Cassazione, ordinanza n. 7138 del 25/03/2026

Credito d'imposta - Comunicazione telematica - Termini di impugnazione - Comunicazione di scarto - Aree svantaggiate

Tipologia
Sentenza
Numero
7138
Data
25/03/2026
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva lo scarto del modello necessario per fruire del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, trasmesso il 1° marzo 2003 anziché entro il 28 febbraio; i giudici di merito avevano ritenuto illegittima la scadenza per il mancato rispetto del termine previsto dallo Statuto del contribuente. La Cassazione ha qualificato la scadenza come termine legale perentorio, non prorogabile da fonti amministrative né superabile invocando l’affidamento. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso introduttivo per intervenuta decadenza dal beneficio.

Massima

Il termine previsto dall'art. 62, comma 1, lett. e), della Legge n. 289/2002 per l'invio telematico della comunicazione relativa al contenuto e alla natura dell'investimento, requisito necessario per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 8 della Legge n. 388/2000, è un termine legale, espressamente stabilito a pena di decadenza, e come tale non è suscettibile di proroga né può essere superato da differenti previsioni di fonte amministrativa. In particolare, non assume alcun rilievo la circostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in data tale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria la comunicazione di scarto del modello CVS, emessa dal Centro Operativo di Pescara, con cui veniva dichiarata la decadenza dal credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. n. 388/2000 per l'anno 2003, a causa del tardivo invio della comunicazione obbligatoria (modello CVS).

La società deduceva l'illegittimità dell'atto per mancata indicazione dei modi e termini di impugnazione e sosteneva che il diritto al beneficio si fosse già perfezionato alla data del 28 febbraio 2003.

L'Agenzia delle entrate contestava la legittimazione passiva, sosteneva l'improponibilità del ricorso ai sensi dell' art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 e ribadiva la natura decadenziale del termine fissato dall' art. 62 , comma 1, lett. a), L. n. 289/2002 , essendo la comunicazione stata inviata il 1 marzo 2003.

La C.T.P. di Reggio Calabria con sentenza 119/2005 accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo il termine del 28 febbraio 2003 in quanto anteriore al decorso dei 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 289/2002 e alla pubblicazione del relativo provvedimento direttoriale, in violazione degli artt. 3 e 5 dello Statuto del contribuente . L'Agenzia proponeva appello insistendo sulle eccezioni preliminari e sulla non impugnabilità della comunicazione di scarto.

La Commissione tributaria regionale della Calabria (d'ora in poi, per brevità, CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l'Agenzia delle entrate mentre la Società è rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell' art.380 bis – 1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 8 , L. n. 388/2000 in combinato disposto con l' art. 62 ,

comma 1, lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , in

primo comma, n. 3 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto tempestiva la comunicazione del modello CVS trasmessa dal contribuente in data 1 marzo 2003, sebbene il termine legale di presentazione fosse fissato al 28 febbraio 2003 a pena di decadenza.

1.1 Il motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, in continuità con un orientamento ormai consolidato, che il termine previsto dall' art. 62 , comma 1, lett. e), della legge n. 289/2002 per l'invio telematico della comunicazione relativa al contenuto e alla natura dell'investimento – requisito necessario per la fruizione del credito d'imposta di cui all' art. 8 della legge n. 388/2000 – è un termine legale, espressamente stabilito a pena di decadenza, e come tale non è suscettibile di proroga né può essere superato da differenti previsioni di fonte amministrativa. In particolare, è stato precisato che non assume alcun rilievo la circostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in data tale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di sessanta giorni previsto dall' art. 3 , comma 3, dello Statuto del contribuente (v. Cass., Sez. 5, n. 16711 del 2015 ; Cass., Sez. 6-5, n. 19692 del 2012 ).

Ciò in quanto il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione del decreto-legge istitutivo del termine (13 novembre 2002), in una situazione giuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo così di un termine di giorni 107, ben più ampio di quelli di giorni 60 previsto dallo Statuto del contribuente.

Ne consegue che il termine del 28 febbraio 2003 è inderogabile e non superabile tramite disposizioni amministrative o mediante richiami al principio di tutela dell'affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza in capo all'Amministrazione finanziaria. Nella specie, è incontestato che la comunicazione telematica è stata trasmessa dal contribuente il 1 marzo 2003, ossia oltre il termine perentorio previsto dalla legge.

La C.T.R., ritenendo nondimeno tempestiva la comunicazione sulla base di una pretesa lesione del termine di 60 giorni garantito dallo Statuto del contribuente ha dunque, fatto malgoverno della disciplina normativa e ha erroneamente valorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza.

Sussiste, dunque, un errore interpretativo: la comunicazione telematica costituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio ed è soggetta a un termine legale perentorio, la cui inosservanza comporta, automaticamente, la perdita del diritto al credito d'imposta.

Pertanto, il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, atteso che la comunicazione effettuata in data 1 marzo 2003 è senz'altro tardiva, con conseguente decadenza del contribuente dal beneficio fiscale.

Non occorrendo ulteriori accertamenti questa Corte può dunque, ai sensi dell' art. 384 , comma 2 c.p.c. decidere nel merito la controversia rigettando il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre, in ossequio al criterio della soccombenza, l'intimata va condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, di questo giudizio.

La Corte

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Spese dei gradi di merito compensate.

Condanna l'intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 3 febbraio 2026.

Depositato in cancelleria il 25 marzo 2026.

Domande frequenti

Quanto vale il bonus mamme 2026?

È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.

Chi ha diritto al bonus mamme 2026?

Le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due figli (il minore sotto i 10 anni) o con almeno tre figli (il minore sotto i 18 anni), con redditi da lavoro 2026 fino a 40.000 euro. Con tre figli il bonus non spetta nei mesi di contratto a tempo indeterminato.

Entro quando e come si presenta la domanda?

La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2026 dal sito INPS, nella sezione dei servizi per genitori, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. L'erogazione avviene in una sola soluzione a dicembre, se l'istruttoria si chiude in tempo.

Quanto spetta a chi ha iniziato a lavorare a marzo?

Il conteggio è lineare: a ogni mese di lavoro nel 2026 corrispondono 60 euro, anche se l'attività copre solo una parte del mese. Chi ha cominciato a marzo matura 10 mensilità, cioè 600 euro, mentre chi lavora da dipendente tutto l'anno arriva a 720 euro.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.