Cassazione, ordinanza n. 13804 del 12/05/2026

Accertamento - Crediti per ricerca e sviluppo competitivo

Tipologia
Sentenza
Numero
13804
Data
12/05/2026
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un credito d’imposta per ricerca e sviluppo non indicato nel quadro RU della dichiarazione, omissione che i giudici di merito avevano ritenuto non decadenziale, reputando sufficiente l’invio del formulario. La Cassazione afferma invece che l’indicazione dichiarativa costituisce manifestazione di volontà richiesta a pena di decadenza anche per il credito relativo alla ricerca e sviluppo precompetitivo. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso originario della contribuente.

Massima

In tema di imposte sui redditi, l'indicazione del credito di imposta di cui si intende beneficiare nella dichiarazione, all'interno dell'apposito quadro, è richiesta a pena di decadenza con riferimento ai crediti sorti per ricerca e sviluppo competitivo ai sensi della Legge n. 449 del 1997 ed alla Legge n. 317 del 1991, oltre che de DM n. 275 del 1998. La medesima sanzione della decadenza opera anche per il credito di imposta di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 1999, che, da un lato, attiene oltre che agli investimenti diretti delle società nella ricerca industriale, anche agli interventi di sostegno all'occupazione, e, dall'altro, con gli artt. 4 e 6, rimanda in modo espresso all'articolo 5 della Legge n. 449/1997 ed al DM citato, con conseguente applicazione anche della prevista sanzione della decadenza. Il principio, affermato con riguardo al credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 297/1999, è stato esteso al credito di imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, previsto dall'articolo 1, comma 282, Legge 296/2006, attesa la sostanziale coincidenza delle due norme.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l'atto n. (——), con il quale l'Ufficio comunicava, ex art. 36bis D.P.R. n. 600/1973 l'irregolarità contenuta nella dichiarazione UNICO 2012, ovvero il mancato inserimento nel quadro RU del credito di Euro 46.729,00 relativo ad investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

La ricorrente affermava di aver trasmesso il 6 maggio 2009 il formulario previsto dall' art. 1 , commi 280-283, L. 296/2006 , e di aver ricevuto il diniego di nulla osta per esaurimento delle risorse finanziarie.

La CTP accoglieva il ricorso: riteneva non necessaria la indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, essendo sufficiente l'invio del formulario.

2. L'Ufficio interponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che confermava la decisione dei giudici di prossimità. La CTR evidenziava, in particolare, l'inesistenza di norme che prevedono espressamente la decadenza del contribuente dalla contestata omissione.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. La società contribuente resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 6 maggio 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell' art. 360 , comma primo, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce "la violazione dell' art. 1 , comma 282, L. n. 296/2006 , dell' art. 5 D.M. n. 76/2008 " per avere la CTR erroneamente ritenuto non decaduta la contribuente dalla possibilità di usufruire del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo per effetto della mancata indicazione dello stesso nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il patrono erariale richiama diverse pronunce di questa Corte (ivi compresa quella resa a Sezioni Unite nel 2016, n. 13378), secondo le quali il principio di generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione dei redditi non trova applicazione quando si tratti di dichiarazioni di volontà, destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze. In caso di dichiarazioni volte a mutare la base imponibile (previo inserimento del credito di imposta entro un termine di decadenza), il contribuente, ove non indichi il detto credito nella dichiarazione, perde la possibilità di usufruirne in quanto decaduto e non può nemmeno presentare, ex post, una dichiarazione integrativa.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Con specifico riguardo ai crediti di imposta relativi alle spese sostenute per ricerca e sviluppo, questa Corte (cfr. Cass. 15/11/2021, n. 34266 ), nell'attribuire natura negoziale, e non di scienza, alla dichiarazione resa per usufruire del credito, ha avuto modo di statuire che in tema di imposte sui redditi l'indicazione del credito di imposta di cui si intende beneficiare nella dichiarazione dei redditi, all'interno dell'apposito quadro, è richiesta a pena di decadenza con riferimento ai crediti sorti per ricerca e sviluppo competitivo ai sensi della L. n. 449 del 1997 ed alla L. n. 317 del 1991 , oltre che al D.M. n. 275 del 1998 ; la medesima sanzione della decadenza opera anche per il credito di imposta di cui al D.Lgs. n. 297 del 1999 , che, da un lato, attiene oltre che agli investimenti diretti delle società nella ricerca industriale, anche agli interventi di sostegno all'occupazione, e, dall'altro, con gli artt. 4 e 6, rimanda in modo espresso all' art. 5 della L. n. 449 del 1997 ed al D.M. n. 275 del 1998 , con conseguente applicazione anche della prevista sanzione della decadenza ( Cass. n. 2395 del 2017 ; Cass. n. 19185 del 2019 ; Cass. n. 31052 del 2018 ).

Il principio, affermato con riguardo al credito di imposta di cui all' art. 3 , comma 1, del D.Lgs. n.297 del 1999 , è stato esteso ( Cass. 24/05/2024, n. 14648 ) al credito di imposta per i costi "sostenuti per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo", previsto dall' art. 1 , comma 282, L. 296/2006 , attesa la sostanziale coincidenza delle due norme.

2. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società.

Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti, in virtù del progressivo formarsi dell'orientamento sopra richiamato, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 6 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2026.

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