Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Circolari

771 documenti

N. 7

Circolare n. 7 del 22/02/2010

Nuove modalità di recapito ai Consolati dei tesserini di codice fiscale e delle Tessere Sanitarie – nuova funzione di stampa del certificato di attribuzione del codice fiscale

La circolare disciplina le nuove modalità di recapito ai Consolati dei tesserini di codice fiscale e delle Tessere Sanitarie richiesti per i contribuenti non residenti, dopo la riorganizzazione del corriere diplomatico. La spedizione è affidata a Poste Italiane con cadenza quindicinale, mentre la consegna agli interessati resta a carico dei Consolati. Le rappresentanze possono inoltre stampare in tempo reale il certificato cartaceo di attribuzione, che, munito di timbro e firma, attesta ufficialmente il codice fiscale; il tesserino plastificato va richiesto soltanto in presenza di una specifica esigenza del cittadino.

N. 6

Circolare n. 6 del 19/02/2010

Emersione di attività detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. Rimpatrio giuridico di attività patrimoniali e ulteriori chiarimenti

La circolare fornisce chiarimenti sulla riapertura dell’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, sul rimpatrio giuridico e sui relativi adempimenti. Le nuove operazioni sono ammesse dal 30 dicembre 2009 al 30 aprile 2010, con imposta straordinaria del 6 per cento fino al 28 febbraio e del 7 per cento dal 1° marzo; le operazioni impedite da cause oggettive devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2010. Il documento precisa inoltre il ruolo delle società fiduciarie, l’esonero dal modulo RW finché permane il rapporto con l’intermediario residente e il termine del 30 aprile 2010 per l’opzione relativa al risparmio gestito.

N. 5

Circolare n. 5 del 17/02/2010

Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie - Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE.

La circolare chiarisce il regime applicabile agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie nella fase di attuazione delle direttive europee, che estendono gli elenchi alle prestazioni generiche di servizi, prevedono di regola periodicità mensile e consentono presentazione telematica e periodicità trimestrale a determinate condizioni. In considerazione dell’incertezza normativa, l’Amministrazione non applicherà sanzioni per violazioni di compilazione relative ai mesi da gennaio a maggio 2010 e al primo trimestre 2010, purché i contribuenti trasmettano entro il 20 luglio 2010 gli elenchi integrativi secondo le modalità successivamente definite.

N. 4

Circolare n. 4 del 15/02/2010

Misure cautelari ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Modifiche normative recate dall’art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall’art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

La circolare illustra le modifiche alla disciplina delle misure cautelari previste dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e detta indicazioni operative agli uffici per tutelare il credito erariale. Esamina ambito, presupposti, procedura ed efficacia dell’ipoteca e del sequestro conservativo, anche congiuntamente, nonché il coordinamento con gli istituti deflativi e con altre tutele. Le misure possono garantire imposte, interessi e sanzioni risultanti dagli atti indicati e, per gli importi iscritti a ruolo, conservano validità e grado a favore dell’agente della riscossione; le indagini finanziarie possono supportarne la richiesta.

  • Accertamento e riscossione
  • Accertamento fiscale
  • Riscossione
  • Sanzioni
N. 3

Circolare n. 3 del 29/01/2010

Emersione di attività detenute all’estero. Riapertura dei termini. Articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194

La circolare chiarisce la riapertura dei termini per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, confermando l’impianto precedente e disciplinando adempimenti, imposta straordinaria ed effetti. Le nuove operazioni possono essere effettuate dal 30 dicembre 2009 al 30 aprile 2010, mediante dichiarazione riservata e provvista all’intermediario; in presenza di cause ostative devono concludersi entro il 31 dicembre 2010. Sono inoltre precisati l’esonero dal modulo RW per le annualità indicate, il trattamento dei redditi delle attività rimpatriate e il raddoppio dei termini di accertamento e sanzionatori per attività in territori fiscalmente privilegiati, escluso per quelle oggetto di emersione.

  • Estero
  • Dichiarazioni
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
N. 2

Circolare n. 2 del 25/01/2010

Disposizioni agevolative per le imprese della grande distribuzione - articolo 1, commi da 429 a 431 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - relativamente al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009

La circolare illustra le novità del provvedimento del 12 marzo 2009 sulla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. Chiarisce i requisiti dimensionali e la necessaria pluralità dei punti vendita, gli effetti sostitutivi rispetto a scontrino o ricevuta nei punti qualificati e la permanenza degli altri obblighi IVA. Descrive inoltre adesione, revoca, invio mensile entro il giorno 15 del mese successivo, continuità e sostituzione delle comunicazioni, nonché i dati distinti per punto vendita e regime IVA.

