Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Risoluzioni

1.664 documenti

N. 111

Risoluzione n. 111 del 16/12/2014

Istituzione della causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia

La risoluzione istituisce la causale contributo VE00 per il versamento tramite modello F24 dei contributi associativi dovuti dagli iscritti al Consiglio Provinciale dellÈrdine dei Consulenti del Lavoro di Venezia. Richiama la convenzione del 17 febbraio 2011 tra Agenzia delle entrate e Consiglio Nazionale dellÈrdine per la riscossione mediante F24 e lÈdesione successiva della sede provinciale. Dispone che la causale sia esposta nella sezione Altri enti previdenziali e assicurativi tra gli importi a debito versati, con codice ente 0005, sigla provincia, codice di iscrizione allÈlbo e periodo di competenza.

  • Adempimenti
  • Professionisti
  • Contributi
N. 110

Risoluzione n. 110 del 16/12/2014

Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

La risoluzione istituisce i codici tributo dal 964B al 990B per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dellÈrticolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Copre imposta sostitutiva su noleggio occasionale, imposta rateizzata su plusvalenza da exit tax IRPEF e IRES con relative maggiorazioni, imposta sostitutiva su plusvalenze da intermediari, imposta sulle transazioni finanziarie e recupero del credito dÈmposta per investimenti in Sicilia, ciascuna per imposta, interessi e sanzioni. Stabilisce che i codici si espongono nella sezione Erario tra gli importi a debito versati, con codice atto e anno di riferimento, quando il destinatario versa solo una quota dellÈmporto richiesto.

  • Accertamento fiscale
  • Adempimenti
N. 115

Risoluzione n. 115 del 16/12/2014

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore degli enti previdenziali ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

La risoluzione istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta riconosciuto agli enti previdenziali ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Riguarda la differenza tra ritenute e imposte sostitutive sui redditi finanziari dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 applicate al 26 per cento rispetto a quelle computate al 20 per cento. Istituisce il codice tributo “6846” e dispone che sia esposto nella sezione Erario tra gli importi a credito compensati, indicando l'anno d'imposta del credito nel formato AAAA.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Lavoro e previdenza
N. 114

Risoluzione n. 114 del 16/12/2014

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE in sigla “EBICC MULTISERVIZI” Ente Bilaterale nazionale

La risoluzione istituisce la causale contributo per la riscossione tramite modello F24 dei contributi destinati al finanziamento dell'Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE, in sigla “EBICC MULTISERVIZI” Ente Bilaterale nazionale. Richiama la convenzione tra Agenzia delle entrate e INPS per la riscossione mediante F24 e la convenzione dell'11 novembre 2014 tra INPS ed Ente Bilaterale che affida all'INPS il servizio. Istituisce la causale “EBIM” e dispone che sia esposta nella sezione INPS del modello F24, esclusivamente a debito, indicando codice sede, matricola INPS e periodo di riferimento nel formato MM/AAAA.

  • Contributi
  • Lavoro e previdenza
N. 113

Risoluzione n. 113 del 16/12/2014

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Generale “EN.BIL.GEN.”, Ente Bilaterale nazionale

La risoluzione istituisce la causale contributo EBG9 per il versamento tramite modello F24 dei contributi destinati al finanziamento dellÈnte Bilaterale Generale EN.BIL.GEN., Ente Bilaterale nazionale, in attuazione della convenzione INPS del 24 novembre 2014. Descrive il quadro convenzionale con Agenzia delle entrate e INPS per la riscossione mediante F24. Stabilisce operativamente che la causale va esposta nella sezione INPS, esclusivamente tra gli importi a debito versati, indicando codice sede, matricola INPS e periodo di riferimento nel formato MM/AAAA.

  • Contributi
  • Adempimenti
N. 109

Risoluzione n. 109 del 10/12/2014

Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015

La risoluzione chiarisce le modalità di calcolo dellÈcconto per lÈnno 2015 dellÈmposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, dovuto dagli intermediari entro il 16 dicembre nella misura del 100 per cento. Richiama lÈrticolo 2, comma 5, del D.L. n. 133/2013 e il codice tributo 1140 per il versamento con modello F24. Precisa che lÈcconto è pari alla sommatoria dei versamenti dovuti nei primi undici mesi, riferiti alle plusvalenze da novembre 2013 a settembre 2014 al lordo delle compensazioni, senza computare lÈmposta da affrancamento dei valori al 30 giugno 2014 per il suo carattere straordinario.

N. 108

Risoluzione n. 108 del 3/12/2014

Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13 - Istanza di interpello ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212

La risoluzione risponde a interpello sullÈrticolo 11 del D.L. n. 149/2013 in tema di detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale. Esamina evoluzione normativa, requisiti di iscrizione, rilevanza delle articolazioni territoriali e modalità tracciabili di versamento, con misura del 26 per cento e limiti per IRPEF e IRES. Conclude che resta valido lÈrientamento della risoluzione n. 205/E del 2008, ammettendo la detrazione per erogazioni effettuate direttamente allÈrticolazione regionale iscritta entro fine esercizio, se ricorrono le altre condizioni e il versamento avviene tramite banca, posta o sistemi tracciabili.

