Cassazione, sentenza n. 7730 del 22/03/2024
Sentenza n. 7730 del 22/03/2024
Per l’anno 2014 l’Ufficio aveva negato la deduzione IRAP del costo del lavoro e la deduzione IRES dell’accantonamento relativo a crediti ceduti pro solvendo. La Corte conferma che, per escludere il beneficio IRAP alle imprese di pubblici servizi, devono concorrere concessione e tariffa remunerativa: il rapporto è invece un appalto quando il corrispettivo è pagato dall’amministrazione e il gestore non assume il rischio operativo. Ritiene inoltre infondata, per quanto emerge dal testo fornito, la censura sui crediti pro solvendo; il dispositivo conclusivo non è riportato.
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