 3, comma 6, della predetta legge reg., secondo cui "All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale, redatta in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. n. 30/07/1996 del Ministero delle Finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva ed al contenzioso provvede anche l'amministrazione regionale ai sensi della L. 28/12/1995, n. 549, art. 3, comma 13 e del D.Lgs. n. 26/10/1995, n. 504, art. 50, co 1 (TU delle accise) in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di IRAP" (v. pagina n. 8 del ricorso).

1.2. In tale direzione, la ricorrente ha lamentato che la Commissione regionale, nel riconoscere la competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad emettere l'avviso, "ha pretermesso disposizioni normative regionali dando prevalenza ad una mera nota ministeriale che non potrebbe giammai porre nel nulla una previsione di legge".

2. Dal suo canto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato, sempre con un unico motivo ed in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., la suindicata sentenza, eccependo la violazione dell'art, 3, comma 13, della legge reg. Campania 24 dicembre 2003, n. 28, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo reputarsi la Regione Campania, che aveva emesso l'atto impugnato dalla contribuente, munita del potere di accertamento e di liquidazione dell'imposta in esame, ponendo in evidenza l'erroneità della pronuncia del TAR Campania n. 611-2016, che era stato oggetto di gravame.

3. Tanto ricapitolato, ritiene la Corte che il ricorso principale vada rigettato, sia pure per ragioni, di natura preliminare, diverse e sopravvenute rispetto a quelle poste a base della decisione impugnata, il tutto in termini consentiti dall'art. 384, comma 4, c.p.c., intervenendo le valutazioni che seguono sulla motivazione, essendo il dispositivo e la decisione finale conformi al diritto (cfr., sul principio, Cass., Sez. II civ. 13 agosto 2018, n. 20719, che richiama Cass., sez. un., 25 novembre 2008 n. 28054 e Cass. 24 giugno 2015 n. 13086, nonchè Cass. 6 luglio 1973 n. 1935 e Cass. 13 giugno 1972 n. 1863).

3.1. Non solo. Le ragioni del rigetto del ricorso principale assorbono anche la valutazione del motivo dell'impugnazione incidentale, il quale attiene al tema della titolarità del diritto, profilo questo che assume natura succedanea rispetto alla verifica dell'inesistenza, a monte, del medesimo diritto.

4. Ciò premesso, deve darsi conto che in relazione all'imposta in esame è sopravvenuta alla decisione impugnata ed allo stesso ricorso per cassazione l'ordinanza della Corte di giustizia Europea del 9 novembre 2021 nella causa C-255/2020, la quale, provvedendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Italia) il 10 giugno 2020 – (così formulata "Se la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa nella causa C-82/12 nonchè l'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che ostano alla vigente normativa italiana, rappresentata dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17 e dall'art. 3, comma 1, della legge Regione Lazio (…) n. 19 del 2011, che sembra introdurre un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione non avente le "finalità specifiche"), ha affermato l'incompatibilità con l'ordinamento unionale e, segnatamente, con la direttiva n. 2008/118/CE della normativa italiana istitutiva dell'IRBA, in ragione della mancanza di una finalità specifica attribuita dal legislatore alla stessa.

5. Andando con ordine, giova ricordare – per quanto più direttamente rileva ai fini della decisione – quanto segue:

a. la L. 14 giugno 1990, n. 158, art. 1 (recante "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni"), nel riconoscere l'autonomia finanziaria delle regioni, prevedeva "l'applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale";

b. in attuazione della delega legislativa, IL D.Lgs. n. 31 dicembre 1990, n. 398, art. 17, comma 1, stabilì che le "Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva";

c. la Regione Campania istituì, quindi, l'IRBA con la legge reg. 24 dicembre 2003, n. 28;

d. l'applicazione del tributo è stata oggetto di una procedura di infrazione, avviata dalla Commissione Europea con la decisione 2017/2114 del 19 luglio 2018, che ebbe a contestare illegittimità dell'imposta per contrasto con il diritto unionale, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, come recepita nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. n. 29/3/2010 n. 48, che aveva previsto che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori, purchè il relativo gettito sia vincolato ab origine ad una finalità specifica.

e. successivamente la L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628, (legge di bilancio del 2021) ha provveduto all'abrogazione della normativa in base al quale era stata istituita l'imposta in esame, facendo però salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte (stabilendo, in particolare, che " la L. 14 giugno 1990, n. 158, art. 6, comma 1, lettera c), il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17, la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 154, e la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 670, lettera a), e 671, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"), e disponendo, al comma 629, che "Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 628";

f. di seguito, la Regione Campania, con l'art. 54, comma 1, della legge reg. 29 giugno 2021, n. 5, ha abrogato il tributo, a decorrere dal periodo di imposta 2021 (così la disposizione dell'art. 54, comma 1 "(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte".

