Concordato in continuità: la modifica della proposta non sopravvive all’omologazione
Secondo la Cassazione, nel concordato in continuità la facoltà di modificare la proposta prevista dall’articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare si esercita solo prima dell’omologazione. Dopo il decreto del tribunale, l’accordo diventa vincolante e il debitore non può alterarne unilateralmente condizioni o piano per fronteggiare difficoltà esecutive. Imprese e advisor devono quindi ricorrere agli strumenti previsti per l’inadempimento o alle procedure di gestione della crisi: una modifica unilaterale non può sostituire i rimedi legali applicabili.

