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Perdite fiscali Concordato Preventivo Biennale: quando riducono il reddito e quando restano fuori

9 Luglio, 2026

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Nel concordato preventivo biennale non tutte le perdite hanno lo stesso peso. Alcune abbattono il reddito concordato, altre possono essere riportate, altre ancora restano solo un dato informativo. La regola da tenere ferma è questa: il contribuente che aderisce al concordato preventivo biennale resta vincolato al reddito accettato. Le perdite effettive del periodo, cioè quelle che emergono dalla gestione reale dell’impresa, non riducono da sole l’imponibile concordato e, secondo la lettura più prudente, non generano una perdita fiscale riportabile. Diverso è il caso delle perdite pregresse e delle perdite derivanti dalle rettifiche espressamente previste dall’art. 16 del D.Lgs. 13/2024.

Il nodo delle perdite CPB

Il concordato preventivo biennale nasce come patto sul reddito. Il contribuente accetta una proposta dell’Agenzia delle Entrate e, per i periodi coperti dall’accordo, dichiara il reddito concordato. Il risultato effettivo dell’attività può essere più alto o più basso. Può perfino essere negativo.

Qui nasce il problema pratico. Se l’impresa chiude il periodo d’imposta in perdita, quella perdita può abbattere il reddito concordato? Può essere riportata agli anni successivi? La risposta non è unica, perché la disciplina distingue almeno tre piani diversi.

Il primo riguarda le perdite fiscali maturate prima dell’ingresso nel CPB. Il secondo riguarda le perdite che nascono dalle variazioni previste dall’art. 16. Il terzo riguarda la perdita effettiva del periodo, indicata nel quadro CP per finalità informative e per benefici legati al reddito reale. Confondere questi tre livelli porta a errori dichiarativi pesanti.

Tre perdite, tre regole diverse

La disciplina non usa sempre la parola “perdita” con lo stesso significato. Nella prassi quotidiana si tende a ragionare in modo intuitivo: se il bilancio fiscale chiude in negativo, allora dovrebbe nascere una perdita riportabile. Nel CPB questa scorciatoia non regge.

Tipo di perdita Effetto sul reddito concordato Riporto in avanti Regola pratica
Perdite fiscali pregresse Sì, riducono il reddito determinato ai sensi dell’art. 16 Sì, per l’eventuale residuo secondo gli artt. 8 e 84 TUIR Si usano entro i limiti ordinari e rispettando il minimo di € 2.000
Perdite da rettifiche art. 16 Sì, se derivano dai componenti espressamente indicati dalla norma Sì, se determinate ai sensi del comma 2 dell’art. 16 Rilevano solo le componenti tipizzate, non qualunque voce negativa
Perdite effettive del periodo No, non riducono il reddito accettato con il CPB No, secondo l’impostazione prudente oggi preferibile Si indicano nel rigo CP10 per finalità reddituali, benefici e ISEE

Le perdite pregresse riducono il reddito

L’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti riducono il reddito determinato secondo la disciplina del CPB. Il rinvio è agli artt. 8 e 84 del TUIR, quindi alle regole ordinarie del riporto delle perdite.

Per i soggetti IRES, nella maggior parte dei casi, la perdita pregressa può abbattere il reddito nel limite dell’80% dell’imponibile. Per i soggetti IRPEF occorre verificare la disciplina applicabile in base alla natura del soggetto e al regime contabile. In ogni caso, il CPB aggiunge un vincolo proprio: il reddito assoggettato a imposizione non può scendere sotto € 2.000.

Questo minimo non è un dettaglio. Funziona come una soglia di chiusura del sistema. Anche quando le perdite pregresse sarebbero capienti, il contribuente non può azzerare del tutto l’imponibile concordato.

Esempio 1 – Perdite pregresse capienti

Una S.r.l. aderente al CPB ha un reddito concordato rettificato di € 44.000. Dispone di perdite fiscali pregresse pari a € 60.000.

Applicando il limite dell’80%, la perdita utilizzabile è pari a € 35.200. Il reddito imponibile residuo è quindi € 8.800. La parte di perdita non usata, pari a € 24.800, resta riportabile secondo l’art. 84 TUIR.

Il minimo di € 2.000 non interviene, perché il reddito residuo resta superiore alla soglia.

Esempio 2 – Il minimo di € 2.000 blocca l’azzeramento

Un’impresa ha un reddito concordato rettificato di € 9.000 e perdite fiscali pregresse molto elevate. L’80% di € 9.000 sarebbe pari a € 7.200.