  • Corrispettivi telematici
  • Adempimenti
  • IVA
N. 1

Circolare n. 1 del 15/01/2010

Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto – art. 10 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

La circolare esamina la disciplina introdotta per contrastare l’indebita compensazione orizzontale dei crediti IVA annuali e infrannuali. Per importi superiori a 10.000 euro, l’utilizzo è consentito dopo la presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, dal sedicesimo giorno del mese successivo e tramite i servizi telematici dell’Agenzia; oltre 15.000 euro annui è richiesto il visto di conformità o, nei casi previsti, la sottoscrizione di chi esercita il controllo contabile. I nuovi vincoli non riguardano la compensazione verticale con debiti IVA.

N. 58

Circolare n. 58 del 31/12/2009

Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008

La circolare fornisce istruzioni operative di massima sulle nuove regole europee relative al luogo delle prestazioni di servizi, applicabili dal 1° gennaio 2010. Per i servizi generici, la tassazione segue di regola il Paese del committente nei rapporti tra soggetti passivi e quello del prestatore nei rapporti con privati consumatori. Sono inoltre illustrate la più ampia nozione di soggetto passivo, le deroghe per specifiche prestazioni e l’assolvimento degli obblighi IVA da parte del committente nazionale per servizi territorialmente rilevanti resi da soggetti non stabiliti.

N. 54

Circolare n. 54 del 23/12/2009

Problematiche di natura interpretativa in materia di termini per l’accertamento. Articolo 37, commi da 24 a 26 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Applicabilità

La circolare chiarisce l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA in presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari indicati. L’ampliamento opera per la mera sussistenza dell’obbligo di denuncia, indipendentemente dall’archiviazione delle indagini o dall’eventuale proscioglimento, in coerenza con la separazione tra procedimento tributario e procedimento penale. Nei rapporti fiscali collegati, l’estensione riguarda anche l’altro soggetto d’imposta quando il relativo accertamento sia necessario, limitatamente agli aspetti e al periodo d’imposta rilevanti per la posizione del soggetto interessato dalla violazione penale.

N. 56

Circolare n. 56 del 23/12/2009

Società di persone, associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni e soggetti assimilati ex articolo 5 del TUIR, possibilità di utilizzare le ritenute subite per compensare debiti propri dell’associazione o della società.

La circolare chiarisce come società di persone, associazioni professionali e soggetti assimilati possano utilizzare le ritenute subite per compensare propri debiti tributari e previdenziali. I soci o associati devono autorizzare espressamente l’impiego delle ritenute residue dopo lo scomputo dalla loro IRPEF, mediante un atto con data certa o una previsione dell’atto costitutivo; il credito deve inoltre risultare dalla dichiarazione annuale del soggetto collettivo. Una volta avocato e utilizzato in compensazione, l’eventuale residuo non può essere ritrasferito ai soci o associati.

  • Società di persone
  • Professionisti
  • IRPEF
  • Adempimenti
N. 57

Circolare n. 57 del 23/12/2009

Primi chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. Visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro

La circolare fornisce i primi chiarimenti sul visto di conformità richiesto per compensare crediti IVA superiori a 15.000 euro annui, misura diretta a contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti. Individua i soggetti legittimati al rilascio, tra cui responsabili dei CAF-imprese, professionisti appartenenti alle categorie indicate e determinati periti ed esperti, illustrandone adempimenti preliminari, copertura assicurativa e controlli. Per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, il visto può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, attestante l’esecuzione delle verifiche previste.

N. 55

Circolare n. 55 del 23/12/2009

Credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Omesso o tardivo invio del modello CVS

La circolare ricostruisce la disciplina e gli orientamenti giurisprudenziali sull’omesso o tardivo invio del modello CVS, richiesto per il credito d’imposta relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate, allo scopo di indirizzare la prosecuzione dei giudizi. La comunicazione telematica dei dati doveva essere presentata entro il 28 febbraio 2003 e costituisce un onere distinto dall’indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi. In coerenza con le pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione richiamate, il mancato rispetto del termine determina la decadenza dal beneficio e gli uffici continueranno a coltivare il relativo contenzioso.

N. 53

Circolare n. 53 del 21/12/2009

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5, comma 3-ter – Esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale

La circolare illustra l’agevolazione volta a rafforzare il patrimonio delle società mediante nuove risorse conferite da persone fisiche tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010. Per società di capitali e società di persone esercenti attività d’impresa, il rendimento presunto annuo del 3 per cento degli aumenti perfezionati ed effettivamente versati, entro il limite di 500.000 euro, è escluso dalle imposte sui redditi e dall’IRAP per cinque periodi d’imposta. Rilevano gli incrementi patrimoniali reali, compresi determinati conferimenti, soprapprezzi, versamenti a fondo perduto e rinunce incondizionate a crediti; restano esclusi gli aumenti nominali e gli apporti di soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Società di capitali
  • Società di persone
  • IRAP
  • Imprese
N. 52

Circolare n. 52 del 2/12/2009

Emersione di attività detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Perfezionamento delle operazioni di emersione. Ulteriori chiarimenti

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sul perfezionamento dell’emersione delle attività detenute all’estero, con specifico riferimento alle operazioni di rimpatrio dalla Repubblica di San Marino. Le difficoltà gestionali e operative derivanti dalle peculiarità locali dei sistemi di pagamento, degli strumenti finanziari e dei servizi d’investimento sono considerate cause ostative idonee a consentire la conclusione delle operazioni oltre il 15 dicembre 2009. Per questa fattispecie, il rimpatrio può essere completato entro il 30 giugno 2010, senza ulteriore prolungamento fino al 31 dicembre 2010.

