I delegati riuniti in assemblea presso la Cassa Dottori Commercialisti hanno dato il via libera a una riforma del regolamento previdenziale, il cui scopo è consolidare nel tempo la pensione degli iscritti e introdurre forme di versamento più flessibili. La parte del contributo integrativo destinata al montante individuale passerebbe dal 37,5% al 50%, vale a dire dall’1,5% al 2% del volume d’affari. L’aliquota minima del contributo soggettivo aumenterebbe per gradi dal 12% al 15%, con passaggi al 13% nel biennio 2027-2028, al 14% nel biennio 2029-2030 e al 15% dal 2031. Muta anche l’impianto dei premi: il coefficiente di computo, ossia la percentuale con cui i versamenti si trasformano in montante, verrebbe graduato in rapporto all’aliquota effettivamente pagata. Sul fronte dei giovani, le misure previste sono un accredito più consistente dell’integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni, la “promessa previdenziale” e un esonero più esteso dai contributi minimi per gli under 35. Le nuove regole acquisteranno efficacia solo dopo l’approvazione dei Ministeri vigilanti. In chiusura il pezzo affronta un altro argomento di lavoro e previdenza: le imprese che applicano contratti di solidarietà difensivi hanno la possibilità di richiedere lo sgravio contributivo del 35% per il 2026 dal 30 novembre al 10 dicembre 2026.
- EFFICACIA DOPO L’OK MINISTERIALECornice: Origine della riforma e momento in cui varrà
La Cassa dei commercialisti è un ente previdenziale privatizzato: stabilisce da sé i propri regolamenti, ma le modifiche producono effetti solo dopo l’assenso dei Ministeri vigilanti, ossia Lavoro ed Economia, che ne controllano la sostenibilità. Tale passaggio discende dal D.Lgs. 509/1994 sulla privatizzazione degli enti previdenziali. Ne consegue che ogni indicazione riportata di seguito va letta al condizionale e che, fino all’approvazione del regolamento, i versamenti rimangono quelli attuali.
Stando a quanto riportato dalla stampa di settore, la riforma accoglie le proposte dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti (UNGDCEC) e intende scongiurare il pericolo che l’attribuzione del contributo integrativo al montante cessi nel 2032. Le fonti riferiscono che, qualora l’approvazione dei Ministeri giungesse entro il 30 giugno, le regole si applicherebbero già da quell’anno, mentre in caso contrario scatterebbero dal 1° gennaio dell’anno seguente. Il blog ha già dedicato due articoli all’argomento; in questa sede l’attenzione va all’effetto sulle diverse fasce di iscritti.
- AUMENTO GRADUALE DEI MINIMIContributo Soggettivo: Il minimo arriva al 15%
Il contributo soggettivo è la quota di previdenza che si calcola sul reddito netto professionale e che viene accreditata sulla posizione del singolo iscritto. Attualmente l’aliquota minima è pari al 12%. In base al testo riferito, passerebbe al 13% nel biennio 2027-2028, al 14% nel biennio 2029-2030 e al 15% dal 2031. Il percorso risulta più lungo di quello ipotizzato in una prima bozza, che ne prevedeva tre anni, e il periodo transitorio si allunga quindi a cinque.
Un esempio chiarisce quali siano le conseguenze sui conti dello studio. Chi ha 60.000 euro di reddito netto versa oggi almeno 7.200 euro (12%); a regime il versamento minimo salirebbe a 9.000 euro (15%), cioè 1.800 euro in più. Non si tratta di un costo a fondo perduto, dato che l’importo accresce il montante su cui si calcola la pensione, ma l’impatto sulla liquidità si sente subito. Resta da ricordare che il contributo soggettivo è di norma deducibile dal reddito, circostanza che riduce il costo effettivo.
