Con il ravvedimento operoso si corregge di propria iniziativa un errore fiscale versando una sanzione ridotta, che è tanto più contenuta quanto più si anticipa la regolarizzazione. Fino a poco tempo fa il meccanismo penalizzava chi aveva commesso più violazioni della stessa natura, perché per ognuna era necessario calcolare e versare una sanzione ridotta distinta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il decreto legislativo n. 87/2024 ha modificato il quadro: il contribuente può avvalersi del cumulo giuridico, ossia determinare un’unica sanzione, quella della violazione più grave maggiorata entro i limiti di legge, e applicare la riduzione solo a essa. Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo con cui versare tale sanzione unica attraverso i modelli F24 ordinario, F24 accise e F24 Elide. Il cumulo riguarda soltanto violazioni relative allo stesso tributo e allo stesso periodo d’imposta, mentre ne restano fuori gli omessi versamenti e le indebite compensazioni. La misura della riduzione dipende dal momento in cui è stata commessa la prima violazione.
- CODICI DISTINTI PER TRIBUTONovità Operativa: Codici specifici per la sanzione unica
Secondo la risoluzione n. 38/E, il contribuente che applica il cumulo giuridico nel ravvedimento deve versare la sanzione unica con codici tributo dedicati. I codici già istituiti per le sanzioni da ravvedimento non vanno più impiegati in questo caso: restano validi per le altre ipotesi e, in via esclusiva, per gli enti che versano con il modello F24 Enti pubblici.
Il modello da utilizzare discende dal tributo oggetto della violazione. L’F24 ordinario copre la generalità dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate. L’F24 accise è quello da usare per le violazioni relative all’imposta sulle assicurazioni e all’imposta sugli intrattenimenti. L’F24 Elide, con i dati identificativi del versamento, è invece destinato all’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi. Per l’IVA il codice, stando alle prime ricostruzioni della stampa specializzata, sarebbe 8965; prima di compilare l’F24 è comunque opportuno consultare la risoluzione e controllare il codice che corrisponde al proprio tributo, dato che ne è stato istituito uno per ogni imposta.
- RIDUZIONI E PAGAMENTO SPONTANEORegole di Base: Il funzionamento del ravvedimento
Per cogliere la portata della novità occorre richiamare il funzionamento del ravvedimento. L’istituto trova la sua disciplina nell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, le cui previsioni sono passate nell’art. 14 del nuovo testo unico delle sanzioni tributarie, il D.Lgs. n. 173/2024, applicabile dal 1° gennaio 2027. In concreto, chi ha commesso la violazione ottiene uno sconto sulla sanzione stabilita dalla legge, che cresce o cala in funzione del tempo intercorso tra la violazione e la regolarizzazione. Questa si perfeziona versando contestualmente la sanzione ridotta, l’eventuale imposta dovuta e gli interessi calcolati al tasso legale.
Già la legge n. 190/2014 aveva reso l’istituto più fruibile. L’ultima riforma, il D.Lgs. n. 87/2024, ha introdotto due novità per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: il cumulo giuridico esteso al ravvedimento e una ridefinizione delle riduzioni, che attribuisce minore rilievo al tempo trascorso e maggiore peso all’attività degli uffici precedente all’accertamento e agli strumenti di definizione delle controversie.
- NOTIFICHE CHE IMPEDISCONO DI SANARECause Ostative: Gli ostacoli al ravvedimento
Con cause ostative si indicano le circostanze che precludono il ravvedimento. Di norma la sanzione si riduce soltanto se la violazione non è già stata constatata e se non sono cominciati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate questo ostacolo non esiste, con un’unica eccezione: la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, incluse le comunicazioni delle somme dovute all’esito della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (gli ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e l’ex art. 54-bis del DPR n. 633/1972).
Quanto ai tributi doganali e alle accise gestiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ostacolo si presenta solo con la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento. La circolare n. 6/E del 2015 ritiene che precluda il ravvedimento anche la notifica degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta e degli avvisi di irrogazione delle sanzioni; per coerenza, in via interpretativa, lo stesso vale per gli atti di contestazione. Non costituiscono invece causa ostativa le lettere di compliance previste dalla legge n. 190/2014, con le quali l’Agenzia comunica le anomalie individuate in automatico proprio allo scopo di sollecitare la regolarizzazione.