N. 51

Circolare n. 51 del 1/12/2009

Quesiti relativi al modello enti associativi (Modello EAS) - Ulteriori chiarimenti

La circolare integra i chiarimenti sulla compilazione e presentazione del Modello EAS da parte degli enti associativi. Possono utilizzare le modalità semplificate le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo del Ministero della difesa e le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; l’obbligo permane, salvo specifiche esclusioni, anche per enti con attività commerciali marginali e associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per la legge n. 398 del 1991. La data di inizio attività coincide con l’effettiva operatività dell’ente, indipendentemente dalla partita IVA, mentre i patronati che non applicano le disposizioni agevolative associative non devono inviare il modello.

  • Adempimenti
  • Enti terzo settore
  • Enti Sportivi
  • Volontariato
N. 50

Circolare n. 50 del 30/11/2009

Emersione di attività detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Perfezionamento delle operazioni di emersione.

La circolare integra i precedenti chiarimenti sul perfezionamento dell’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Quando rimpatrio o regolarizzazione non possano concludersi entro il 15 dicembre 2009 per cause oggettive estranee alla volontà dell’interessato, entro tale data devono essere pagata l’imposta straordinaria e avviate le procedure necessarie. Le operazioni devono essere concluse entro il 31 dicembre 2010; nei casi considerati, gli effetti dello scudo decorrono dal pagamento dell’imposta, con riferimento all’importo indicato nella dichiarazione riservata definitiva.

N. 49

Circolare n. 49 del 23/11/2009

Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Ulteriori chiarimenti

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sull’emersione delle attività detenute all’estero, esaminandone ambito soggettivo e oggettivo, imposta straordinaria, dichiarazione riservata, rimpatrio, redditi successivi, cause ostative, effetti e sanzioni. Affronta, tra l’altro, le posizioni di eredi, fondazioni assimilabili a trust e CFC, nonché fondi pensione esteri, stock option, finanziamenti, metalli preziosi e partecipazioni immobiliari. Per le CFC richiede dichiarazioni distinte per i partecipanti interessati e limita l’importo di ciascuna alla quota di patrimonio netto riferibile al partecipante, incrementata degli eventuali finanziamenti effettuati.

N. 48

Circolare n. 48 del 17/11/2009

Emersione di attività detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Ambito soggettivo. Ulteriori chiarimenti.

La circolare chiarisce gli obblighi di monitoraggio fiscale per dipendenti pubblici in servizio all’estero, lavoratori transfrontalieri e dipendenti di multinazionali titolari di conti esteri destinati agli emolumenti di lavoro. Prevede un esonero circoscritto per determinati dipendenti pubblici fiscalmente residenti in Italia, limitato alle disponibilità derivanti dall’attività svolta all’estero e valido finché questa prosegue. Per gli altri lavoratori residenti restano gli obblighi previsti; le omissioni pregresse relative alle sole attività indicate possono essere regolarizzate mediante dichiarazione integrativa per il 2008, con il trattamento sanzionatorio specificamente descritto.

N. 47

Circolare n. 47 del 4/11/2009

Domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni e nuovi canali di assistenza dedicati agli intermediari

La circolare disciplina la domiciliazione presso gli intermediari degli esiti del controllo automatizzato e illustra i canali telematici di assistenza PEC e CIVIS. L’avviso è inviato tramite ENTRATEL soltanto con l’opzione del contribuente e l’accettazione dell’intermediario, che deve comunicarne tempestivamente l’esito; dalla trasmissione decorre un termine complessivo di novanta giorni per pagare con sanzione ridotta o richiedere assistenza. L’intermediario può rifiutare l’avviso entro trenta giorni esclusivamente per impedimenti oggettivi, determinando l’invio della comunicazione cartacea al contribuente.

N. 46

Circolare n. 46 del 3/11/2009

Deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato - Controversie pendenti

La circolare esamina, anche rispetto alle controversie pendenti, la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese domiciliate in territori a fiscalità privilegiata e il relativo regime sanzionatorio. L’omessa separata indicazione in dichiarazione non impedisce la deduzione, anche per comportamenti anteriori al 2007, se sono provate le esimenti previste, fermi i rapporti ormai esauriti. Se l’integrativa precede la formale conoscenza dei controlli si applica la sanzione fissa, ricorrendone le condizioni anche con ravvedimento; dopo l’avvio dei controlli opera invece la sanzione proporzionale prevista.

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