Cassazione, sentenza n. 12915 del 15/05/2019

Sentenza n. 12915 del 15/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
12915
Data
15/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento riguardava IVA, IRAP e IRES, con ripresa del maggior valore attribuito a un immobile ceduto e di un costo professionale ritenuto non di competenza; la CTR aveva annullato entrambe le contestazioni. La Cassazione ha giudicato insufficiente e illogica la motivazione sullo stato dell’immobile, perché non considerava tutti i parametri valutativi richiamati dall’Ufficio. Ha inoltre affermato che il costo di una prestazione di servizi non frazionabile compete all’esercizio della sua ultimazione, indipendentemente da fatturazione e pagamento, cassando la sentenza con rinvio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 168/1/11 pubblicata il 19 settembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 18/01/09 pubblicata il 21 gennaio 2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Matera con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla I. s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei confronti di tale società per IVA, IRAP ed IRES per l'anno 2004. La Commissione Tributaria Regionale, con riferimento all'accertamento basato sulla valutazione di un immobile ceduto e valutato per un valore maggiore di Euro 68.519,00 rispetto a quanto dichiarato, e sul disconoscimento di costi per Euro 1.500,00 riferiti a prestazioni non di competenza, ha considerato che l'immobile venduto era stato costruito molti anni prima del rogito notarile e non poteva quindi essere considerato in ottimo stato, mentre il costo relativo ad una fattura emessa da un professionista in acconto era deducibile riferendosi a parte della prestazione maturata fino alla data di emissione della fattura e quindi imputabile per competenza nell'esercizio.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.

La I. s.r.l. non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d), del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, dell'art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., punto 3, e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla tassazione del maggior importo ricavato dalla vendita di un immobile erroneamente considerato in stato conservativo normale anzichè ottimo pur in presenza di vari elementi che fanno indurre a ritenere che l'immobile ceduto nel 2004 era nuovo e non abitato da vari anni.

Il motivo è fondato sotto il profilo della insufficiente motivazione. La Commissione Tributaria Regionale, riguardo alla valutazione dell'immobile ceduto dalla I., dà atto del ricorso da parte dell'Ufficio ai valori OMI, senza considerare che l'accertamento per cui è giudizio tiene conto anche dei valori indicati dall'Osservatorio immobiliare della FIAP; inoltre lo stesso giudice dell'appello motiva lo stato "normale" anzichè "ottimo" dell'immobile sulla base di due circostanze irrilevanti incorrendo conseguentemente nell'illogicità della motivazione: la distanza temporale tra l'anno di costruzione e quello di cessione, e l'utilizzo dell'immobile da parte dell'acquirente in anni precedenti alla cessione, circostanza, questa, di cui non viene indicata la prova in presenza della deduzione dell'ufficio che esclude la circostanza stessa con la mancanza della fornitura dell'energia elettrica nell'immobile nel periodo anteriore alla sua cessione.

Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 punto 3, con riferimento alla ripresa a tassazione di componente negativo del reddito costituito dalla fattura emessa da un professionista a titolo di acconto per una prestazione non scomponibile in diverse tranche. Anche tale motivo è fondato.

A norma dell'art. 109 TUIR del 1986 (75 nella vecchia numerazione), comma 2, lett. b), "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate". Come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 24474 e n. 17196 del 2006; n. 27296 del 2014, n. 9096 del 2012, n. 11311 del 2016) le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito inderogabili, sia per il contribuente che per l'ufficio finanziario seguono il principio di "competenza economica", stabilito in generale da detto art. 109, il quale implica che gli elementi reddituali (attivi e passivi) derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del pagamento o dell'incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene a completa maturazione, appunto con l'ultimazione della prestazione. Il costo, perciò, inerisce temporalmente all'esercizio in corso al momento dell'ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data della fatturazione e dell'effettivo pagamento del corrispettivo imputato nel conto economico.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione che terrà conto dei rilievi esposti, si adeguerà al principio di diritto sopra indicato, e provvederà al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2019

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