Applicando il limite ordinario, lo scomputo arriverebbe a € 7.200 e il reddito residuo scenderebbe a € 1.800. Ai fini dell’imposizione, però, opera il pavimento del CPB: il reddito tassato non può essere inferiore a € 2.000.

La gestione del residuo va quadrata nei prospetti dichiarativi secondo le istruzioni e le regole ordinarie sul riporto. Il punto operativo è netto: l’imposta non può essere calcolata su un imponibile inferiore a € 2.000.

Le rettifiche dell’art. 16 cambiano il risultato

Il reddito d’impresa concordato non è impermeabile a tutto. L’art. 16 contiene un elenco di componenti che devono essere gestite a parte. La norma richiama, tra le altre, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili o perdite da partecipazioni in soggetti trasparenti o in società di capitali in regime di trasparenza.

La disciplina oggi vigente comprende anche la maggiorazione del costo del lavoro prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing collegata all’iperammortamento 2026. La modifica è stata inserita nella disciplina dell’art. 16 con effetto dal 23 maggio 2026.

Il punto tecnico è il saldo netto. Il comma 2 dell’art. 16 stabilisce che il saldo tra questi componenti determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Quindi il reddito accettato non resta sempre identico: viene rettificato solo per le voci espressamente nominate.

Se, per effetto di tali componenti, il risultato diventa negativo, si apre lo spazio per una perdita fiscale gestibile nei periodi successivi. Ma solo perché la perdita è stata determinata dentro il perimetro dell’art. 16, non perché l’impresa ha semplicemente prodotto un risultato effettivo negativo.

Esempio 3 – Rettifiche negative e perdita riportabile

Un’impresa ha accettato un reddito concordato di € 18.000. Nel periodo emergono componenti negativi rientranti nell’art. 16 per € 27.000 e componenti positivi della stessa categoria per € 2.000.

Il saldo netto delle rettifiche è negativo per € 25.000. Il reddito concordato rettificato diventa quindi -€ 7.000.

Ai fini dell’imposizione, resta fermo il minimo di € 2.000. La perdita di € 7.000, però, nasce da componenti rilevanti ai sensi dell’art. 16 e può essere riportata secondo gli artt. 8 e 84 TUIR.

Le voci non nominate restano irrilevanti

La tentazione è allargare l’elenco. Succede spesso. Se una componente negativa ha natura straordinaria, viene spontaneo trattarla come una rettifica del reddito concordato. Ma il CPB funziona in modo tassativo.

Le voci da considerare sono quelle individuate dall’art. 16. Le altre componenti, anche se economicamente significative, non incidono sul reddito concordato. È una scelta normativa discutibile, ma coerente con l’impianto del concordato: il patto fiscale deve restare stabile, salvo le eccezioni scritte.

La posizione prudente è quindi questa: prima di ridurre il reddito concordato occorre trovare una base normativa espressa. Se non c’è, la componente resta fuori dal meccanismo di rettifica.

La perdita effettiva non abbatte il CPB

La perdita effettiva è un’altra cosa. È il risultato reale che emerge dalla dichiarazione, senza considerare il reddito concordato. Può derivare dal calo dei ricavi, dall’aumento dei costi ordinari, da margini peggiori, da errori previsionali o da una combinazione di fattori.

Questa perdita non rientra automaticamente tra le perdite “determinate ai sensi del comma 2” dell’art. 16. Perciò non può essere usata per ridurre il reddito concordato. E, in assenza di una previsione esplicita, non dovrebbe essere riportata in avanti come perdita fiscale utilizzabile nei periodi successivi.

Il fondamento è l’art. 19 del D.Lgs. 13/2024: gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali obbligatori. Se il reddito effettivo minore non rileva, la perdita effettiva non può diventare una scorciatoia per recuperare negli anni successivi ciò che il CPB ha sterilizzato nell’anno concordato.

Esempio 4 – Perdita reale senza effetto fiscale futuro

Una società ha accettato per il 2026 un reddito CPB pari a € 42.000. Non vi sono componenti rettificative dell’art. 16. A causa di un forte calo delle vendite, il risultato effettivo del quadro RF è una perdita di € 16.000.

La società resta tassata sul reddito concordato di € 42.000. La perdita effettiva di € 16.000 va indicata nel quadro CP, ma non riduce l’imponibile concordato e non genera, secondo la lettura prudente, una perdita riportabile nel 2027.