  • Agevolazioni Fiscali
  • IRPEF
  • IRES
N. 107

Risoluzione n. 107 del 3/12/2014

Imposte sui redditi - Oneri deducibili - Contributi assistenziali versati al Fondo … - Art. 10, comma 1, lettera e-ter) e 51, comma 2, lett. a), del TUIR - Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212

La risoluzione esamina lÈnterpello di una libera professionista sulla deducibilità dal reddito complessivo, ai sensi dellÈrticolo 10, comma 1, lettera e-ter, del TUIR, dei contributi assistenziali versati a un fondo sanitario iscritto allÈnagrafe nella sezione per enti operanti ai sensi dellÈrticolo 51, comma 2, lettera a. Ricostruisce disciplina dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ambiti del D.M. Salute 31 marzo 2008 e parere del Ministero della salute sulla non equiparabilità delle due tipologie. Conclude che il Fondo XY non rientra tra i fondi integrativi di cui allÈrticolo 9 del D.Lgs. n. 502/1992 e i contributi non sono deducibili ai sensi dellÈrticolo 10, restando indeducibili anche ai sensi dellÈrticolo 51.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
N. 106

Risoluzione n. 106 del 2/12/2014

Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014

La risoluzione istituisce il codice tributo 2501 per il versamento tramite modello F24 dellÈmposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari, ai sensi dellÈrticolo 6 del decreto del Ministro dellÈconomia e delle finanze 17 giugno 2014. Richiama lÈbbligo di corresponsione con modalità esclusivamente telematica secondo lÈrticolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e il pagamento in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dellÈsercizio. Dispone che il codice sia esposto nella sezione Erario tra gli importi a debito versati, indicando nel campo anno di riferimento lÈnno dÈmposta del versamento.

  • Adempimenti
  • Contabilità
N. 105

Risoluzione n. 105 del 27/11/2014

Tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima

La risoluzione fornisce chiarimenti sulla tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima, anche nel caso di attestazione provvisoria rilasciata in attesa del rinnovo. Richiama la disciplina delle licenze, la tariffa di 404 euro per ogni unità adibita e il principio per cui la tassa segue la validità del titolo e il rinnovo è dovuto quando lÈtto scaduto viene nuovamente posto in essere. Conclude che la tassa è dovuta al rilascio dellÈttestazione provvisoria dopo la richiesta di rinnovo e non deve essere nuovamente corrisposta al successivo rilascio della licenza, che copre anche il periodo provvisorio.

N. 104

Risoluzione n. 104 del 26/11/2014

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Italia in breve “E.B.I.”

La risoluzione istituisce la causale contributo EBI7 per il versamento tramite modello F24 dei contributi destinati al finanziamento dellÈnte Bilaterale Italia in breve E.B.I., in attuazione della convenzione INPS del 14 ottobre 2014. Richiama il servizio di riscossione mediante F24 regolato dalla convenzione tra Agenzia delle entrate e INPS per contributi INPS e di legge. Stabilisce che la causale va esposta nella sezione INPS, esclusivamente tra gli importi a debito versati, indicando codice sede, matricola INPS e periodo di riferimento nel formato MM/AAAA.

  • Contributi
  • Adempimenti
N. 103

Risoluzione n. 103 del 26/11/2014

Istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brindisi, al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cremona, al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Grosseto e al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Isernia

La risoluzione istituisce le causali contributo per versare tramite modello F24 i contributi dovuti dagli iscritti ai Consigli provinciali dellÒOrdine dei consulenti del lavoro di Brindisi, Cremona, Grosseto e Isernia, in attuazione della convenzione del 17 febbraio 2011 con il Consiglio nazionale. Indica i codici BR00, CR00, GR00 e IS00 e disciplina la compilazione della sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, con codice ente 0005, sigla provincia, codice di iscrizione allÒAlbo e periodo di competenza. Stabilisce che gli importi sono esposti esclusivamente nella colonna importi a debito versati.

N. 102

Risoluzione n. 102 del 19/11/2014

Consulenza giuridica – L’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, trova applicazione anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco

La risoluzione chiarisce lÒambito dellÒobbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti superiori a euro 516,46 previsto dallÒarticolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 per i soggetti in regime agevolato della legge n. 398 del 1991. Afferma che la disposizione si applica non solo alle società ed associazioni sportive dilettantistiche e agli enti assimilati, ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco destinatarie del medesimo regime. Precisa che, venuti meno i presupposti del regime speciale, compresa la tracciabilità, lÒapplicazione del regime ordinario decorre dal mese successivo a quello della perdita dei requisiti.

N. 101

Risoluzione n. 101 del 19/11/2014

Consulenza giuridica ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – SOSTITUTO D’IMPOSTA - CESSIONE QUOTE FONDI MOBILIARI CHIUSI

La risoluzione esamina gli obblighi di sostituzione dÒimposta sui redditi di capitale da partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici diversi dagli immobiliari, compresi i fondi mobiliari chiusi, e lÒapplicazione del regime del risparmio amministrato ai redditi diversi da cessione delle quote. Chiarisce che per proventi periodici, rimborsi e liquidazioni il sostituto è la SGR emittente, mentre per le cessioni a titolo oneroso è la SGR o lÒintermediario incaricato della negoziazione. Stabilisce che, senza intervento di tali soggetti, il contribuente non imprenditore autoliquida lÒimposta sostitutiva nel quadro RM e indica le minusvalenze nel quadro RT.

