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Gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 regolano la società sportiva dilettantistica (SSD). Ai fini del riconoscimento sportivo, lo statuto deve contemplare lo svolgimento stabile e prevalente dell’attività sportiva dilettantistica, formazione e didattica incluse, nonché l’assenza di scopo di lucro, la predisposizione e l’approvazione dei rendiconti e la destinazione del patrimonio a finalità sportive se la società si scioglie. Tuttavia il riconoscimento sportivo, di per sé, non attribuisce il diritto alla decommercializzazione dei corrispettivi, ossia alla non tassazione delle somme che soci e tesserati pagano per le attività sportive. Lo ribadisce la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate: occorrono le ulteriori clausole dell’art. 148, comma 8, del TUIR, fra cui il divieto di distribuire utili e patrimonio. In loro assenza rimane percorribile l’esenzione IVA per le prestazioni strettamente legate alla pratica sportiva, con l’esonero da alcuni adempimenti, mentre i corrispettivi continuano a essere tassabili ai fini IRES. Chi redige uno statuto deve perciò scegliere in anticipo quale via imboccare.

- RICONOSCIMENTO E VINCOLI TRIBUTARIDue Livelli: Requisiti sportivi e requisiti fiscali

I requisiti statutari indispensabili per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici sono fissati dal D.Lgs. n. 36/2021. Oltre a quelli già richiamati, l’assetto interno deve rispettare le norme civilistiche proprie della forma societaria adottata. L’art. 8, commi 3 e 4, ammette peraltro, entro determinati limiti, la remunerazione del capitale e la restituzione al socio del capitale effettivamente versato, anche rivalutato: si parla in proposito di lucratività attenuata.

Il secondo livello riguarda il fisco. Secondo l’art. 148, comma 3, del TUIR non concorrono al reddito i corrispettivi specifici che soci e tesserati versano per l’attività sportiva. Per poterlo applicare, il comma 8 dello stesso articolo richiede altre clausole statutarie, tra cui il divieto di distribuire utili e patrimonio finché l’ente è in vita e l’intrasmissibilità della quota. Si tratta di previsioni pensate per le associazioni, poco adatte alle società a responsabilità limitata, ed è frequente che gli statuti non le riportino. Resta quindi da chiarire quali conseguenze derivino dalla loro mancanza.

- CORRISPETTIVI ESCLUSI DA IMPOSIZIONEDecommercializzazione: Un vantaggio su IVA e imposte dirette

La decommercializzazione offre una doppia agevolazione. Per l’IVA, le operazioni compiute nei confronti di soci e tesserati sono fuori campo, vale a dire non assoggettate all’imposta. Per le imposte dirette, i proventi corrispondenti non entrano nella base imponibile IRES.

La circolare n. 7/E/2026 conferma che il D.Lgs. n. 36/2021 va coordinato con l’art. 148 del TUIR e chiarisce che il riconoscimento sportivo non apre in automatico l’accesso alle agevolazioni. Stando al commento dello Studio allo stesso documento, la circolare considera inoltre inconciliabili la lucratività attenuata dell’art. 8 e le clausole dell’art. 148, comma 8: alla società spetta una scelta. Il testo non chiarisce espressamente se il comma 8, concepito per le associazioni, si applichi per intero anche alle SSD di capitali.

- UTILI E NATURA COMMERCIALEScelta Statutaria: Che cosa accade senza le clausole dell’art. 148

Per una SSD che non introduce le clausole del comma 8, il risvolto pratico è l’impossibilità di fare affidamento sulla decommercializzazione. I corrispettivi di soci e tesserati conservano natura commerciale ai fini IRES e confluiscono nel reddito, secondo le regole ordinarie. Per l’IVA, tuttavia, si applica l’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta le prestazioni strettamente legate alla pratica sportiva, didattiche e formative comprese, rese a chi pratica sport da organismi privi di fini di lucro.