6. In tale contesto, come anticipato, è sopraggiunta la menzionata ordinanza della Corte di giustizia (Agenzia delle dogane e dei monopoli, 9 novembre 2021, in C-255/20), che ha così statuito: "L'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una "finalità specifica" ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali".

6.1. Nello specifico, la Corte di giustizia ha affermato che:

– "25 Occorre rilevare che, anche se l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 prevede che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, è necessario che tali imposte abbiano "finalità specifiche" e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni";

– "26 Di conseguenza, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre riformulare la questione sollevata e considerare che, con essa, tale giudice chiede sostanzialmente se l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione";

– "27 La Corte ha statuito che dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)". – "28 Come ricordato al punto 25 della presente ordinanza, in forza dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purchè tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni";

– "29 Dal momento che il giudice del rinvio chiede se l'imposta regionale sulla vendita di carburante di cui al procedimento principale persegua una "finalità specifica" ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che una "finalità specifica", ai sensi di tale disposizione, è una finalità che non sia puramente di bilancio (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Messer France, C 103/17, EU:C:2018:587, punto 37 e giurisprudenza ivi citata)";

– "30 Ciononostante, siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un'imposta miri a un obiettivo di bilancio non può, di per sè sola, salvo privare l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere che l'imposta in parola possa essere considerata dotata parimenti di una "finalità specifica" ai sensi di tale disposizione (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata)";

– "31 Inoltre, la direttiva 2008/118 mira, come risulta dal suo considerando 2, ad armonizzare le condizioni relative alla riscossione dell'accisa sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno";

– "32 Ne risulta che l'art. 1, paragrafo 2, di detta direttiva, che consente sostanzialmente agli Stati membri di applicare altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa, in quanto disposizione derogatoria al principio dell'armonizzazione delle condizioni relative alla riscossione dell'accisa sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)";

– "33 Inoltre, sebbene la destinazione al bilancio degli enti territoriali del gettito di un'imposta per il finanziamento da parte di tali enti di competenze loro attribuite possa essere un elemento da prendere in considerazione per identificare l'esistenza di una "finalità specifica" ai sensi di detta disposizione, una simile destinazione, che si configura come una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente al riguardo";

– "34 Diversamente, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata specifica, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, circostanza che priverebbe l'armonizzazione delle accise istituita da tale direttiva di ogni effetto utile";

– "35 Pertanto, l'esistenza di una "finalità specifica", ai sensi di tale disposizione, non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell'imposta di cui trattasi al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore. Infatti, se così fosse, l'asserita finalità specifica non potrebbe essere distinta da una finalità puramente di bilancio (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 40)";

– "36 Affinchè la destinazione predeterminata del gettito di un'imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una "finalità specifica" ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, è necessario che l'imposta in questione miri, di per sè stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la predetta finalità specifica (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)";

– "37 In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un'imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una "finalità specifica" ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)";

– "38 Nel caso di specie, il giudice del rinvio, rispondendo alla richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte, ha chiaramente indicato che l'imposta regionale di cui al procedimento principale persegue solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali";

– 39 Orbene, come risulta dai punti 33 e 35 della presente ordinanza, la condizione relativa al perseguimento di una finalità specifica, prevista all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, deve essere intesa come riferita a una finalità che non sia puramente di bilancio";

– 40 Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una "finalità specifica" ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali".

7. Si resta nel solco di principi ribaditi nel rammentare che è dovere del giudice nazionale applicare la norma secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, essendo la funzione interpretativa del diritto UE riservata a tale organo, con conseguente vincolatività della sua pronuncia (cfr., tra le tante, Cass., Sez. U. civ., 3 novembre 2021, n. 31311), integrando la stessa una regola di diritto applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. VI-I, 11 settembre 2015, che richiama Cass. n. 1917/12; Cass. n. 4466/05; Cass. n. 857/95).

7.1. Costituisce, altresì, principio consolidato riconoscere alle decisioni della Corte di giustizia natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, come tale applicabile ai rapporti pregressi, con il solo limite dei rapporti esauriti (cfr., su tali principi, cfr. Corte Giustizia, Roders e a, 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C 377/93, punto 42, e 3 ottobre 2002, causa C-347/00, Barreira Perez, punto 44; Corte di Giustizia, Edilizia Industriale Siderurgica Srl , 15 settembre 1998, causa C-231/96; Cass., Sez. III civ., 2 marzo 2005, n. 4466; Cass., Sez. U. civ., 16 giugno 2014, n. 13676; Cass., Sez. VI/V, 27 novembre 2014, n. 25268; Sez. VI/I, 11 settembre 2015, n. 17993; Cass., Sez. VI/I, 11 settembre 2015, n. 17994; Cass., Sez. VI/V, 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass. Sez. V, 27 luglio 2021, n. 21419).