- MAGGIORAZIONE SULLA SANZIONE BASECumulo Giuridico: Una sola sanzione per più violazioni
Il cumulo giuridico significa sanzionare più violazioni con la sola sanzione prevista per la più grave, maggiorata in una determinata misura. Prima della riforma il contribuente non poteva applicarlo autonomamente nel ravvedimento e doveva regolarizzare ciascuna violazione per conto proprio. Ne scaturiva un esito paradossale: attendere l’accertamento, in cui l’ufficio applica in ogni caso la sanzione unica, poteva risultare assai meno oneroso.
Un esempio chiarisce la differenza. Un contribuente ha emesso cinquanta fatture in ritardo, ma entro i termini per registrarle e liquidare l’IVA. La sanzione minima è di 250 euro per fattura, dunque 12.500 euro complessivi, e il ravvedimento con la riduzione a un nono imponeva di versare 1.389 euro. Aspettando l’atto di contestazione, l’ufficio poteva applicare un’unica sanzione, ipoteticamente pari al minimo di 250 euro maggiorato di un quarto (62,50 euro), cioè 312,50 euro, da definire poi con il pagamento di un terzo, pari a 104,17 euro. Secondo le nuove regole, il contribuente stabilisce autonomamente la sanzione unica di 312,50 euro e ne versa un nono: 34,72 euro. Il minimo di 250 euro con maggiorazione di un quarto è soltanto un’ipotesi dell’esempio: l’aumento reale dipende dal caso concreto.
| Percorso | Sanzione da pagare |
|---|---|
| Ravvedimento prima della riforma, per ciascuna fattura | 1.389 euro |
| Attesa dell’atto di contestazione e definizione a un terzo | 104,17 euro |
| Ravvedimento con cumulo giuridico, un nono della sanzione unica | 34,72 euro |
La riforma ha inoltre riscritto il comma 8 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, chiarendo che le norme sulla sanzione unica operano separatamente per ogni tributo, per ogni periodo d’imposta e per ogni istituto deflativo, ravvedimento incluso. Il nuovo comma 2-bis stabilisce poi che, nella scelta della percentuale di riduzione, rileva il momento in cui è stata commessa la prima violazione. Dal 1° gennaio 2027 queste disposizioni si trovano nel comma 5 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 173/2024.
- DATA DELLA PRIMA INFRAZIONEMomento Rilevante: La riduzione dipende dalla prima violazione
La questione è meno intuitiva di quanto appaia. Si ipotizzi di voler sanare il 15 novembre 2026 la mancata emissione di una fattura relativa a un’operazione imponibile del 20 settembre 2025, insieme alla conseguente dichiarazione annuale infedele, presentata il 30 aprile 2026. Per determinare la riduzione si guarda alla prima violazione, ossia l’omessa fatturazione. Dato che la regolarizzazione interviene dopo la scadenza della dichiarazione annuale del periodo in cui si è verificata la prima violazione, la riduzione spettante sulla sanzione unica è pari a un settimo. Il cumulo giuridico, tuttavia, si impiega solo per violazioni dello stesso tributo e dello stesso periodo d’imposta, anche se commesse in anni differenti, come accade in questo esempio.
- ILLECITI DA SANARE SEPARATAMENTEEsclusioni: Versamenti e compensazioni
La legge sottrae espressamente al cumulo giuridico, tanto per concorso quanto per continuazione, le violazioni degli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni (art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 472/1997). Tali illeciti, pur se reiterati o collegati ad altri, continuano a essere puniti ciascuno con la propria sanzione, secondo il cosiddetto cumulo materiale.
Ne discende un’indicazione pratica, derivante da un orientamento dell’amministrazione che una parte della dottrina giudica opinabile: chi intende sanare ogni profilo deve regolarizzare separatamente la violazione di partenza, per esempio l’omessa fatturazione, e, se esiste, quella successiva di omesso versamento. Fa eccezione l’ipotesi in cui la sequenza si concluda con l’infedele dichiarazione: la relativa sanzione assorbe anche l’eventuale omesso versamento.