Il dato resta utile per le verifiche reddituali che guardano al reddito reale. Non per ricalcolare l’imposta dovuta sul patto concordatario.

Il rigo CP10 non crea una perdita utilizzabile

Nel modello REDDITI, il rigo CP10 serve a indicare il reddito o la perdita effettiva. La funzione è dichiarativa e informativa. Non è una porta laterale per rimettere in gioco le perdite ordinarie del periodo.

Il reddito effettivo rileva quando una norma o un beneficio guarda alla condizione reddituale reale del contribuente. Si pensi a deduzioni, detrazioni, agevolazioni, benefici non tributari o indicatori come l’ISEE. In questi casi il legislatore non vuole che il contribuente venga rappresentato solo dal reddito concordato.

Ma questa esigenza è diversa dalla determinazione dell’imposta. Per l’imposizione, il CPB conserva la sua logica: conta il reddito accettato, rettificato solo nei casi ammessi.

Il caso delle società trasparenti

Una questione delicata riguarda le partecipazioni in società trasparenti. L’art. 16 considera anche utili e perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 TUIR, GEIE e società di capitali che applicano il regime di trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 TUIR.

Le perdite attribuite da tali soggetti possono incidere sul reddito concordato secondo le regole proprie dell’art. 16. Anche qui, però, vale lo stesso metodo: occorre distinguere tra componente tipizzata e perdita effettiva complessiva del contribuente.

Per una società di persone, poi, il limite minimo di € 2.000 va ripartito tra soci o associati in base alle quote di partecipazione. Non è un minimo “per socio” in senso assoluto, ma un minimo del soggetto trasparente che si trasferisce pro quota.

La lettura alternativa non convince del tutto

Una lettura più favorevole al contribuente potrebbe sostenere che la perdita effettiva del periodo resta pur sempre una perdita fiscale calcolata secondo le regole ordinarie. Da qui la tesi: anche se non abbatte il reddito concordato dell’anno, dovrebbe almeno poter essere riportata.

Il ragionamento ha una sua forza intuitiva. Però si scontra con due ostacoli. Il primo è l’art. 19, che rende irrilevante il reddito effettivo, maggiore o minore, ai fini delle imposte e dei contributi. Il secondo è la formulazione dell’art. 16, comma 4, che ammette il riporto solo per le perdite fiscali determinate ai sensi del comma 2.

Per questo la posizione più difendibile, almeno fino a un chiarimento diverso dell’Agenzia delle Entrate, è non riportare le perdite effettive del periodo concordatario. È una soluzione severa. Ma è anche quella più aderente al testo normativo.

Gli errori da evitare in dichiarazione

Il primo errore è trattare ogni perdita come se fosse uguale. Nel CPB non basta vedere un segno negativo nel risultato effettivo. Occorre capire da dove nasce.

Il secondo errore è usare il rigo CP10 come se producesse automaticamente una perdita fiscale. Quel rigo serve a esporre il reddito effettivo. Non modifica, da solo, l’imponibile concordato.

Il terzo errore è dimenticare il minimo di € 2.000. Anche quando le perdite pregresse o le rettifiche portano a un risultato molto basso, la dichiarazione deve rispettare la soglia minima di imposizione.

Il quarto errore riguarda le voci straordinarie. Non tutto ciò che appare “straordinario” rileva. Rileva solo ciò che l’art. 16 considera espressamente, con le modifiche oggi vigenti.

La regola operativa

Davanti a una perdita nel periodo coperto dal CPB conviene seguire una sequenza semplice. Prima si verifica se esistono perdite pregresse utilizzabili. Poi si isolano le componenti dell’art. 16. Solo dopo si guarda al risultato effettivo, sapendo che quel dato non ricalcola il reddito concordato.

La domanda decisiva non è “l’impresa ha perso?”. La domanda giusta è un’altra: “questa perdita nasce da una componente che la disciplina del CPB autorizza a considerare?”. Se la risposta è no, il dato resta nel rigo CP10. Non entra nel calcolo dell’imposta e non diventa un credito fiscale per il futuro.

Nota di prudenza. La non riportabilità delle perdite effettive deriva da una lettura sistematica degli artt. 16 e 19 del D.Lgs. 13/2024. La norma non contiene una frase espressa del tipo “le perdite effettive non sono riportabili”. Proprio per questo, in caso di importi elevati o situazioni borderline, è opportuno conservare una nota di calcolo e valutare l’eventuale necessità di un chiarimento di prassi.

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