7.2. Allo stesso modo, è stato chiarito che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia "ultra partes", sicchè alle pronunce dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creano "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (così, Cass., Sez. III civ., 2 marzo 2005, n. 4466 cit.; Cass. Sez. V, 3 luglio 2017, n. 5381, che richiama Cass. Sez. 5 civ, 11 dicembre 2012, n. 22577.

7.3. Ed ancora, da ultimo, è stato ribadito che le pronunce della Corte di giustizia "si configurano come ius superveniens, e impongono quindi la disapplicazione della norma dichiarata illegittima o del principio di diritto in contrasto con dette pronunce, con l'applicazione della regula iuris da esse risultante (così, tra le tante, Cass. Sez. III civ., 26 agosto 2022, n. 25414), chiarendosi, altresì, che non operano i principi in tema di "overruling", che risulta, invece, configurabile solo con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale (cfr. Cass. Sez. V, 16 maggio 2022, n. 15645 e Cass. Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22345).

8. Tanto ricapitolato e precisato, anche sul piano dei principi, deve riconoscersi che le salvezze contenute nella L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628, (secondo la previsione, giova ripetersi: "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"") e nell'art. 54, comma 1, della legge reg. della Campania, 29 giugno 2021, n. 5 "(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte") hanno realizzato l'effetto di conservare, sia pure entro un determinato limite temporale, gli effetti e l'operatività di un'imposta rivelatasi contraria al diritto unionale (la direttiva 200/118), come interpretata dalla Corte di giustizia, il che impedisce – come non è dato dubitare – di farne applicazione.

8.1. Sovviene, al riguardo, la risalente, ma non superata, lezione di questa Corte, la quale, nel ribadire l'efficacia vincolante, anche ultra partes, della decisioni della Corte di Lussemburgo, nonchè la natura dichiarativa del diritto comunitario, nel senso della loro attitudine di determinare il contenuto delle possibilità applicative, ha ulteriormente chiarito che "l'effetto connesso alla vigenza della norma comunitaria "è perciò quello, non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale" (v. Corte Cost. n. 170/84 cit., Cass. S.U. 13.2.1998, n. 1512)", con il conseguente "divieto per il giudice nazionale di applicare il regime legale interno dichiarato incompatibile con la disciplina comunitaria (Corte di Giustizia delle Comunità Europee 19 gennaio 1993 causa C 101/91" (così Cass., Sez. III civ., 2 marzo 2005, n. 4466 cit.).

9. Alla luce delle riflessioni che precedono, devono, allora, disapplicarsi sia l'art. 1, comma 628, ultimo periodo, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 che l'art. 54, comma 1 ultimo periodo, della legge reg. Campania 29 giugno 2021, n. 5, in quanto in contrasto con la direttiva n. 2008/118, come interpretata dalla suindicata ordinanza della Corte di giustizia – Agenzia delle dogane e dei monopoli, 9 novembre 2021, in C-255/20.

10. Consegue alle considerazioni svolte, che assumono valore assorbente rispetto alle altre questioni poste con il motivo di impugnazione principale, ponendosi "a monte" degli stessi, il ricorso in esame va rigettato, giacchè la pretesa oggetto di contestazione è riconducibile a disposizioni normative non applicabili, profilo questo certamente rilevabile di ufficio ed implicato nell'imposizione oggetto di controversia.

11. Resta assorbito – come detto – nella valutazione che precede, che nega a monte la sussistenza del diritto, il ricorso incidentale fondato sulla ancillare questione della sua titolarità.

12. Allo stesso modo, non assume più rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dalla società.

13. Le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, giacchè la decisione della causa si è basata sui menzionati fatti sopravvenuti alla sentenza impugnata ed allo stesso ricorso per cassazione.

14. Nondimeno, va dato atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della Regione Campania, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

15. Non vi è, invece, motivo, di procedere alla medesima attestazione nei riguardi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non solo per sua natura di amministrazione pubblica (cfr. Cass., Sez. U. civ., 20 febbraio 2020, n. 4315), ma perchè l'esame del suo ricorso è restato assorbito nell'illustrata valutazione preliminare.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale della Regione Campania, dichiara assorbito quello incidentale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della Regione Campania, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2023

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