L’esenzione riguarda anche chi non è tesserato o non figura tra i destinatari della decommercializzazione, e funziona indipendentemente dalla qualifica commerciale dei corrispettivi ai fini IRES. Esenzione e fuori campo, a ben vedere, non coincidono, ma entrambe conducono a non applicare l’IVA alle prestazioni sportive.

- ESENZIONE E LIMITI ALLA DETRAZIONEDispensa dagli Adempimenti: L’art. 36-bis del decreto IVA

Secondo la circolare n. 7/E/2026, l’esenzione permette di giovarsi, se ne sussistono le condizioni, della dispensa dagli adempimenti IVA contemplata dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta di un esonero da obblighi quali la fatturazione e la tenuta di alcuni registri, riservato a chi compie soltanto operazioni esenti. Il commento richiamato osserva che la norma cita letteralmente le operazioni dell’art. 10 e che l’Agenzia allarga la dispensa all’esenzione sportiva per motivi di sistema. Rimangono comunque fermi gli obblighi relativi alle operazioni imponibili, quali sponsorizzazioni e pubblicità, e la dispensa non estende il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti collegati alle operazioni esenti.

Scelta dello statuto IRES sui corrispettivi di soci e tesserati IVA
Solo requisiti D.Lgs. 36/2021 (anche con lucratività attenuata) Corrispettivi rilevanti Esenzione per prestazioni sportive, con possibile dispensa dagli adempimenti
Clausole dell’art. 148, comma 8, TUIR, senza distribuzione di utili Decommercializzazione dei corrispettivi specifici Operazioni verso soci e tesserati fuori campo

- CLAUSOLE DA SOTTOPORRE AI SOCIAdeguamento dello Statuto: Come muoversi in pratica

Se la SSD è già costituita, per passare da un modello all’altro serve una modifica dello statuto: in una società di capitali ciò implica di norma l’assemblea straordinaria e l’atto notarile, seguiti dai depositi presso il Registro delle imprese e il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il controllo va ripetuto per ciascun periodo d’imposta, poiché il regime discende da quanto lo statuto dispone in quel periodo.

Nella fase di stesura, a consulenti e fondatori conviene tenere ben separate le clausole obbligatorie per il riconoscimento sportivo e quelle facoltative, utili per accedere alla decommercializzazione. Chi intende distribuire dividendi, entro i limiti ammessi, e restituire il capitale versato deve rinunciare alla decommercializzazione; chi invece desidera conservarla deve accettare il divieto di distribuzione e le altre clausole del comma 8. Si ricordi inoltre che, sempre secondo il commento, dal 1° gennaio 2027 entrano in vigore i nuovi testi unici, incluso il nuovo testo del TUIR, con la possibile esigenza di aggiornare statuti e rinvii: il dato non è stato riscontrato nei testi ufficiali e va dunque preso con prudenza.

Domande frequenti

Il riconoscimento sportivo basta per la decommercializzazione della SSD?

Il riconoscimento sportivo non attribuisce automaticamente la decommercializzazione dei corrispettivi. Servono anche le clausole fiscali dell’art. 148, comma 8, TUIR, tra cui il divieto di distribuire utili e patrimonio. Le sole clausole richieste per il riconoscimento sportivo non bastano.

Una SSD senza le clausole fiscali può applicare l’esenzione IVA?

Le prestazioni strettamente legate alla pratica sportiva possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 36-bis del D.L. 75/2023, alle condizioni indicate. Questo non elimina la natura commerciale dei corrispettivi ai fini IRES e non attribuisce il diritto alla detrazione sugli acquisti collegati alle operazioni esenti.

Come si cambia lo statuto di una SSD già costituita?

Per cambiare modello occorre modificare lo statuto. In una società di capitali servono di norma l’assemblea straordinaria e l’atto notarile, seguiti dai depositi presso il Registro delle imprese e il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il controllo dei requisiti va ripetuto per ciascun periodo d’imposta.