Chi rinnova l’adesione al concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027 può accedere a una sanatoria delle annualità pregresse ancora accertabili, versando un’imposta sostitutiva su una base imponibile calcolata in modo forfetario. La misura, chiamata ravvedimento speciale, è stata introdotta dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 148 del 2026, il decreto correttivo Omnibus. Il calendario dei pagamenti è definito: si versa dal 1° gennaio 2027 al 15 marzo 2027, in un’unica soluzione oppure in un massimo di dieci rate mensili, con interessi al tasso legale a partire dal 16 marzo 2027. L’importo dipende dal reddito dichiarato in ciascun anno e dal punteggio ISA conseguito, con aliquote che scendono al crescere dell’affidabilità e una riduzione del 30% per le annualità segnate dalla pandemia. Per le imposte sui redditi il versamento non può comunque essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno. La sanatoria non produce effetti se il pagamento arriva dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto o di un atto di recupero di crediti inesistenti. Questo articolo ricostruisce scadenze, meccanismo di calcolo e differenze rispetto alle sanatorie collegate ai concordati precedenti.
— PERIMETRO DELLA SANATORIAChe cos’è la sanatoria collegata al concordato
Il concordato preventivo biennale è l’accordo con cui il contribuente soggetto agli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, concorda in anticipo con l’Agenzia delle entrate il reddito su cui pagherà le imposte per due anni. Per incentivare le adesioni, il legislatore ha affiancato al concordato una sanatoria degli anni passati: chi aderisce può mettere al riparo dall’accertamento le annualità precedenti pagando un’imposta sostitutiva calcolata su un incremento forfetario del reddito già dichiarato.
Il ravvedimento speciale collegato al concordato 2026-2027 replica lo schema già visto con i concordati precedenti. Riguarda i soggetti ISA che rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027 e copre le annualità ancora accertabili anteriori al concordato, con un trattamento di favore per gli anni interessati dall’emergenza sanitaria. Il perimetro esatto degli anni coperti è quello fissato dall’articolo 29 del decreto Omnibus e dalle relative disposizioni attuative.
— FINESTRA GENNAIO-MARZO 2027La finestra di versamento: dal 1° gennaio al 15 marzo 2027
Le imposte sostitutive possono essere versate a partire dal 1° gennaio 2027 ed entro il 15 marzo 2027. È la data del 15 marzo 2027 a segnare il termine per il pagamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata. Prima del 1° gennaio 2027 il versamento non è ammesso: si tratta di una finestra temporale chiusa a entrambi gli estremi.
— RATE, INTERESSI E DECADENZAPagamento rateale: fino a dieci rate, interessi e decadenza
In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, l’importo può essere frazionato in un massimo di dieci rate mensili. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale, con decorrenza dal 16 marzo 2027.
Per ciascuna annualità, l’opzione per la sanatoria si perfeziona con il pagamento di tutte le rate: fino a quando il piano non è completato, la regolarizzazione di quell’anno non è definitiva. La disciplina prevede però una tolleranza. Il pagamento di una rata diversa dalla prima oltre la sua scadenza, ma entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Il ritardo sulla prima rata, invece, resta critico, perché è quel versamento a dare avvio alla procedura.
— CONFRONTO CON I PRECEDENTILe differenze con le sanatorie precedenti
Il ravvedimento collegato al concordato 2026-2027 presenta forti analogie con quello collegato al concordato 2025-2026, che prevedeva una finestra di versamento dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026 e la stessa possibilità di rateazione fino a dieci rate mensili.
Più marcata è la distanza rispetto alla prima sanatoria, quella collegata al concordato 2024-2025. In quel caso non era prevista una data iniziale per il versamento, ma solo una scadenza finale, e la rateazione poteva arrivare fino a ventiquattro rate mensili, il doppio di quella odierna. Chi valuta oggi l’adesione deve quindi tenere conto di un piano di rientro più corto.