| Periodo | Aliquota minima | Contributo minimo su 60.000 euro di reddito |
|---|---|---|
| Oggi | 12% | 7.200 euro |
| 2027-2028 | 13% | 7.800 euro |
| 2029-2030 | 14% | 8.400 euro |
| Dal 2031 | 15% | 9.000 euro |
- QUOTA SULLA POSIZIONE INDIVIDUALEIntegrativo: Una quota maggiore al montante
Il contributo integrativo è la maggiorazione del 4% sul volume d’affari che il professionista addebita in fattura al cliente. Una porzione di tale importo confluisce nella posizione previdenziale individuale: oggi si tratta del 37,5%, corrispondente all’1,5% del volume d’affari. Con la riforma la porzione crescerebbe al 50%, pari al 2%. Su un volume d’affari di 100.000 euro, l’integrativo totale ammonta a 4.000 euro e la parte destinata al montante salirebbe da 1.500 a 2.000 euro.
La modifica vale più di quanto dica la sola cifra. Dato che il contributo lo versa il cliente e non il professionista, una quota più ampia va a formare la pensione futura senza che questi debba sborsare altro. Proprio per tale ragione l’intervento è descritto come uno dei più incisivi ai fini dell’adeguatezza delle prestazioni.
- PREMI LEGATI AI VERSAMENTISistema Premiale: Computo e versamenti volontari
Per comprendere la componente premiale occorre tenere distinte due percentuali. L’aliquota di versamento corrisponde a ciò che l’iscritto paga in concreto. L’aliquota di computo è la percentuale con cui il versamento si converte in montante: quando supera quella di versamento, l’iscritto si ritrova con un credito previdenziale superiore a quanto ha effettivamente pagato. La riforma ridisegna questo meccanismo per la contribuzione volontariamente aumentata, ovvero quella eccedente il minimo: il coefficiente di computo verrebbe graduato in modo direttamente proporzionale all’aliquota versata, con un premio crescente.
Altre ricostruzioni indicano che il premio decorrerebbe dallo 0,5% pure per chi paga il minimo, fino a raggiungere il 6% per chi versa quote nettamente superiori. Poiché le fonti non concordano su ogni soglia, il dato preciso dovrà essere riscontrato nel regolamento definitivo. Il principio, comunque, è nitido: chi si carica di un onere maggiore oggi ottiene domani una posizione più elevata.
- BENEFICI IN BASE ALL’ETÀGiovani Iscritti: Under 35 e under 43
La riforma mette a disposizione dei giovani tre strumenti. Per chi si iscrive prima dei 43 anni è previsto un accreditamento più elevato del contributo integrativo nei primi anni di attività. Secondo le ricostruzioni, la quota destinata al montante salirebbe al 75% per i primi cinque anni, vale a dire al 3% del volume d’affari. Su 100.000 euro di volume d’affari il montante sarebbe di 3.000 euro, a fronte dei 2.000 euro della quota ordinaria al 50%.
Il secondo strumento è la “promessa previdenziale”. Consente di programmare aumenti contributivi futuri con ricadute immediate sul valore della posizione individuale: il professionista fissa fin da ora le aliquote più alte e dilaziona i versamenti corrispondenti. Si rivolge a chi, in avvio, dispone di redditi contenuti ma desidera accumulare più in fretta.
Il terzo interessa gli iscritti da poco con meno di 35 anni: il regime agevolato che li dispensa dai contributi minimi obbligatori, soggettivo e integrativo, viene esteso da cinque a sette anni. L’incentivo rinvia l’onere nella fase di partenza dell’attività, quando i ricavi sono più modesti e gli investimenti più pesanti.
- SCADENZE DEI CONTRIBUTI MINIMILiquidità: Quattro rate per i minimi
Un’altra novità tocca la scansione dei pagamenti. I contributi minimi annuali potrebbero essere saldati in quattro rate prive di interessi, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre. Per gli studi che incassano in modo concentrato in pochi mesi si tratta di un sostegno concreto nella gestione della cassa, anche perché l’aliquota minima crescerà col tempo. Alcune ricostruzioni segnalano inoltre che i pensionati che continuano a esercitare potrebbero ridurre volontariamente i minimi fino al 50%; l’informazione non figura in tutte le fonti e va controllata.
