Bonus ediliziLa rivendita entro cinque anni di un immobile acquistato con sismabonus acquisti e sconto in fattura può generare una plusvalenza calcolata, secondo la sentenza n. 250/2026 della Corte tributaria di Vicenza, sul solo costo pagato dall’acquirente, al netto dello sconto. I giudici hanno applicato per analogia una regola del superbonus, mentre l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 137/2025, ritiene applicabile una diversa disposizione. Il contrasto incide sull’imposta e preannuncia contenzioso: vanno verificati date, agevolazione, corrispettivi e documenti.
LeggiDichiarazioniUna società Ires che nel 2025 ha acquistato un’unità immobiliare realizzata mediante demolizione e ricostruzione antisismica in zona agevolata può utilizzare il sismabonus acquisti previsto dall’articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013. La detrazione è pari al 36% della spesa, calcolata sul limite di 96.000 euro per unità e ripartita in dieci quote annuali, anche se il prezzo è maggiore. Nel Redditi SC 2026 occorre indicare il codice dedicato nel rigo RS150 e i dati catastali nei righi RS153 e RS154, verificando requisiti e documentazione.
LeggiBonus ediliziDal 3 agosto 2026 l’obbligo di coprire quote minime dei consumi con fonti rinnovabili riguarda anche le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e gli interventi sull’impianto termico. La disciplina della direttiva RED III si applica in base alla richiesta del titolo edilizio, non all’inizio del cantiere, e impone di calcolare potenza elettrica e coperture richieste, salvo deroghe. Proprietari, condomini, tecnici e imprese devono verificare progetto, titolo e documentazione energetica prima di avviare o asseverare i lavori.
LeggiSocietà di personeNelle società di persone, le detrazioni per interventi edilizi sono attribuite per trasparenza ai soci e non restano nella società. Il beneficio può essere utilizzato soltanto dal socio con imposta personale capiente e soggetto al regime IRPEF: se è soggetto IRES, non ha capienza o aderisce a un regime incompatibile, la detrazione va perduta. Per il 2026 restano le principali agevolazioni, mentre il bonus barriere autonomo è scaduto. La soluzione contabile più prudente è trattare il beneficio come riduzione delle imposte del socio, senza rilevarlo nel bilancio sociale.
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