— CAUSE DI INEFFICACIAQuando la sanatoria non produce effetti
Il ravvedimento non ha effetto se il pagamento, anche della sola prima rata, è successivo alla notifica di uno di questi atti: un processo verbale di constatazione, cioè il documento con cui la Guardia di finanza o l’Agenzia delle entrate chiude una verifica; uno schema di atto, ossia la bozza di avviso di accertamento comunicata al contribuente prima dell’emissione definitiva nell’ambito del contraddittorio preventivo; un atto di recupero di crediti inesistenti.
In presenza di uno di questi atti, il versamento eseguito comunque non consente di sanare l’annualità interessata. È quindi essenziale verificare la propria posizione prima di avviare i pagamenti.
— BASE E ALIQUOTA SOSTITUTIVACome si calcola l’imposta sostitutiva
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l’anno da regolarizzare e lo stesso reddito aumentato di una percentuale che dipende dal punteggio ISA di quell’anno. L’incremento è tanto più alto quanto più basso è il voto: parte da valori intorno al 50% per i punteggi più bassi e scende fino al 5% per chi ha ottenuto un ISA pari a 10.
Sul valore così ottenuto si applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva, anch’essa graduata in base all’affidabilità:
- 10% per le imposte sui redditi (3,9% per l’IRAP) se il punteggio ISA dell’anno è pari o superiore a 8;
- 12% per le imposte sui redditi se il punteggio ISA è compreso tra 6 e 7;
- 15% per le imposte sui redditi se il punteggio ISA è inferiore a 6.
Per le annualità 2020 e 2021, segnate dalla pandemia, l’imposta sostitutiva così determinata è ridotta del 30%. Per le imposte sui redditi resta fermo un importo minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità: se il calcolo porta a un valore inferiore, si versa comunque 1.000 euro.
— SIMULAZIONI D’IMPOSTADue esempi di calcolo
Un primo esempio riguarda l’IRES. Si consideri una società che per il 2020 ha dichiarato un reddito di 50.000 euro, con punteggio ISA pari a 7. L’incremento applicabile è del 20%, quindi il reddito aumentato è di 60.000 euro. La base imponibile della sanatoria è la differenza, cioè 10.000 euro. Applicando l’aliquota del 12%, prevista per i punteggi tra 6 e 7, si ottengono 1.200 euro. Trattandosi dell’annualità 2020, l’importo è ridotto del 30% e scende a 840 euro. Poiché però per le imposte sui redditi il versamento non può essere inferiore a 1.000 euro per annualità, l’importo da pagare entro il 15 marzo 2027 è pari a 1.000 euro.
Un secondo esempio riguarda l’IRAP. La stessa società, per il 2020, ha dichiarato un valore della produzione netta di 80.000 euro. Con l’incremento del 20% il valore aumentato è di 96.000 euro e la base imponibile della sanatoria è di 16.000 euro. L’aliquota IRAP dell’imposta sostitutiva è del 3,9%, pari a 624 euro. Applicando la riduzione del 30% per l’annualità 2020, l’importo da versare entro il 15 marzo 2027 è di 436,80 euro. Per l’IRAP non opera il minimo di 1.000 euro.
— VERIFICHE PRIMA DELL’ADESIONEChe cosa valutare prima di aderire
La decisione va presa confrontando il costo della sanatoria per gli anni che interessano con il rischio effettivo di accertamento su quelle annualità e con la loro vicinanza alla decadenza dei termini. Vanno considerati il numero di anni da coprire, l’importo complessivo che ne deriva, la sostenibilità del piano rateale ridotto a dieci mesi e l’assenza di atti già notificati che precludono la regolarizzazione. Poiché il versamento non può partire prima del 1° gennaio 2027, resta il tempo per impostare i conteggi anno per anno, verificando reddito dichiarato, punteggio ISA e incremento applicabile, e per predisporre i modelli F24 con il corretto codice tributo una volta istituito.