| Misura | Disciplina riferita | Chi riguarda |
|---|---|---|
| Aliquota minima | Dal 12% al 15% in cinque anni | Tutti gli iscritti |
| Integrativo a montante | Dal 37,5% al 50% | Tutti gli iscritti |
| Integrativo rafforzato | 75% per cinque anni | Iscritti prima dei 43 anni |
| Promessa previdenziale | Prenotazione di aliquote future | Under 43 |
| Esonero dai minimi | Da cinque a sette anni | Neo-iscritti under 35 |
| Rate dei minimi | Quattro rate senza interessi | Tutti gli iscritti |
- SIMULAZIONI SUI FLUSSI DELLO STUDIOIndicazioni: Come comportarsi durante l’attesa
Fino a quando manca l’approvazione ministeriale, i versamenti continuano a seguire le regole in vigore. Nel frattempo i commercialisti farebbero bene a simulare gli effetti delle aliquote al 13%, al 14% e al 15% sui flussi di cassa dello studio, a valutare se convenga versare più del minimo tenendo conto di età, reddito e deducibilità, e a controllare la propria posizione rispetto alle soglie dei 35 e dei 43 anni. Chi è in procinto di iscriversi dovrebbe tenere presente che l’età all’iscrizione è il parametro da cui dipende l’accesso ai benefici.
- DOMANDE E PRECOMPILAZIONE ONLINESolidarietà Industriale: Sgravi dal 30 novembre al 10 dicembre
Venendo al secondo argomento, il Ministero del lavoro ha stabilito l’intervallo entro cui presentare le domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali relativi all’annualità 2026. Le imprese potranno inoltrare le istanze dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 mediante l’applicativo telematico “sgravicdsonline”, che sarà attivo già dal 2 novembre 2026 ma unicamente per la precompilazione: l’invio è consentito soltanto nell’intervallo indicato.
Il contratto di solidarietà difensivo è l’intesa con cui azienda e sindacati abbassano l’orario di lavoro per prevenire o contenere i licenziamenti in situazioni di crisi, con un’integrazione salariale a carico dell’INPS (art. 21, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 148/2015). Se i requisiti sono soddisfatti, l’impresa può beneficiare di una riduzione del 35% della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori il cui orario sia ridotto oltre il 20%; il fondamento normativo dello sgravio è l’art. 6 del D.L. 510/1996.
Per l’accesso è necessario avvalersi di SPID o CIE, mentre l’imposta di bollo si versa con PagoPA, grazie alla funzione integrata nell’applicativo: se il pagamento manca, la domanda non può essere inviata. Dopo l’ammissione, l’impresa gode dello sgravio attraverso il conguaglio nelle denunce contributive; tuttavia, come l’INPS ha rammentato in un messaggio dell’8 settembre 2026 riferito all’annualità precedente, gli importi riportati nei decreti di ammissione costituiscono un tetto e si possono recuperare solo le somme realmente spettanti. Le aziende interessate farebbero perciò bene a predisporre per tempo la documentazione sull’orario ridotto e sui lavoratori coinvolti, così da trarre vantaggio dal periodo di precompilazione.
Domande frequenti
Quando diventano efficaci le nuove regole della Cassa Dottori Commercialisti?
Le modifiche richiedono l’approvazione dei Ministeri vigilanti. Fino a quel momento i versamenti seguono le regole attuali; la decorrenza va controllata sul testo approvato, senza trattare il calendario prospettato dalla riforma come un obbligo già operativo.
Quali vantaggi sono previsti per i giovani commercialisti?
La riforma prevede un maggiore accredito dell’integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni e la promessa previdenziale. Per i neo-iscritti under 35 l’esonero dai minimi passerebbe da cinque a sette anni, sempre subordinatamente all’efficacia delle nuove regole.
Quando si presentano le domande di sgravio per i contratti di solidarietà 2026?
La finestra indicata va dal 30 novembre al 10 dicembre 2026, tramite sgravicdsonline. Dal 2 novembre è prevista soltanto la precompilazione: per l’invio servono accesso con SPID o CIE e pagamento del bollo tramite la funzione PagoPA integrata.

