Cassazione, ordinanza n. 27535 del 20/09/2022

Accertamento - Attività connesse all'agricoltura - Benefici fiscali.

Tipologia
Sentenza
Numero
27535
Data
20/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Due avvisi avevano recuperato IRPEF, IRAP e IVA nei confronti di un imprenditore agricolo che trasformava e vendeva prodotti utilizzando prevalentemente materie prime acquistate da terzi. La Cassazione afferma che il regime forfettario per le attività agricole connesse opera soltanto quando ricorrono le condizioni dell’art. 2135 c.c. o i prodotti rientrano nel decreto previsto dall’art. 32 TUIR; in presenza di presunzioni contrarie, spetta al contribuente provare i requisiti agevolativi. Non essendo stata fornita tale prova, la Corte rigetta il ricorso e conferma l’applicazione del regime ordinario.

Massima

Le attività agricole sono da qualificarsi come connesse quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2135 c.c. ovvero quando i prodotti conseguenti ricadono tra quelli individuati dal decreto ministeriale emesso con cadenza periodica ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, per cui, qualora l'attività oggetto di verifica fiscale ed i relativi prodotti (nella specie, pane e altri prodotti da forno) non siano sussumibili nell'ambito applicativo dell'art. 2135 c.c. o, alla luce del decreto ministeriale vigente ratione temporis, dell'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, è da escludersi anche l'operatività del regime fiscale forfettario di cui all'art. 56 bis, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e, di conseguenza, deve applicarsi il regime ordinario.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE:

1. con sentenza n. 653/03/15 del 06/05/2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) rigettava l'impugnazione proposta da G.S. nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguito CTP) n. 91/06/12, che aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti del contribuente avverso due avvisi di accertamento concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d'imposta (——);

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione dell'esercizio, da parte del contribuente imprenditore agricolo, di attività di trasformazione e vendita di carni e prodotti caseari prevalentemente effettuata previo acquisto di materie prime fornite da terzi;

1.2. la CTR respingeva l'appello di G.S. osservando, tra l'altro e per quanto ancora interessa, che: a) la sentenza di primo grado, scritta a mano, era, con un pò di impegno, leggibile e, dunque, non poteva ritenersene la nullità; b) la dimostrazione dello svolgimento di attività essenzialmente agricola, con l'applicazione dei relativi benefici fiscali, spettava al contribuente, che non aveva assolto al proprio onere probatorio;

2. avverso la sentenza della CTR G.S. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l'Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo di ricorso G.S. deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per non avere la CTR ritenuto la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione e illegibilità, nonchè per essere la sentenza impugnata incomprensibile in quanto incompleta;

1.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;

1.2. nella parte in cui si afferma l'illegibilità della sentenza di primo grado, il motivo è inammissibile per palese difetto di specificità: la CTR ha ritenuto la piena leggibilità della sentenza della CTP e il ricorrente ha omesso di allegare detta sentenza, sicchè questa Corte non può apprezzare quanto da lui sostenuto, dovendo prestare fede all'accertamento del giudice di appello, al quale, peraltro, è demandata l'interpretazione degli atti processuali;

1.3. nella parte in cui si afferma l'incomprensibilità della sentenza impugnata, il motivo è infondato: il salto logico rinvenibile tra le pagg. 5 e 6 della motivazione del giudice di appello, infatti, non è tale da inficiarne la completezza, logica e puntuale;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 32 e art. 56 bis (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente posto a carico del contribuente l'onere di provare la prevalenza dei propri prodotti rispetto a quelli acquistati da terzi;

2.1. il motivo è infondato;

2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, "le attività agricole vanno qualificate come "connesse" quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2135 c.c. ovvero quando i prodotti conseguenti ricadono tra quelli individuati dal decreto ministeriale emesso con cadenza periodica ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 32, comma 2, lett. c, per cui, qualora l'attività oggetto di verifica fiscale ed i relativi prodotti (nella specie, pane e altri prodotti da forno) non siano sussumibili nell'ambito applicativo dell'art. 2135 c.c. o, alla luce del decreto ministeriale vigente "ratione temporis", del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 32, è esclusa anche l'operatività del regime fiscale forfettario di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56 bis, comma 2, e si applica quello ordinario" (Cass. n. 8128 del 22/04/2016);

2.2. nel caso di specie, a prescindere dalla corretta individuazione delle disposizioni violate, la CTR ha condivisibilmente ritenuto che, in presenza di idonee presunzioni, quali quelle dedotte da AE, l'onere di provare la ricorrenza delle condizioni applicative del regime fiscale agevolativo grava sul contribuente (cfr. Cass. n. 16474 del 23/05/2022; Cass. n. 3487 del 14/02/2014) e che detto onere non è stato assolto;

2.3. ogni ulteriore questione involge l'accertamento di fatto del giudice di merito, che non può essere messo in discussione con la proposizione di un vizio di violazione di legge;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 109.732,00;

3.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2022

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.