N. 100

Risoluzione n. 100 del 17/11/2014

Consulenza giuridica - Agevolazione tributaria chiesta in subordine. Articolo 2, comma 4-bis, del d.l. 30/12/2009, n. 194, convertito in legge 26/02/2010, n. 25, ed articolo 1, comma 4, del d.lgs. 29/03/04, n. 99 come modificato dal d.lgs. 27/05/05, n. 101

La risoluzione affronta il caso di decadenza dallÒagevolazione per la piccola proprietà contadina richiesta in atto da una società agricola che aveva chiesto in subordine le agevolazioni per imprenditori agricoli professionali. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta sottoposto lÒatto a tassazione con il trattamento agevolato accettato, i poteri di accertamento si esauriscono e la decadenza preclude il riconoscimento di altra agevolazione, anche se richiesta in subordine. Conclude che vanno recuperate le imposte con lÒaliquota ordinaria del 15% per lÒimposta di registro, non con lÒ8% prevista per gli acquisti IAP.

  • Imposta di registro
  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
N. 99

Risoluzione n. 99 del 11/11/2014

Consulenza giuridica – Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale effettuata tramite la presentazione del modello TR

La risoluzione chiarisce se la scelta di utilizzo dellÒeccedenza di credito IVA trimestrale espressa con il modello TR possa essere variata dopo la scadenza di presentazione. Afferma che nessuna norma sancisce lÒimmodificabilità della scelta e ammette la rettifica con nuovo modello TR, per passare dal rimborso alla compensazione previo accertamento che lÒistruttoria non sia conclusa e il pagamento non sia stato validato, e viceversa solo se il credito non è stato compensato. Precisa che la rettifica va riflessa nella dichiarazione annuale e non è ammessa dopo la sua presentazione, mentre lÒuso in compensazione senza rettifica configura indebito sanzionabile.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Adempimenti
N. 98

Risoluzione n. 98 del 10/11/2014

Cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 1973, n. 633 – Sentenza Corte di Giustizia UE emessa il 19 dicembre 2013 nel procedimento C-563/12 – nuovo orientamento

La risoluzione riesamina il regime delle cessioni allÒesportazione indiretta dellÒarticolo 8, primo comma, lettera b), del DPR n. 633 del 1972 alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 19 dicembre 2013 nella causa C-563/12. Conferma la legittimità del termine di 90 giorni per lÒuscita dei beni dal territorio dellÒUnione e della regolarizzazione entro 30 giorni prevista dallÒarticolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Riconosce tuttavia la non imponibilità anche con prova acquisita tardivamente o uscita oltre i 90 giorni, con recupero dellÒIVA versata mediante nota di variazione o istanza di rimborso.

N. 97

Risoluzione n. 97 del 10/11/2014

Tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace – Art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374

La risoluzione tratta la tassabilità ai fini dellÒimposta di registro delle sentenze emesse in appello contro le pronunce del giudice di pace, in relazione allÒesenzione dellÒarticolo 46 della legge n. 374 del 1991 per cause di valore non superiore a euro 1.033,00. Recepisce la sentenza della Cassazione n. 16310 del 2014, secondo cui lÒesenzione riguarda le sentenze di tutti i gradi di giudizio, superando la risoluzione n. 48 del 2011. Invita gli uffici a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare la pretesa tributaria non conforme, prendendo motivatamente posizione sulle spese di giudizio.

N. 96

Risoluzione n. 96 del 6/11/2014

Ridenominazione dei codici tributo “1133” e “1135” per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

La risoluzione disciplina lÒutilizzo dei codici tributo 1133 e 1135 per il versamento tramite modello F24 delle imposte sostitutive dovute a seguito dellÒopzione per lÒaffrancamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti fuori dallÒimpresa al 30 giugno 2014, ai sensi dellÒarticolo 3, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 66 del 2014. Ridenomina il codice 1133 per il regime dichiarativo e il codice 1135 per il regime amministrato, con riferimento ai redditi diversi dellÒarticolo 67 del TUIR. Prescrive lÒesposizione nella sezione Erario con indicazione dellÒanno di riferimento.

N. 95

Risoluzione n. 95 del 3/11/2014

Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (prezzo valore - articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

La risoluzione esamina lÒapplicabilità del criterio del prezzo-valore dellÒarticolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 a un acquisto di abitazione con agevolazione prima casa avvenuto per aggiudicazione di asta pubblica comunale nel 2011. Recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2014 che estende lÒopzione al valore catastale anche ai trasferimenti coattivi e alle vendite per pubblico incanto. Ammette che, essendo pendente il termine triennale dellÒarticolo 77 del TUR, lÒopzione sia esercitata nellÒistanza di rimborso senza atto integrativo, con successiva riliquidazione da parte dellÒufficio.

  • Imposta di registro
  • Immobili

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