Chi ha aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025 può valutare una nuova proposta per il biennio 2026-2027. Il legislatore ha già differito il termine di adesione al 31 ottobre 2026, che per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare slitta al 2 novembre. Parallelamente, lo schema di decreto correttivo all’esame delle Camere prospetta un pacchetto di premi per i soggetti che rinnoveranno il concordato: soglie più elevate per l’esonero dal visto di conformità, riduzione dei termini di accertamento e assenza di interessi sulle rate delle imposte risultanti dalla dichiarazione. Si tratta però di misure ancora in itinere, suscettibili di modifiche fino all’approvazione definitiva del decreto legislativo.
Rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027
Il rinnovo del concordato preventivo biennale non costituisce una novità introdotta dal correttivo. L’articolo 14 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 prevede già che, decorso il biennio concordatario, l’Agenzia delle entrate formuli una nuova proposta per il biennio successivo, purché restino fermi i requisiti di accesso e non intervengano cause di esclusione.
Ne consegue che i contribuenti ISA che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 possono ricevere e accettare una proposta riferita ai periodi d’imposta 2026 e 2027. Per elaborare la proposta assumono rilievo i dati relativi al periodo d’imposta 2025, comunicati con il modello ISA, inclusi i dati precalcolati e l’esito dell’applicazione degli indici.
Per i contribuenti che intendono rinnovare il concordato, l’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che non è possibile indicare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA relativo al 2025.
Scadenza per aderire
Per il biennio 2026-2027 il termine di adesione al concordato è stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2026. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, la scadenza operativa è il 2 novembre 2026.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è fissato nell’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. L’allineamento con il termine di presentazione del modello Redditi consente una valutazione più consapevole della proposta, alla luce dei dati dichiarativi e del risultato ISA.
I premi fedeltà allo studio
Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, IVA, accise, adempimento collaborativo e controlli, trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 430, dovrebbe essere integrato con misure premiali per i contribuenti che rinnoveranno il CPB.
Alla data di redazione, le misure non risultano ancora definitivamente approvate. La loro effettiva entrata in vigore, la decorrenza e le condizioni applicative dipenderanno dal testo finale del decreto legislativo e dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
| Agevolazione prospettata | Contenuto | Stato della misura |
|---|---|---|
| Esonero dal visto di conformità | Possibile esonero per la compensazione orizzontale dei crediti IVA fino a 100.000 euro annui e dei crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP fino a 70.000 euro annui. | Ipotesi emendativa collegata allo schema correttivo, non ancora definitiva. |
| Riduzione dei termini di accertamento | Riduzione di due anni dei termini ordinari per le attività di accertamento, secondo le anticipazioni sul pacchetto premiale. | Misura in corso di definizione. |
| Rateazione senza interessi | Eliminazione degli interessi sulle rate delle somme dovute a saldo e in acconto risultanti dalle dichiarazioni. | Misura in corso di definizione. |
Attenzione: le soglie di 100.000 euro per l’IVA e di 70.000 euro per le imposte dirette e l’IRAP non devono essere presentate come diritto già vigente. Si tratta di valori emersi nelle proposte di modifica del decreto correttivo e richiedono conferma nel testo approvato in via definitiva.
Effetto pratico dell’esonero dal visto
L’eventuale premio sul visto di conformità potrebbe incidere concretamente sulla gestione finanziaria dei contribuenti che maturano crediti di importo rilevante. In via ordinaria, per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA superiori a 5.000 euro annui è richiesta l’apposizione del visto di conformità, salvo le specifiche ipotesi di esonero previste dalla normativa.
Un contribuente che rinnovi il CPB e maturi un credito IVA di 60.000 euro, se la misura sarà confermata nei termini prospettati, potrebbe quindi compensarlo senza visto di conformità. L’effetto sarebbe particolarmente significativo per le imprese con fisiologiche posizioni IVA creditorie, ferma restando la necessità di verificare gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina definitiva.
Ravvedimento speciale ancora incerto
Nel dibattito sul rilancio del concordato è riemersa anche l’ipotesi di una nuova edizione del ravvedimento speciale collegato all’adesione al CPB. La misura consentirebbe di definire alcune annualità pregresse mediante il versamento di un’imposta sostitutiva, secondo criteri e aliquote da definire.
Al momento non vi è però certezza né sulla reintroduzione della sanatoria né sul suo perimetro soggettivo e oggettivo. Sarebbe quindi improprio considerarla già disponibile nella pianificazione della scelta di adesione o rinnovo del concordato.
POS e registratori telematici
Nel dibattito sul decreto correttivo sono state avanzate anche proposte per rimodulare le sanzioni relative al collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. L’obbligo di collegamento, operativo dal 2026, mira a rendere coerenti i dati dei pagamenti elettronici con quelli dei corrispettivi memorizzati e trasmessi.
Le ipotesi circolate prevedono una sanzione ridotta per gli errori nella memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici e un importo fisso per l’omesso collegamento. Sono state inoltre prospettate soglie di tolleranza per le divergenze quantitative tra corrispettivi e pagamenti elettronici.
Precisazione necessaria: le soglie di 20 euro, 500 euro, 200 euro, 2.000 euro e la tolleranza del 5% non risultano, allo stato, disposizioni definitivamente vigenti. Devono essere descritte come proposte politiche o parlamentari, evitando di attribuire loro efficacia normativa immediata.
Valutazioni operative
La decisione di rinnovare il CPB non può essere fondata esclusivamente sui possibili premi fedeltà. Occorre anzitutto confrontare il reddito e il valore della produzione netta proposti per il biennio 2026-2027 con le previsioni economiche dell’attività, verificando la sostenibilità dei versamenti e gli effetti della tassazione del maggior reddito concordato.
In presenza di crediti fiscali rilevanti, elevata esposizione al rischio di controllo o necessità di rateizzare i versamenti dichiarativi, le misure premiali annunciate potrebbero assumere un peso significativo. Fino all’approvazione definitiva del correttivo, però, l’analisi deve essere condotta sulla base delle disposizioni già vigenti, considerando gli incentivi in discussione come una variabile eventuale e non come un presupposto certo.




