Cassazione, sentenza n. 29340 del 23/12/2020

Sentenza n. 29340 del 23/12/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
29340
Data
23/12/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia aveva recuperato un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, sostenendo che la locazione a più imprese degli immobili agevolati escludesse l’esistenza di un complesso unitario polifunzionale; la CTR aveva accolto integralmente l’appello della società. La Cassazione osserva che la locazione, anche totale, parziale o a più conduttori, non determina la perdita del beneficio se gli immobili costituiscono strutturalmente un complesso unitario polifunzionale e continuano a essere destinati ad attività d’impresa. Poiché tali condizioni risultavano rispettate, con un’ulteriore funzione logistica comune, il ricorso dell’Agenzia è rigettato.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della CTR della Sardegna n. 67/01/13 depositata il 24 gennaio 2013.

La vicenda trae origine dalla notifica alla societa' (—) s.r.l. di due avvisi di accertamento relativi, il primo, ai periodi dal 2003 al 2007, il secondo, dal 2008 al 2010.

In esito ad una verifica fiscale a carico della predetta societa'. L'ufficio di Cagliari aveva ritenuto che essa avesse fruito indebitamente di un credito d'imposta per investimenti produttivi in aree svantaggiate, previsto dalla L. n. 388 del 2000, articolo 8. La societa' aveva opposto gli avvisi innanzi alla CTP con due ricorsi, innanzi alla CTP di Cagliari che, riunitili, accoglieva la tesi della contribuente soltanto con riferimento all'anno d'imposta 2006, rigettando nel resto. La societa' appellava e la CTR accoglieva interamente il gravame.

L'Agenzia ricorre con un unico motivo per violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, articolo 8, comma 7, e del Decreto Legge 2003 del 2006, articolo 7, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005.

Ha resistito la societa' (—) srl con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La controversia deriva dalla tesi dell'Ufficio secondo cui la situazione venutasi a creare escludesse che la struttura edilizia (oggetto del beneficio) potesse configurare un "complesso unitario polifunzionale", sola condizione legittimante il credito d'imposta, dal momento che la societa' aveva concesso in locazione i due immobili che lo compongono, il primo, alla societa' (—) s.p.a. (che poi lo aveva sub-locato alla societa' (—) s.p.a.), il secondo alla societa' (—) s.p.a.

Giova aggiungere che, accanto al contratto di locazione con la societa' (—)/ (—), la (—) s.r.l., aveva anche stipulato un contratto di deposito per cui l'immobile veniva utilizzato per lo stoccaggio delle merci delle conduttrici, affidate alla ricorrente per la gestione logistica delle stesse. Va anche precisato che per l'altro edificio, locato alla (—) s.p.a., la ricorrente ha invocato, per contrastare l'assunto dell'Ufficio, l'applicazione del Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 7, comma 1 bis (convertito dalla L. n. 248 del 200 secondo il quale la locazione a terzi non urta con il disposto della L. n. 388 del 2000, articolo 8, comma 7.

Tale assetto, secondo l'Amministrazione finanziaria, avrebbe, invece, "violato la norma che imponeva di utilizzare i beni agevolati quali beni strumentali per l'esercizio dell'attivita' d'impresa per un periodo minimo di cinque anni" in quanto al fine di attribuire alla struttura la caratteristica di compendio "unitario polifunzionale" farebbe difetto la capacita' di creare sinergie ed economie di scopo derivanti dall'esercizio delle singole attivita' nel complesso immobiliare. Condizione tratta dalla circolare dell'A.d.E. 29/E del 2007.

Ritiene la Corte che l'assunto dell'Ufficio non sia condivisibile dal momento che le fonti normative applicabili al caso di specie orientano diversamente.

Infatti il Decreto Legge n. 203, articolo 7, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, di interpretazione della L. n. 388 del 2000, articolo 8, comma 7, ha chiarito che quando tale ultimo articolo vieta, sanzionando la violazione con la rideterminazione del credito d'imposta, di destinare i beni (oggetto del beneficio) a strutture produttive diverse da quella che hanno fruito dell'agevolazione, la norma e' da intendere nel senso che, anche nel caso in cui gli immobili, costituenti strutturalmente un complesso unitario polifunzionale, siano locati a terzi, non si considerano destinati a strutture produttive diverse, purche' vengano, o continuino ad essere, utilizzati per lo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'articolo 55 TUIR.

Tali, quindi, le sole condizioni che la norma esige per scongiurare la conseguenza della perdita del beneficio.

Ne discende che non contrasta con la disciplina in esame, la circostanza che la locazione del complesso sia totale o parziale e/o intervenga con piu' locatori, ne' impone che le attivita' produttive, che questi debbono svolgervi, siano la stessa di quella svolta dal locatore/beneficiario.

Nel caso in esame il complesso in parola costituisce strutturalmente un'unita' polifunzionale e lo stesso Ufficio esclude tale connotato non per ragioni strutturali, ma solo perche', a causa della locazione dei due corpi che lo compongono, esso per cio' stesso sarebbe divenuto destinato a struttura produttiva diversa (ricorso pag. 5 capo 4). Ma e' proprio tale conclusione che il Decreto Legge n. 203 del 2005, richiamato articolo 7, comma 1-bis, esclude, posto che nel caso in esame gli immobili sono comunque destinati ad attivita' d'impresa. La norma d'interpretazione ha avuto lo scopo di fugare "letture" restrittive del campo d'applicazione del beneficio, in coerenza con la finalita' perseguita dal legislatore di stimolare, con la leva fiscale del credito d'imposta, attivita' produttive cosi' da fungere da volano per la creazione di opportunita' di lavoro in un territorio che ne era carente.

Peraltro, nel caso in esame, e' ravvisabile, nella situazione data, anche un effetto sinergico – che l'Ufficio, ritenendolo necessario, aveva ritenuto mancante – tra le attivita' svolte nel complesso immobiliare. La struttura, infatti, ha funto, come e' pacifico, da base logistica, gestita dalla ricorrente, per le due societa' locatarie, entrambe operanti nel settore della grande distribuzione, assicurando loro un servizio necessario per depositare e irradiare le merci verso gli esercizi della zona.

Nella decisione impugnata non si ravvisa pertanto la rilevata violazione.

Il ricorso va rigettato, con condanna alle spese conseguente alla soccombenza. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'Amministrazione al versamento del c.d. doppio contributo in forza della giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che "Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non puo' trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo" (Sez. 6 – L, 29/01/2016, n. 1778).

La decisione richiamata riflette il "principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se' stesso, con la conseguenza che l'obbligazione non sorge" (SS.UU., 8/5/2014, n. 9938).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la soccombente al pagamento delle spese del giudizio pari ad Euro 15.000,00 oltre accessori di legge.

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