- FATTURE OMESSE E SANZIONE BASEConcorso Materiale: Il cumulo vale anche per le violazioni sostanziali
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha soppresso dal comma 1 dell’art. 12 la parola “formali”. Prima di tale modifica, l’unificazione delle violazioni ripetute della stessa norma riguardava solo quelle formali. Le violazioni sostanziali, come le reiterate omissioni di fatturazione, potevano essere unificate unicamente a titolo di continuazione o progressione, e quindi solo se sfociavano in una dichiarazione infedele.
Oggi anche le violazioni reiterate dell’obbligo di fatturazione, che non siano seguite da una dichiarazione infedele, si riuniscono e si sanzionano con la sola sanzione più grave, maggiorata da un quarto al doppio. Nel ravvedimento il contribuente prende come sanzione base quella relativa alla fattura mancata cui corrisponde l’imposta più elevata, maggiorata di un quarto.
- BENEFICI PENALI E REGOLARIZZAZIONEReati Tributari: Sanare anche le condotte più gravi
Oggi il ravvedimento può riguardare anche violazioni che integrano un reato, come l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Con la circolare n. 11/E del 12 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate ha abbandonato l’orientamento opposto della circolare n. 180/1998, che escludeva il ravvedimento per le condotte fraudolente in quanto non riconducibili a un semplice errore o a un’omissione.
La svolta è dovuta al D.Lgs. n. 158/2015, che ha inserito nel diritto penale tributario cause di non punibilità e attenuanti collegate all’estinzione dei debiti tributari, anche mediante ravvedimento. La circolare chiarisce che la spontaneità richiesta dalle norme penali (oggi art. 89 del D.Lgs. n. 173/2024, applicabile dal 1° gennaio 2027) non occorre per il ravvedimento amministrativo, nel quale le cause ostative sono state in buona parte eliminate. Chi desidera accedere ai benefici penali deve invece soddisfare le condizioni stabilite dalla norma penale.
- PROSPETTO DEL CUMULO E F24Indicazioni Pratiche: Le verifiche prima del versamento
Prima di determinare la sanzione unica è opportuno accertare che le violazioni riguardino lo stesso tributo e lo stesso periodo d’imposta, che non sia stato notificato alcun atto di liquidazione o accertamento e che non ci siano omessi versamenti o indebite compensazioni da gestire a parte. Successivamente si individua la violazione più grave, si applica la maggiorazione e si sceglie la riduzione in base alla data della prima violazione. Da ultimo si compila il modello F24 con il nuovo codice tributo.
Rimangono aperti alcuni dubbi applicativi, sui quali non esistono ancora chiarimenti ufficiali, e il passaggio al testo unico dal 1° gennaio 2027 richiederà di aggiornare i riferimenti normativi. Quando le violazioni sono più numerose e riguardano più annualità, è prudente mettere per iscritto il calcolo del cumulo.
Domande frequenti
Quando si può applicare il cumulo giuridico nel ravvedimento operoso?
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il contribuente può calcolare una sanzione unica sulla violazione più grave, maggiorata, e applicarvi la riduzione. Il cumulo riguarda lo stesso tributo e periodo d’imposta; occorre verificare gli atti notificati e separare le condotte escluse.
Omessi versamenti e indebite compensazioni rientrano nel cumulo giuridico?
Omessi versamenti e indebite compensazioni sono espressamente esclusi dal cumulo giuridico e mantengono sanzioni distinte. Va quindi valutata separatamente l’eventuale violazione di pagamento. Il testo segnala l’eccezione della sequenza conclusa con una dichiarazione infedele, la cui sanzione assorbe l’eventuale omesso versamento.
Quali codici F24 si usano per pagare la sanzione unica?
La risoluzione 38/E del 23 ottobre 2026 istituisce codici dedicati alla sanzione unica, distinti per tributo. Il modello può essere F24 ordinario, accise o Elide, secondo l’imposta. Prima del pagamento occorre verificare nella risoluzione il codice corretto, senza affidarsi alle sole ricostruzioni della stampa.

