Chi presta la propria opera nella società di cui è socio deve avere una copertura INAIL. Il principio viene dimenticato di frequente, tanto che i controlli ispettivi fanno affiorare due sbagli tipici: soci privi di tutela pur avendone titolo e premi liquidati con un calcolo errato. A fondare l’obbligo è il Testo unico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; esso però opera soltanto se il socio esercita un’attività lavorativa effettiva, che non sia semplicemente saltuaria. Dove sussiste, l’obbligo è capace anche di duplicarsi: chi lavora in più società va coperto presso ognuna, e talora per la stessa persona si pagano due premi da artigiano. Nemmeno l’imponibile su cui si commisura il premio è a scelta libera, perché discende da decreti provinciali che stabiliscono salari convenzionali per i soci. Nelle pagine che seguono si chiarisce chi ha diritto alla copertura, con quale criterio si fissa l’imponibile, che cosa accade se il socio ricopre pure la carica di amministratore, in che modo si impugna un recupero contributivo e quali sconti sulle sanzioni toccano a chi versa entro le scadenze.
— PRESUPPOSTI DELLA COPERTURAIn quali casi la copertura del socio è dovuta
A rendere obbligatoria la copertura INAIL dei soci è l’articolo 4, comma 1, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, cioè il Testo unico della materia. Tra i soggetti protetti la disposizione annovera i soci di società di ogni forma che svolgono, all’interno dell’attività sociale, un lavoro manuale, oppure un lavoro non manuale purché abituale e a contenuto tecnico prevalente.
Alla previsione formale, tuttavia, va affiancata, come accade per quasi tutti i soggetti tutelati dall’Istituto, la reale sussistenza dell’elemento oggettivo di rischio di cui all’articolo 1 del medesimo Testo unico. Detto altrimenti, è l’attività concretamente prestata a fare la differenza. Non va assicurato il socio che non lavora affatto, o che lo fa in maniera del tutto sporadica. Vi rientra invece il socio che opera nell’impresa con continuità, pur senza rivestire la qualifica di dipendente.
— COPERTURA PER OGNI SOCIETÀUn obbligo che può moltiplicarsi
La copertura INAIL del socio è suscettibile di raddoppio. Quando qualcuno svolge la propria attività in modo non sporadico presso più società, ognuno dei distinti soggetti giuridici in cui presta opera deve assicurarlo. Della posizione assicurativa del socio che vi lavora risponde in via autonoma ciascuna società.
Può accadere addirittura che una stessa persona sia coperta due volte in qualità di artigiano. Basti pensare a chi opera prevalentemente in una società artigiana e, con impegno non prevalente ma non per questo occasionale, in una seconda società parimenti artigiana. In capo a quel soggetto sono dovuti due premi fissi: il premio dell’artigiano, infatti, non ammette frazionamento e non lo si può suddividere tra le due posizioni secondo il tempo riservato all’una e all’altra.
Una fattispecie a sé è quella delle società tra professionisti. Per l’INAIL anche i soci delle STP restano da assicurare, secondo quanto affermato nella circolare n. 35 del 2017, che riguarda le società tra professionisti dei consulenti del lavoro, e nella circolare n. 15 del 2019, dedicata a quelle dei commercialisti. Di segno opposto la Corte di cassazione, che con l’ordinanza n. 1777 del 2023 ha negato tale obbligo per i professionisti riuniti in forma associata. Su questo aspetto, dunque, la lettura dell’Istituto e quella della giurisprudenza di legittimità divergono, e il nodo non è ancora sciolto.
— SALARI CONVENZIONALICome si determina l’imponibile del socio
Sull’imponibile da dichiarare per il socio incidono, in ambito provinciale, appositi decreti che determinano salari convenzionali per i soci non artigiani. Conviene perciò che il professionista di fiducia dell’impresa verifichi presso le sedi INAIL di iscrizione della società se decreti del genere risultino adottati. Chi assume un imponibile che si scosta da quello convenzionale rischia recuperi quando arriva l’ispezione.
Il premio si può calcolare sul salario di ragguaglio, vale a dire il minimale di rendita fissato dalla normativa INAIL, unicamente nei territori privi di decreti provinciali.
— DOPPIO RUOLO DEL SOCIOIl socio che è anche amministratore
Se in una medesima società una persona è al tempo stesso socio e amministratore, ha la meglio la qualità di socio, come precisa la circolare INAIL n. 32 del 2000. Si deve perciò dichiarare e versare l’imponibile stabilito per il socio, non il massimale valido per i collaboratori coordinati e continuativi, cioè i cosiddetti parasubordinati.
È sul versante dell’indennizzo che la differenza pesa di più. Chi cumula le vesti di socio e di amministratore nella stessa società, se subisce un infortunio, riceve la prestazione come socio pur quando il premio, per sbaglio, sia stato pagato sull’imponibile dei parasubordinati. L’inquadramento errato si ripercuote quindi sull’ammontare del premio, ma non toglie all’assicurato la copertura nella misura che spetta al socio.
— RECUPERI E CONTESTAZIONECosa succede se il socio non viene assicurato
Qualora un socio soggetto all’obbligo, per il fatto di lavorare nella società in modo non occasionale, resti fuori dalla tutela INAIL, l’ispettore recupera gli imponibili non dichiarati. Se la società intende contestare che l’obbligo assicurativo esista, il giudizio non si apre avverso il verbale ispettivo, bensì avverso la diffida all’assicurazione che la sede INAIL emana ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
Il ricorso si presenta all’Ispettorato del Lavoro nei dieci giorni successivi alla diffida e sospende l’obbligo. Esiste pure un secondo grado in via amministrativa, davanti al Ministero del Lavoro, dove però l’impugnazione non produce alcuna sospensione. Diverso il caso in cui a essere contestato sia l’imponibile e non la sussistenza dell’obbligo: qui non c’è alcun rimedio amministrativo e alla società non resta che adire il giudice ordinario.
— RIDUZIONE DELLE SANZIONILe riduzioni delle sanzioni civili per chi paga nei termini
Ove il datore di lavoro scelga di pagare l’importo preteso dall’Istituto, le sanzioni civili vengono commisurate a una base decurtata del 50%. Il beneficio resta però subordinato al rispetto della scadenza fissata nel provvedimento con cui il verbale è liquidato. Un versamento oltre quel termine fa cadere lo sconto e porta al raddoppio delle somme aggiuntive. A occuparsi dei profili applicativi e della facoltà di dilazionare il debito sono state la circolare INAIL n. 31 del 2024 e la circolare INAIL n. 19 del 2026.
— VERIFICA DELLE POSIZIONII controlli da fare in azienda
Per non incorrere in contestazioni ispettive è opportuno accertare, socio per socio, se costui presti nella società un lavoro reale e stabile: quando è così, occorre aprire la posizione INAIL. Va poi appurato se lo stesso socio sia attivo anche in altre società, dato che ogni entità risponde della copertura propria. Sul fronte dell’imponibile il punto di partenza sono i decreti provinciali sui salari convenzionali della sede di iscrizione, e solo dove manchino si scende al minimale di rendita. Da ultimo, se il socio è pure amministratore, la denuncia si imposta sulla veste di socio. Sistemare per tempo queste situazioni, prima di un accesso degli ispettori, mette al riparo dai recuperi di imponibile e dal raddoppio delle somme aggiuntive.

